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213) |
D. Sono un giovane diplomato in un Istituto Tecnico di Bari. Ho
letto l'annuncio di NTV sui giornali per la selezione di un
certo numero di macchinisti da assumere nella nuova azienda.
(30-31 luglio 2008) |
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Potete darmi qualche notizia in più? |
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R. No al momento questa nuova impresa ferroviarie non
intrattiene alcun rapporto sindacale con noi, per cui
disponiamo, più o meno, delle stesse notizie che vengono
pubblicate sugli organi di informazione. |
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Per quanto riguarda l'annuncio a cui ti riferisci, osserviamo
l'estrema vaghezza delle informazioni fornite relativamente ai
trattamenti normativi e retributivi che l'azienda intende
applicare ai lavoratori che assumerà. |
| |
Per quanto ci riguarda, sosteniamo la necessità che a tutte le
nuove imprese ferroviarie, comprese quelle già operative nel
trasporto merci, vada applicato l'attuale CCNL delle Attività
Ferroviarie e, non appena definito, il nuovo CCNL unico della
Mobilità. |
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Se vuoi, puoi consultare il CCNL in vigore e la piattaforma
sindacale per il nuovo CCNL unico nelle relative pagine ad essi
dedicate in altre parti di questo stesso sito. |
| |
Comunque, in bocca al lupo e, magari, speriamo di incontrarci
quando, superata la selezione ed il percorso formativo, sarai
diventato un macchinista di NTV. Ciao. |
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181) |
D. Lavoro in ANM, Alla Funicolare di Napoli. Una domanda
semplice: noi stiamo o no nel nuovo Contratto proposto dal
Sindacato? (25-26 giugno 2008) |
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R. Sì, in quanto ricorrono entrambe le condizioni specificate in
piattaforma relativamente al campo di applicazione del nuovo
CCNL unico della mobilità. |
| |
La prima, è che l'azienda in cui lavori già applica il CCNL del
TPL che, insieme a quello delle Attività Ferroviarie, darà vita
al nuovo CCNL. |
| |
La seconda, è che la specifica attività del trasporto a fune
effettuato nell'ambito del trasporto pubblico locale è una delle
modalità di trasporto ricompresa nel nuovo CCNL. |
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145) |
D. Lavoro alla sede Italferr di Bologna. La piattaforma per il
rinnovo contrattuale non prevede nulla di specifico per noi, a
differenza di altri settori dove sono previste apposite sezioni
contrattuali. Perché? Non vi sembra che il nostro lavoro abbia
delle particolarità operative e professionali che avrebbero
meritato maggiore attenzione da parte vostra? Vi ringrazio in
anticipo per la risposta. (28-29 maggio 2008) |
| |
R. Intanto, ci pare utile tenere ben presente la precisazione
già fatta in premessa nel rispondere al
quesito
n. 123. |
| |
Per quanto riguarda, invece, la mancata previsione, nella
piattaforma per il nuovo CCNL unico della mobilità, di
specifiche proposte inerenti le attività lavorative svolte in
Italferr, riteniamo che le particolarità operative e
professionali da te segnalate effettivamente esistono, ma
possono trovare compiuta ed esaustiva disciplina nella parte
comune del nuovo CCNL e nella contrattazione integrativa
aziendale di secondo livello, come peraltro già attualmente
avviene nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel Contratto
integrativo di Gruppo FS. |
| |
Eventualmente, se ti interessa approfondire le caratteristiche
della struttura del nuovo CCNL proposta in piattaforma (parte
comune, sezioni specifiche, contrattazione aziendale di secondo
livello, ecc.) puoi consultare le considerazioni sviluppate, per
es., in risposta ai quesiti n. 13 e
n.
14, oppure al quesito
n. 48, che ha maggiori analogie con il tuo
quesito odierno. |
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Ciao e grazie per l'intervento. |
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144) |
D. Sono un dipendente dell'AMT di Genova. Lavoro presso la
ferrovia a cremagliera di Granarolo. Ho letto la piattaforma
contrattuale e mi pare che non vengono previste novità per noi.
Ho capito bene? Ciao e grazie. (28-29 maggio 2008) |
| |
R. Esatto, con le precisazioni su assetto e struttura del nuovo
CCNL unico proposto, che puoi trovare, per es., nelle risposte
ai quesiti
n. 13 e
n. 14.. |
| |
Inoltre, la conferma che il nuovo CCNL ricomprenda anche
l'attività lavorativa da te svolta è data da due condizioni,
entrambe presenti nel tuo caso. |
| |
La prima, è che l'attività produttiva è svolta da un'azienda (AMT)
nella quale attualmente si applica il CCNL del TPL che si
propone debba confluire nel nuovo CCNL unico insieme al CCNL
delle Attività Ferroviarie. |
| |
La seconda, è che questa attività è ricompresa tra quelle che la
piattaforma sindacale elenca per perimetrare il campo di
applicazione del nuovo CCNL, quando, al 1° alinea del cap. I, si
prevede "il trasporto collettivo di persone (...) sulla modalità
stradale, ovvero effettuato con altre modalità di mobilità
urbana (tramvia, metropolitana, trasporto a fune, altri sistemi
di trasporto, ecc.), operato in servizi il cui affidamento (...)
ha luogo in base alla legislazione di regolazione del trasporto
pubblico locale". |
| |
Ciao e grazie a te. |
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115) |
D. Sono un dipendente di Gestione Governativa Navigazione Laghi,
presso la Direzione di Esercizio di Como. Nella mia azienda si
applica il CCNL del TPL. Ho letto la piattaforma per il nuovo
contratto che proponete e non ho trovato alcun riferimento
all'attività della mia azienda. Come mai? (7-8 maggio 2008) |
|
|
R. Anche l'attività della tua azienda rientra nel campo di
applicazione del nuovo CCNL unico, considerando che, come più
volte descritto in precedenza, nel nuovo CCNL proposto
confluiranno gli ambiti applicativi dell'attuale CCNL del TPL e
dell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie. |
|
|
Ad ogni buon conto, la piattaforma, nell'elencare a titolo
esemplificativo le diverse attività ricomprese nel campo di
applicazione (cap. I), colloca le attività della tua azienda tra
quelle riportate al 4° alinea. |
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|
Per analogia, quindi, puoi approfondire con gli ulteriori
elementi forniti nelle risposte ai quesiti
n. 71 e n. 93. |
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114) |
D. Sono socio lavoratore di una cooperativa che gestisce per
conto del comune alcuni parcheggi della mia città. Anche a noi
si applicherà il nuovo CCNL che avete proposto? (7-8 maggio
2008) |
|
|
R. A questa domanda si può applicare, per analogia, la risposta
data al quesito n.
80, di cui non cambia la sostanza pur trattandosi, in questo
caso, di un socio anzichè di un dipendente. |
|
|
Per una risposta più precisa servirebbero però ulteriori
elementi (Comune committente, ambito di attività della
cooperativa, trattamento contrattuale attualmente applicato)
che, se vuoi, puoi inviarci. |
|
|
Oppure, più semplicemente, puoi rivolgerti alla locale struttura
della Filt-Cgil. |
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109) |
D. Lavoro nell'impresa ferroviaria SBB Cargo Italia da 3 anni.
Sono un macchinista. Circa 4 anni fa è stato firmato nella mia
azienda un accordo sindacale che dà applicazione al Contratto
del TPL, con una specifica integrazione normativa ed economica
che regola la nostra attività di trasporto merci. Cosa cambierà
con il nuovo Contratto? (7-8 maggio 2008) |
|
|
R. Come più volte illustrato rispondendo a diversi analoghi
quesiti precedenti, nell'ambito del campo di applicazione del
nuovo CCNL unico, il segmento delle imprese ferroviarie
rappresenta il punto più delicato, in quanto centrale nella
competizione determinata dal processo di liberalizzazione del
sistema ferroviario. |
|
|
Per quanto riguarda l'assetto che sarà determinato dal nuovo
CCNL, l'attività nella tua azienda sarà normata dalla parte
contrattuale comune e dai contenuti che questa rinvierà alla
Sezione Contrattuale 3 (cap. VIII della piattaforma), dedicata
al trasporto merci ferroviario e contenente gli aspetti
specifici già descritti in altre occasioni (vedi, per es., le
risposte ai quesiti
n. 13 e n.
14, n. 41 e n. 79). |
|
|
Il nuovo CCNL, invece, come pure già illustrato in altre
occasioni, non determinerà direttamente modifiche agli attuali
contenuti della contrattazione aziendale, che restano confermati
in quanto compatibili con le nuove norme del CCNL stesso. |
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96) |
D. Sono un macchinista della linea Rima Lido di Met.Ro. Ho
letto la piattaforma sindacale del nuovo CCNL della Mobilità e
non mi è chiaro dove viene messo il mio lavoro. Vi saluto e vi
ringrazio per la risposta. (23-24 aprile 2008) |
|
|
R. Come descritto in più occasioni (per es. risposte ai
quesiti
n. 13, n. 14,
n. 41, ecc.) il nuovo CCNL che viene proposto è strutturato in
un'ampia parte comune - in cui risiede la disciplina
contrattuale di tutti gli aspetti che non necessitano, per loro
natura, di disposizioni particolari - e di 4 sezioni
contrattuali specifiche. |
|
|
Queste 4 sezioni (cap. VIII della piattaforma), perimetrate
per ambiti di attività, normano quegli aspetti contrattuali che
necessitano di disposizioni specifiche, sulla base dei rinvii
alle sezioni contrattuali previsti dalla parte comune del CCNL. |
|
|
La regolazione contrattuale della tua attività, in particolare,
sarà definita dalla parte comune del CCNL e dalle norme
contenute nella sezione contrattuale
n. 2. Un saluto e grazie a
te. |
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95) |
D. Lavoro presso la società che gestisce uno dei parcheggi di
Venezia. Nella mia azienda si applica il contratto nazionale
dell'autonoleggio. Non abbiamo ancora capito se il nuovo CCNL
unico ci riguarda o no. I sindacati di qui non ce lo hanno
chiarito con certezza. ciao e buon lavoro. (23-24 aprile 2008) |
|
|
R. Il quesito proposto è abbastanza analogo a quello
n.
80, per
cui rinviamo alla corrispondente risposta. Ciao |
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92) |
D. Salve a tutti. Sono un macchinista di Railion e lavoro
nell'impianto di Alessandria da 3 anni. Il nuovo contratto
nazionale proposto dal sindacato si applica anche a noi? (23-24
aprile 2008) |
|
|
R. Sì. Per completezza di informazione, ricordiamo che in questa
azienda, allora ancora denominata Strade Ferrate del
Mediterraneo (prima della completa acquisizione da parte della
compagnia ferroviaria pubblica tedesca DB), è stato sottoscritto
nel 2005 un accordo sindacale locale che ha dato applicazione al
CCNL delle Attività Ferroviarie. |
|
|
Pertanto, la piattaforma sindacale prevede che questa
condizione aziendale confluisca nel nuovo CCNL unico. |
|
|
Il problema che, invece, resta tuttora aperto è quello di
estendere l'applicazione - oggi del CCNL delle Attività
Ferroviarie, domani del nuovo CCNL della Mobilità - alle altre
imprese ferroviarie, come descritto, per es., nella risposta al quesito n. 70. |
|
88) |
D. Salve a tutti. Sono socio di una cooperativa che ha un
sub-appalto di pulizie per conto di Mazzoni. Si applicherà anche
a noi il nuovo Contratto? (16-17 aprile 2008) |
|
|
R. Sì, esattamente come attualmente si applica il CCNL delle
Attività Ferroviarie che, appunto, confluirà nel nuovo CCNL
unico e come è meglio spiegato nella risposta al
quesito n. 10. |
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87) |
D. Ciao. Lavoro in un'azienda che fa manutenzione rotabili in
un impianto ferroviario per conto di Trenitalia. Rientriamo
anche noi nel nuovo Contratto unico? (16-17 aprile 2008) |
|
|
R. Abbiamo già risposto ad un quesito
che ci pare analogo: il n.
28. |
|
|
Se ritieni utile un ulteriore approfondimento, invece, ci
servirebbe qualche notizia in più sulle caratteristiche
merceologiche della tua azienda, sul CCNL attualmente applicato
e, possibilmente, sulla natura dell'appalto attualmente svolto
per conto del committente Trenitalia. |
|
81) |
D. Lavoro in un'azienda di Milano che fa servizio scuolabus. Si
applicherà anche a noi il nuovo contratto? (16-17 aprile 2008) |
|
|
R. Dipende, intanto, da quale CCNL è attualmente applicato nella
tua azienda. |
|
|
Se si tratta già del CCNL del TPL, la risposta è sì. |
|
|
Altrimenti, prevale il principio della "attività prevalente"
della tua azienda (vedi anche risposta al
quesito n.
28), per cui, di solito, nei casi di servizi di
trasporto collettivo di persone di particolari categorie, non
effettuato direttamente da aziende del TPL, viene applicato il
CCNL dell'Autonoleggio. |
|
|
La piattaforma (Cap. I), nel definire il campo di applicazione
del nuovo CCNL (2° alinea), tratta l'argomento prevedendo che
siano ricompresi nel proprio ambito contrattuale tali servizi il
cui affidamento e l'eventuale sub-affidamento avvengano con
procedure ad evidenza pubblica, ovvero siano effettuati da
imprese di TPL o da queste sub-affidati. |
|
|
Tale formulazione è finalizzata a dare applicazione del nuovo
CCNL a questi servizi nel caso in cui risultino di una certa
entità e nei casi in cui siano assegnati ad un'azienda la cui
attività prevalente sia quella di TPL. |
|
|
Ovviamente, l'incertezza dei confini contrattuali fin qui
descritta sarebbe definitivamente superata se si determinassero
le condizioni per la confluenza nel nuovo CCNL anche del CCNL
dell'Autonoleggio, ipotesi non proposta esplicitamente dalla
piattaforma sindacale, ma nemmeno esclusa... |
80)
 |
D. Sono un ausiliario del traffico. Nella mia azienda si applica
il Contratto Nazionale del TPL ma so che non è così in tutta
Italia. Perchè? che cambia con il nuovo contratto? (16-17 aprile
2008) |
|
|
R. In occasione dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000, che
rinnovò il CCNL del TPL per il quadriennio normativo 2000-2003,
fu istituita l'area operativa "servizi ausiliari per la
mobilità". |
|
|
Tale soluzione fu ideata per consentire la collocazione nel
perimetro contrattuale del TPL delle nuove attività di gestione
delle aree di sosta e parcheggio che si erano andate sviluppando
nei principali centri urbani italiani a partire dalla seconda
metà degli anni '90 e che, soprattutto dopo l'avvio del processo
di riforma del trasporto locale (D.Lgs 422/1997), aveva
direttamente coinvolto alcune aziende del TPL nell'ambito delle
politiche locali della mobilità. |
|
|
Da parte nostra si è sempre sostenuto che la gestione integrata
di trasporto e sosta sia un tassello fondamentale di un efficace
governo della mobilità locale e conseguentemente, a sostegno di
tale impostazione, si valutò utile inserire opportunamente le
attività ausiliarie per la mobilità nell'ambito del CCNL del
TPL. |
|
|
Nel corso degli anni, le amministrazioni locali hanno adottato
le più disparate scelte in materia e, di conseguenza, queste
attività sono state contrattualmente collocate in modo
difforme. |
|
|
In generale, dove l'attività è gestita in modo integrato al
trasporto si applica il CCNL del TPL; negli altri casi, in
genere, no, oppure sì se, localmente, è prevalso questo
orientamento contrattuale. |
|
|
Essendo tuttora valide, per il Sindacato, le ragioni che
portarono alla soluzione contrattuale individuata nel 2000,
nella piattaforma per il nuovo CCNL unico la proposta è stata
ribadita, prevedendo, addirittura, un'apposita area nella
relativa sezione contrattuale specifica (Cap. VIII): puntiamo,
quindi, a consolidare questa scelta e ad ampliarne
l'applicazione. |
79)
 |
D. Sono un macchinista di RTC. Tempo fa ho letto su un
volantino del sindacato che sarebbe diventato obbligatorio il
contratto delle attività ferroviarie per tutte le imprese
ferroviarie. Nella mia azienda non è ancora successo niente,
come mai? (16-17 aprile 2008) |
|
|
R. Sarebbe necessaria una risposta articolata che ricostruisca
una serie di passaggi. |
|
|
Comunque, la norma di legge da te citata, frutto di un accordo
Governo-Sindacati dello scorso luglio, seppure avversata da
molti (e, tra questi, anche dall'Amministratore Delegato della
tua azienda), era stata presentata in Parlamento dal Governo con
un apposito emendamento al cosiddetto "Bersani-ter" sulle
liberalizzazioni, provvedimento il cui esame era iniziato a
novembre al Senato. |
|
|
L'interruzione dei lavori parlamentari conseguente allo
scioglimento delle Camere ha provocato il blocco della
discussione. La nuova legislatura, dopo le elezioni, ripartirà
da zero: ne riparleremo... |
|
|
Va però tenuto presente che all'intervento legislativo si
affianca, parallelamente, l'iniziativa contrattuale e, in questo
senso, può essere utile consultare la risposta che abbiamo dato,
per es., ai quesiti
n. 12 e n. 28. |
|
|
Per quanto riguarda, infine, il caso specifico di RTC, l'azienda
ha più volte dichiarato negli anni scorsi la disponibilità ad
intavolare a livello nazionale un confronto sindacale per dare
applicazione al CCNL delle Attività Ferroviarie ma, alla prova
dei fatti, tale dichiarazione si è purtroppo rivelata, almeno
finora, priva di concretezza. |
71)
 |
D. Lavoro alle Navi Traghetto di Messina. Nella piattaforma non
ho trovato riferimenti al mio settore, nel quale attualmente si
applica il Contratto delle Attività Ferroviarie. Come mai? Si
propone la nostra uscita da questo contratto? (16-17 aprile
2008) |
|
|
R. No, come dimostrano le definizioni adottate in piattaforma
(Cap. I) in materia di campo di applicazione del nuovo CCNL (4°
alinea e connesso riferimento al 3° alinea). |
|
|
Nel corso dell'elaborazione delle linee guida di piattaforma, le
Segreterie Nazionali hanno riflettuto a lungo sull'opportunità o
meno di prevedere un'apposita sezione contrattuale
specificatamente dedicata alla modalità di trasporto per via
acquea, considerando tutte le particolarità nelle diverse forme
di esercizio (marittimo, ma anche lagunare e in acque interne). |
|
|
Tale soluzione, accantonata in piattaforma, potrebbe riproporsi
nel corso della trattativa qualora fosse valutata non
soddisfacente la collocazione di queste attività nella Sezione
Contrattuale 2, proposta per il trasporto regionale e locale
operato su tutte le modalità di trasporto (Cap. VIII della
piattaforma). |
|
|
La collocazione nella Sezione Contrattuale 2, peraltro, dovrà
realizzare il transito nel nuovo CCNL di tutte le specificità
delle Navi Traghetto FS attualmente disciplinate dal CCNL delle
Attività Ferroviarie, mentre, come proposto in piattaforma (Cap.
III), saranno fatte salve, in quanto compatibili con il nuovo
CCNL, le norme derivanti dalla contrattazione aziendale che, per
questo settore, sono previste dall'integrativo aziendale FS. |
70)
 |
D. Ciao, come ferroviere ritengo che il contratto delle Attività
Ferroviarie 2003/06 ha fallito nel suo intento essendo stato
applicato dalle FS ma non delle altre società di trasporto
ferroviario. Ora si vuole fare un'altro salto nel vuoto con il
contratto della Mobilità, cercando di omogeneizzare categorie
diverse tra loro. Non sarebbe più utile fare un passo alla volta
e rinnovare il contratto delle attività ferroviarie facendolo
applicare stavolta a tutte le società ? (16-17 aprile 2008) |
|
|
R. Ciao. Il CCNL delle Attività Ferroviarie non ha fallito nel
suo intento. |
|
|
Dal 2003 ad oggi, infatti, sono entrati in questa area
contrattuale circa 10.000 lavoratrici e lavoratori degli appalti
ferroviari, dell'accompagnamento notte, della ristorazione a
bordo treno, della manutenzione rotabili (RSI) e di due imprese
ferroviarie (Serfer e Railion DB Logistics). |
|
|
Questi lavoratori, oggi, hanno una condizione di tutela e
trattamenti contrattuali notevolmente maggiori di quelli
applicati nelle aree contrattuali di provenienza e questo
risultato si è realizzato esclusivamente per via pattizia. |
|
|
E' vero, però, che in questi anni il CCNL delle Attività
Ferroviarie ha faticato ad affermarsi tra le imprese
ferroviarie, segmento industriale del settore dove si gioca la
vera partita della competizione nel trasporto ferroviario. |
|
|
Su questo aspetto, però, puoi trovare un 'articolata analisi in
altra parte di questo sito (filtcgilmobilitàinforma), oppure
considerazioni, seppure estremamente sintetiche, nelle risposte
al quesito n. 8 e al quesito n. 28. |
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59) |
D. Salve. Sono un Primo Tecnico della manutenzione rotabili.
Lavoro a Verona. In piattaforma non trovo alcun riferimento al
lavoro nel mio settore. Perché? (16-17 aprile 2008) |
|
|
R. Puoi trovare risposta nel quesito
n. 48, che ci sembra analogo. |
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56) |
D. Si, abbastanza soddisfacente. (9-10 aprile 2008) |
|
|
R. Grazie (ndr: parere inviato dallo stesso utente dei quesiti
n. 53 e n.
48). |
55)
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D. Leggo sui giornali che si sta discutendo la possibilità di
portare a tre anni la durata dei contratti. La piattaforma,
invece, prevede ancora un quadriennio normativo e due bienni
economici. Perché? Che succederà se va in vigore la nuova
durata? (9-10 aprile 2008) |
|
|
R. E' vero. Ai primi di febbraio, Confindustria e Cgil, Cisl,
Uil hanno avviato un confronto in sede tecnica per valutare
possibili modifiche ai contenuti, alla struttura e agli assetti
contrattuali (quindi, non soltanto la durata) disciplinati dal
protocollo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993. |
|
|
Si tratta, per ora, di un confronto tecnico, attivato sulla base
di un primo orientamento assunto unitariamente da Cgil, Cisl,
Uil e, più in generale, di un tema che, se si verificheranno le
condizioni per un suo sviluppo, dovrà anche coinvolgere
l'insieme delle associazioni datoriali e, per parte sindacale,
dovrà essere oggetto di un 'ampia discussione tra i lavoratori e
negli organismi dirigenti. |
|
|
Pur in presenza di questa discussione - peraltro, come
descritto, appena avviata e già con qualche prima difficoltà -
la decorrenza e la durata proposti per il nuovo "CCNL della
Mobilità" non poteva che fare riferimento alle norme tuttora
vigenti e sancite dal Protocollo del 1993. |
|
|
Nel caso in cui dovessero intervenire novità concordate a
livello interconfederale rispetto a quel protocollo, si
valuteranno gli effetti sulla vertenza contrattuale nel nostro
settore e sugli eventuali adeguamenti che, di conseguenza,
dovranno eventualmente assumere le proposte sindacali. |
|
|
In ogni caso, in diversi passaggi, la piattaforma propone per
alcuni istituti normativi del nuovo CCNL (orario,
classificazione professionale, ecc.) scadenze di attuazione
riferite al primo biennio contrattuale, ma anche al 31 dicembre
2009, che potrebbe comunque rimanere come riferimento temporale
anche se venisse meno il legame con il biennio e fosse
introdotta la durata contrattuale triennale. |
|
|
Diversamente, invece, in questo secondo caso andrebbe adeguata
la richiesta economica, in quanto, ovviamente, la tutela del
reddito a copertura di tre anni di vigenza contrattuale
necessita di un aumento maggiore che non per due anni. |
|
|
L'entità di tale adeguamento andrebbe eventualmente commisurata
ai nuovi parametri che, in sostituzione di quelli previsti dal
protocollo del 1993, verrebbero adottati dalla nuova intesa
interconfederale. |
|
|
Come vedi, cioè, la cosa è piuttosto complessa e, al momento, è
prematuro andare oltre... |
|
|
Con l'occasione, però, ci pare utile sottolineare che ancora
recentemente, in occasione della riunione del proprio Comitato
Direttivo (12 marzo), la Cgil ha ribadito che considera parte
integrante della proposta sindacale e del confronto con
Confindustria, sospeso da alcune settimane, anche il capitolo
relativo alla democrazia e alla rappresentanza sindacale, sul
quale sta proseguendo tra Cgil, Cisl e Uil la ricerca di una
posizione condivisa unitariamente. |
|
48)
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D. Sono un capostazione di RFI, DCM Firenze. Nella piattaforma
per il nuovo contratto non ho trovato la sezione contrattuale
dedicata al mio lavoro e nemmeno qualche specifico riferimento
nel resto delle proposte sindacali. Perché? non vi sembra che il
nostro è uno dei lavori più importanti in ferrovia? (9-10 aprile
2008) |
|
|
R. Esattamente come nell'attuale CCNL delle Attività
Ferroviarie, molte attività non necessitano di norme specifiche
in quanto i diversi aspetti che regolano, nel suo complesso, il
rapporto di lavoro, trovano una compiuta ed esaustiva disciplina
nella parte comune del CCNL. |
|
|
Nel caso della piattaforma per il nuovo CCNL, le 4 sezioni
contrattuali specifiche contengono le norme particolari ad esse
rinviate dalla parte comune del CCNL, come già descritto, per
esempio, nelle risposte ai quesiti
n. 13 e n.
14. |
31)
 |
D. Lavoro nella ristorazione a bordo treno e da un po’ di tempo
l’azienda per cui lavoro applica il CCNL delle Attività
Ferroviarie. I nostri turni e il nostro lavoro sono diversi da
quelli degli altri lavoratori che lavorano a bordo treno. Cosa
succederà con il nuovo CCNL? (20 marzo 2008) |
|
|
R. Il cap. V della piattaforma delinea alcuni principi che
orienteranno le regole contrattuali sull’orario di lavoro. Il
CCNL conterrà, in materia, una disciplina generale che
definirà: l’orario ordinario settimanale e la sua distribuzione,
i regimi di flessibilità, l’orario giornaliero e le tipologie
dei turni di turni, riposo giornaliero e quello settimanale, il
lavoro notturno, i giorni festivi, le ferie, i permessi, ecc.. |
|
|
Vi saranno poi delle clausole di rinvio a parti specifiche (le
sezioni contrattuali descritte al cap. VIII della piattaforma)
che comprenderanno regole, coerenti con la disciplina generale,
che terranno conto delle complessità organizzative ed operative
dei diversi segmenti dei cicli produttivi (vedi anche risposte
alle domande
n. 13 e 14). |
|
|
In particolare, la piattaforma prevede che le particolarità
delle attività di ristorazione ferroviaria siano collocate in
un’apposita area inserita nella sezione contrattuale dedicata ai
servizi complementari e di supporto. |
|
29) |
Salve, vorrei sapere se il nuovo CCNL della mobilità verrà
applicato anche alle società del Gruppo FS che applicano
attualmente un diverso CCNL, ad es. Grandistazioni e
Centostazioni che applicano il CCNL commercio. (20 marzo 2008) |
|
|
R. Nella nuova area contrattuale deve transitare tutto ciò che
attualmente è ricompreso nel CCNL TPL e nelCCNL Attività
Ferroviarie. |
|
|
Per ciò che attualmente non è ricompreso o lo è parzialmente, si
tratterà di verificare la prevalenza di attività dell'azienda
e/o dell'area produttiva considerata, come viene compiutamente
descritto nella risposta al quesito precedente. |
|
28)
 |
D. Sono un capotecnico di RFI della DCI Napoli. Ho letto che la
piattaforma per il contratto affronta finalmente il problema
degli appalti della manutenzione a ditte esterne. Era ora,
perché spesso in queste ditte si lavora in condizioni operative
e di sicurezza troppo scarse. (20 marzo 2008) |
|
|
R. Attenzione, serve una precisazione. |
|
|
Il campo di applicazione di un qualsiasi CCNL, per quanto
oggetto di negoziato tra le parti, deve comunque fare
riferimento alla cosiddetta "prevalenza dell'attività" svolta da
una determinata azienda e dalle reciproche titolarità negoziali
e di rappresentanza delle parti collettive contraenti l'accordo
contrattuale. |
|
|
La piattaforma per il nuovo CCNL, pertanto, non prevede, né
potrebbe prevedere, l'inclusione diretta ed automatica nel suo
campo di applicazione di tutte le attività in appalto, bensì di
quelle (che sono comunque tante) svolte da ditte appaltatrici la
cui attività prevalente sia operata per conto di imprese
ricomprese nel campo di applicazione contrattuale, ovvero svolta
da aziende la cui proprietà sia controllata o partecipata da
queste stesse imprese, come descritto in piattaforma negli
ultimi due alinea del paragrafo dedicato, appunto, al campo di
applicazione, nel cap. I e come anche precisato, per es., nelle
risposte alle domande 10 e 11. |
|
|
Per quanto riguarda, invece, le condizioni operative e di
sicurezza dei lavori in appalto, è utile evidenziare che già
l’attuale CCNL delle Attività Ferroviarie disciplina all'art. 11
le responsabilità del committente nei confronti delle ditte
appaltatrici (prevedendo norme più impegnative di quelle vigenti
per via legislativa ad inizio 2003, quando quel CCNL fu
stipulato), mentre la piattaforma per il nuovo CCNL sviluppa
ulteriormente il problema e, tra l'altro, pone la necessità di
adeguare la disciplina contrattuale di settore in attuazione
delle novità legislative sugli appalti introdotte dal Parlamento
dalla seconda metà del 2006 ad oggi. |
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Infine, una considerazione: il settore delle costruzioni, nel
quale si collocano gran parte degli appalti di RFI nella
manutenzione, è quello maggiormente interessato agli incidenti
sul lavoro. |
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Nonostante "solenni" annunci, di solito svolti immediatamente
dopo un incidente, accade ben poco di concreto, e questo
purtroppo riguarda spesso anche FS nella veste di committente,
come dimostra ancora l'incidente mortale dello scorso 6 marzo
tra le stazioni di Milano Certosa e Rho della linea
Milano-Torino. |
16)
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D. La descrizione del campo di applicazione del nuovo Contratto
non è chiara. Sono utilizzati termini di difficile comprensione.
Non era più semplice dire solo che il nuovo Contratto proposto
si applica in sostituzione dei due attuali (Attività Ferroviarie
e Trasporto Locale). (13 marzo 2008) |
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R. Sì, perché è così. In piattaforma, però, si è preferito
proporre una descrizione articolata che elencasse, seppure a
titolo esemplificativo, l’insieme delle diverse attività da
ricomprendere nel nuovo CCNL, utilizzando formulazioni coerenti
con le possibili evoluzioni dei processi di liberalizzazione e
degli assetti delle imprese del settore. |
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Inoltre, le definizioni proposte collegano in maniera esplicita
le possibili filiere produttive nell’articolazione tra le
attività svolte direttamente da aziende rientranti nel campo di
applicazione ed attività che , per conto di esse, vengono svolte
da terzi in appalto, subappalto, subaffidamento, ecc. |
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14)
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D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21
febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del
Contratto e parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra
chiara. (13 marzo 2008) |
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R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla
domanda
n. 13 |
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Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL
contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le
materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono
particolari norme specifiche. |
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In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune
del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo
di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del
sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione
del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto
salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale
oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la
classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli
aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò
che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure
rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento
del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi
ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la
struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della
retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi
gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione
aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche). |
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10)
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D. Sono un socio lavoratore di una cooperativa che opera nel
settore degli appalti di pulizia del Gruppo FS e vorrei sapere
se la piattaforma e il contratto che ne seguirà riguarda anche
noi delle cooperative? (13 marzo 2008) |
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R. Si, il Contratto riguarda anche i soci e i dipendenti delle
cooperative che operano nell'ambito dei servizi complementari
alle imprese di trasporto ferroviario. Al Cap. I della
piattaforma, sotto la voce "campo di applicazione" vi è un punto
specifico che ricomprende, appunto, le imprese e le cooperative
che effettuano i "servizi complementari". |
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Il D.Lgs cosiddetto "milleproroghe" varato dall'ultimo Governo,
poi, pone a favore del socio lavoratore una ulteriore tutela.
Infatti, l'art. 7 del D.Lgs n. 248/07 dispone che: "...in
presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima
categoria, le società cooperative che svolgono attività
ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di
categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 142/01, i trattamenti
economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale nella categoria". |