INDICE PER ARGOMENTI











 


213) D. Sono un giovane diplomato in un Istituto Tecnico di Bari. Ho letto l'annuncio di NTV sui giornali per la selezione di un certo numero di macchinisti da assumere nella nuova azienda. (30-31 luglio 2008)
  Potete darmi qualche notizia in più?
  R. No al momento questa nuova impresa ferroviarie non intrattiene alcun rapporto sindacale con noi, per cui disponiamo, più o meno, delle stesse notizie che vengono pubblicate sugli organi di informazione.
  Per quanto riguarda l'annuncio a cui ti riferisci, osserviamo l'estrema vaghezza delle informazioni fornite relativamente ai trattamenti normativi e retributivi che l'azienda intende applicare ai lavoratori che assumerà.
  Per quanto ci riguarda, sosteniamo la necessità che a tutte le nuove imprese ferroviarie, comprese quelle già operative nel trasporto merci, vada applicato l'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie e, non appena definito, il nuovo CCNL unico della Mobilità.
  Se vuoi, puoi consultare il CCNL in vigore e la piattaforma sindacale per il nuovo CCNL unico nelle relative pagine ad essi dedicate in altre parti di questo stesso sito.
  Comunque, in bocca al lupo e, magari, speriamo di incontrarci quando, superata la selezione ed il percorso formativo, sarai diventato un macchinista di NTV. Ciao.
181) D. Lavoro in ANM, Alla Funicolare di Napoli. Una domanda semplice: noi stiamo o no nel nuovo Contratto proposto  dal Sindacato? (25-26 giugno 2008)
  R. Sì, in quanto ricorrono entrambe le condizioni specificate in piattaforma relativamente al campo di applicazione del nuovo CCNL unico della  mobilità.
  La prima, è che l'azienda in cui lavori già applica il CCNL del TPL che, insieme a quello delle Attività Ferroviarie, darà vita al nuovo CCNL.
  La seconda, è che la specifica attività del trasporto a fune effettuato nell'ambito del trasporto pubblico locale è una delle modalità di trasporto ricompresa nel nuovo CCNL.
145) D. Lavoro alla sede Italferr di Bologna. La piattaforma per il rinnovo contrattuale non prevede nulla di specifico per noi, a differenza di altri settori dove sono previste apposite sezioni contrattuali. Perché? Non vi sembra che il nostro lavoro abbia delle particolarità operative e professionali che avrebbero meritato maggiore attenzione da parte vostra? Vi ringrazio in anticipo per la risposta. (28-29 maggio 2008)
  R. Intanto, ci pare utile tenere  ben presente la precisazione già fatta in premessa nel rispondere al quesito n. 123.
  Per quanto riguarda, invece, la mancata previsione, nella piattaforma per il nuovo CCNL unico della mobilità, di specifiche proposte inerenti le attività lavorative svolte in Italferr, riteniamo che le particolarità operative e professionali da te segnalate effettivamente esistono, ma possono trovare compiuta ed esaustiva disciplina nella parte comune del nuovo CCNL e nella contrattazione integrativa aziendale di secondo livello, come peraltro già attualmente avviene nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel Contratto integrativo di Gruppo FS.
  Eventualmente, se ti interessa approfondire le caratteristiche della struttura del nuovo CCNL proposta in piattaforma (parte comune, sezioni specifiche, contrattazione aziendale di secondo livello, ecc.) puoi consultare le considerazioni sviluppate, per es., in risposta ai quesiti n. 13 e n. 14, oppure al quesito n. 48, che ha maggiori analogie con il tuo quesito odierno.
  Ciao e grazie per l'intervento.
144) D. Sono un dipendente dell'AMT di Genova. Lavoro presso la ferrovia a cremagliera di Granarolo. Ho letto la piattaforma contrattuale e mi pare che non vengono previste novità per noi. Ho capito bene? Ciao e grazie. (28-29 maggio 2008)
  R. Esatto, con le precisazioni su assetto e struttura del nuovo CCNL unico proposto, che puoi trovare, per es., nelle risposte ai quesiti n. 13 e n. 14..
  Inoltre, la conferma che il nuovo CCNL ricomprenda anche l'attività lavorativa da te svolta è data da due condizioni, entrambe presenti nel tuo caso.
  La prima, è che l'attività produttiva è svolta da un'azienda (AMT) nella quale attualmente si applica il CCNL del TPL che si propone debba confluire nel nuovo CCNL unico insieme al CCNL delle Attività Ferroviarie.
  La seconda, è che questa attività è ricompresa tra quelle che la piattaforma sindacale elenca per perimetrare il campo di applicazione del nuovo CCNL, quando, al 1° alinea del cap. I, si prevede "il trasporto collettivo di persone (...) sulla modalità stradale, ovvero effettuato con altre modalità di mobilità urbana (tramvia, metropolitana, trasporto a fune, altri sistemi di trasporto, ecc.), operato in servizi il cui affidamento (...) ha luogo in base alla legislazione di regolazione del trasporto pubblico locale".
  Ciao e grazie a te.
115) D. Sono un dipendente di Gestione Governativa Navigazione Laghi, presso la Direzione di Esercizio di Como. Nella mia azienda si applica il CCNL del TPL. Ho letto la piattaforma per il nuovo contratto che proponete e non ho trovato alcun riferimento all'attività della mia azienda. Come mai? (7-8 maggio 2008)
R. Anche l'attività della tua azienda rientra nel campo di applicazione del nuovo CCNL unico, considerando che, come più volte descritto in precedenza, nel nuovo CCNL proposto confluiranno gli ambiti applicativi dell'attuale CCNL del TPL e dell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie.
Ad ogni buon conto, la piattaforma, nell'elencare a titolo esemplificativo le diverse attività ricomprese nel campo di applicazione (cap. I), colloca le attività della tua azienda tra quelle riportate al 4° alinea.
Per analogia, quindi, puoi approfondire con gli ulteriori elementi forniti nelle risposte ai quesiti n. 71 e n. 93.
114) D. Sono socio lavoratore di una cooperativa che gestisce per conto del comune alcuni parcheggi della mia città. Anche a noi si applicherà il nuovo CCNL che avete proposto? (7-8 maggio 2008)
R. A questa domanda si può applicare, per analogia, la risposta data al quesito n. 80, di cui non cambia la sostanza pur trattandosi, in questo caso,  di un socio anzichè di un dipendente.
Per una risposta più precisa servirebbero però ulteriori elementi (Comune committente, ambito di attività della cooperativa, trattamento contrattuale attualmente applicato) che, se vuoi, puoi inviarci.
Oppure, più semplicemente, puoi rivolgerti alla locale struttura della Filt-Cgil.
109) D. Lavoro nell'impresa ferroviaria SBB Cargo Italia da 3 anni. Sono un macchinista. Circa 4 anni fa è stato firmato nella mia azienda un accordo sindacale che dà applicazione al Contratto del TPL, con una specifica integrazione normativa ed economica che regola la nostra attività di trasporto merci. Cosa cambierà con il nuovo Contratto? (7-8 maggio 2008)
R. Come più volte illustrato rispondendo a diversi analoghi quesiti precedenti, nell'ambito del campo di applicazione del nuovo CCNL unico, il segmento delle imprese ferroviarie rappresenta il punto più delicato, in quanto centrale nella competizione determinata dal processo di liberalizzazione del sistema ferroviario.
Per quanto riguarda  l'assetto che sarà determinato dal nuovo CCNL, l'attività nella tua azienda sarà normata dalla parte contrattuale comune e dai contenuti che questa rinvierà alla Sezione Contrattuale 3 (cap. VIII della piattaforma), dedicata al trasporto merci ferroviario e contenente gli aspetti specifici già descritti in altre occasioni (vedi, per es., le risposte ai quesiti n. 13 e n. 14, n. 41 e n. 79).
Il nuovo CCNL, invece, come pure già illustrato in altre occasioni, non determinerà direttamente modifiche agli attuali contenuti della contrattazione aziendale, che restano confermati in quanto compatibili con le nuove norme del CCNL stesso.
96) D. Sono un macchinista  della linea Rima Lido di Met.Ro. Ho letto la piattaforma sindacale del nuovo CCNL della Mobilità e non mi è chiaro dove viene messo il mio lavoro. Vi saluto e vi ringrazio per la risposta. (23-24 aprile 2008)
R. Come descritto in più occasioni (per es. risposte ai quesiti n. 13, n. 14, n. 41, ecc.) il nuovo CCNL che viene proposto è strutturato in un'ampia parte comune - in cui risiede la disciplina contrattuale di tutti gli aspetti che non necessitano, per loro natura, di disposizioni particolari - e di 4 sezioni contrattuali specifiche.
Queste 4 sezioni (cap. VIII della piattaforma),  perimetrate  per ambiti di attività, normano quegli aspetti contrattuali che necessitano di disposizioni specifiche, sulla base dei rinvii alle sezioni contrattuali previsti  dalla parte comune del CCNL.
La regolazione contrattuale della tua attività, in particolare, sarà definita dalla parte comune del CCNL e dalle norme contenute nella sezione contrattuale n. 2. Un saluto e grazie a te. 
95) D. Lavoro presso la società che gestisce uno dei parcheggi di Venezia. Nella mia azienda si applica il contratto nazionale dell'autonoleggio. Non abbiamo ancora capito se il nuovo CCNL unico ci riguarda o no.  I sindacati di qui non ce lo hanno chiarito con certezza. ciao e buon lavoro. (23-24 aprile 2008)
R. Il quesito proposto è abbastanza analogo a quello n. 80, per cui rinviamo alla corrispondente risposta. Ciao 
92) D. Salve a tutti. Sono un macchinista di Railion e lavoro nell'impianto di Alessandria da 3 anni. Il nuovo contratto nazionale proposto dal sindacato si applica anche a noi? (23-24 aprile 2008)
R. Sì. Per completezza di informazione, ricordiamo che in questa azienda, allora ancora denominata Strade Ferrate del Mediterraneo (prima della completa acquisizione da parte della compagnia ferroviaria pubblica tedesca DB), è stato sottoscritto nel 2005 un accordo sindacale locale che ha dato applicazione al CCNL delle Attività Ferroviarie.
Pertanto, la piattaforma sindacale prevede che  questa condizione aziendale confluisca nel nuovo CCNL unico.
Il problema che, invece, resta tuttora aperto è quello di estendere l'applicazione - oggi del CCNL delle Attività Ferroviarie, domani del nuovo CCNL della Mobilità - alle altre imprese ferroviarie, come descritto, per es., nella risposta al quesito n. 70.
88) D. Salve a tutti. Sono socio di una cooperativa che ha un sub-appalto di pulizie per conto di Mazzoni. Si applicherà anche a noi il nuovo Contratto? (16-17 aprile 2008)
R. Sì, esattamente come attualmente si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie che, appunto, confluirà nel nuovo CCNL unico e come è meglio spiegato nella risposta al quesito n. 10.
87) D. Ciao. Lavoro in  un'azienda che fa manutenzione rotabili in un impianto ferroviario per conto di Trenitalia. Rientriamo anche noi nel nuovo Contratto unico? (16-17 aprile 2008)
R. Abbiamo già risposto ad un quesito che ci pare analogo: il n. 28.
Se ritieni utile un ulteriore approfondimento, invece, ci servirebbe qualche notizia in più sulle caratteristiche merceologiche della tua azienda, sul CCNL attualmente applicato e, possibilmente, sulla natura dell'appalto attualmente svolto per   conto del committente Trenitalia. 
81) D. Lavoro in un'azienda di Milano che fa servizio scuolabus. Si applicherà anche a noi il nuovo contratto? (16-17 aprile 2008)
R. Dipende, intanto, da quale CCNL è attualmente applicato nella tua azienda.
Se si tratta già del CCNL del TPL, la risposta è sì.
Altrimenti, prevale il principio della "attività prevalente" della tua azienda (vedi anche risposta al quesito n. 28), per cui, di solito, nei casi di servizi di trasporto collettivo di persone di particolari categorie, non effettuato direttamente da aziende del TPL,  viene applicato il CCNL dell'Autonoleggio.
La piattaforma (Cap. I), nel definire il campo di applicazione del nuovo CCNL (2° alinea), tratta l'argomento prevedendo che siano ricompresi nel proprio ambito contrattuale tali servizi il cui affidamento e l'eventuale sub-affidamento avvengano con procedure ad evidenza pubblica, ovvero siano effettuati da imprese di TPL o da queste sub-affidati.
Tale formulazione è finalizzata a dare applicazione del nuovo CCNL a questi servizi nel caso in cui risultino di una certa entità e nei casi in cui siano assegnati ad un'azienda la cui attività prevalente sia quella di TPL.
Ovviamente, l'incertezza dei confini contrattuali  fin qui descritta sarebbe definitivamente superata se si determinassero le condizioni per la confluenza nel nuovo CCNL anche del CCNL dell'Autonoleggio, ipotesi non proposta esplicitamente dalla piattaforma sindacale, ma nemmeno esclusa...
80)
D. Sono un ausiliario del traffico. Nella mia azienda si applica il Contratto Nazionale del TPL ma so che non è così in tutta Italia. Perchè? che cambia con il nuovo contratto? (16-17 aprile 2008)
R. In occasione dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000, che rinnovò il CCNL del TPL per il quadriennio normativo 2000-2003, fu istituita l'area operativa "servizi ausiliari per la mobilità".
Tale soluzione fu ideata per consentire la collocazione nel perimetro contrattuale del TPL delle nuove attività di gestione delle aree di sosta e parcheggio che si erano andate sviluppando nei principali centri urbani italiani a partire dalla seconda metà degli anni '90 e che, soprattutto dopo l'avvio del processo di riforma del trasporto locale (D.Lgs 422/1997), aveva direttamente coinvolto alcune aziende del TPL nell'ambito delle politiche locali della mobilità.
Da parte nostra  si è sempre sostenuto che la gestione integrata di trasporto e sosta sia un tassello fondamentale di un efficace governo della mobilità locale e conseguentemente, a sostegno di tale impostazione, si valutò utile inserire opportunamente le attività ausiliarie per la mobilità nell'ambito del CCNL del TPL.
Nel corso degli anni, le amministrazioni locali hanno adottato le più disparate scelte in materia e, di conseguenza, queste attività sono state contrattualmente   collocate in modo difforme.
In generale, dove l'attività è gestita in modo integrato al trasporto si applica il CCNL del TPL; negli altri casi, in genere, no, oppure sì se, localmente, è prevalso questo orientamento contrattuale.
Essendo tuttora valide, per il Sindacato, le ragioni che portarono alla soluzione contrattuale individuata nel 2000, nella piattaforma per il nuovo CCNL unico la proposta è stata ribadita, prevedendo, addirittura, un'apposita area nella relativa sezione contrattuale specifica (Cap. VIII): puntiamo, quindi,  a consolidare questa scelta e ad ampliarne l'applicazione.
79)
D. Sono un macchinista di RTC. Tempo fa ho letto  su un volantino del sindacato che sarebbe diventato  obbligatorio il contratto delle attività ferroviarie per tutte le imprese ferroviarie. Nella mia azienda non è ancora successo niente, come mai? (16-17 aprile 2008)
R. Sarebbe necessaria una risposta articolata che ricostruisca una serie di passaggi.
Comunque, la norma di legge da te citata, frutto di un accordo Governo-Sindacati dello scorso luglio, seppure avversata da molti (e, tra questi, anche dall'Amministratore Delegato della tua azienda), era stata presentata in Parlamento dal Governo con un apposito emendamento al cosiddetto "Bersani-ter" sulle liberalizzazioni, provvedimento il cui esame era iniziato a novembre al Senato.
L'interruzione dei lavori parlamentari conseguente allo scioglimento delle Camere ha provocato il blocco della discussione. La nuova legislatura, dopo le elezioni, ripartirà da zero: ne riparleremo...
Va però tenuto presente che all'intervento legislativo si affianca, parallelamente, l'iniziativa contrattuale e, in questo senso, può essere utile consultare la risposta che abbiamo dato, per es., ai quesiti n. 12 e n. 28.
Per quanto riguarda, infine, il caso specifico di RTC, l'azienda ha più volte dichiarato negli anni scorsi la disponibilità ad intavolare a livello nazionale un confronto sindacale per dare applicazione al CCNL delle Attività Ferroviarie ma, alla prova dei fatti, tale dichiarazione si è purtroppo rivelata, almeno finora,  priva di concretezza.
71)
D. Lavoro alle Navi Traghetto di Messina. Nella piattaforma non ho trovato riferimenti al mio settore, nel quale attualmente si applica il Contratto delle Attività Ferroviarie. Come mai? Si propone la nostra uscita da questo contratto? (16-17 aprile 2008)
R. No, come dimostrano le definizioni adottate in piattaforma (Cap. I) in materia di campo di applicazione del nuovo CCNL (4° alinea e connesso riferimento al 3° alinea).
Nel corso dell'elaborazione delle linee guida di piattaforma, le Segreterie Nazionali hanno riflettuto a lungo sull'opportunità o meno di prevedere un'apposita sezione contrattuale specificatamente dedicata alla modalità di trasporto per via acquea, considerando tutte le particolarità nelle diverse forme di esercizio (marittimo, ma anche lagunare e in acque interne).
Tale soluzione, accantonata in piattaforma, potrebbe riproporsi nel corso della trattativa qualora fosse valutata non soddisfacente la collocazione di queste attività nella Sezione Contrattuale 2, proposta per il trasporto regionale e locale operato su tutte le modalità di trasporto (Cap. VIII della piattaforma).
La collocazione nella Sezione Contrattuale 2, peraltro, dovrà realizzare il transito nel nuovo CCNL di tutte le specificità delle Navi Traghetto FS attualmente disciplinate dal CCNL delle Attività Ferroviarie, mentre, come proposto in piattaforma (Cap. III), saranno fatte salve, in quanto compatibili con il nuovo CCNL, le norme derivanti dalla contrattazione aziendale che, per questo settore, sono previste dall'integrativo aziendale FS.
70)
D. Ciao, come ferroviere ritengo che il contratto delle Attività Ferroviarie 2003/06 ha fallito nel suo intento  essendo stato applicato dalle FS ma non delle altre società di trasporto ferroviario. Ora si vuole fare un'altro salto nel vuoto con il contratto della Mobilità, cercando di omogeneizzare categorie diverse tra loro. Non sarebbe più utile fare un passo alla volta e rinnovare il contratto delle attività ferroviarie facendolo applicare stavolta a tutte le società ? (16-17 aprile 2008)
R. Ciao. Il CCNL delle Attività Ferroviarie non ha fallito nel suo intento.
Dal 2003 ad oggi, infatti, sono entrati in questa area contrattuale circa 10.000 lavoratrici e lavoratori degli appalti ferroviari, dell'accompagnamento notte, della ristorazione a bordo treno, della manutenzione rotabili (RSI) e di due imprese ferroviarie (Serfer e Railion DB Logistics).
Questi lavoratori, oggi, hanno una condizione di tutela e trattamenti contrattuali notevolmente maggiori di quelli applicati nelle aree contrattuali di provenienza e questo risultato si è realizzato esclusivamente per via pattizia.
E' vero, però, che in questi anni il CCNL delle Attività Ferroviarie ha faticato ad affermarsi tra le imprese ferroviarie, segmento industriale del settore dove si gioca la vera partita della competizione nel trasporto ferroviario.
Su questo aspetto, però, puoi trovare un 'articolata analisi in altra parte di questo sito (filtcgilmobilitàinforma), oppure considerazioni, seppure estremamente sintetiche, nelle risposte al quesito n. 8  e al quesito n. 28.
59) D. Salve. Sono un Primo Tecnico della manutenzione rotabili. Lavoro a Verona. In piattaforma non trovo alcun riferimento al lavoro nel mio settore. Perché? (16-17 aprile 2008)
R. Puoi trovare risposta nel quesito n. 48, che ci sembra analogo.
56) D. Si, abbastanza soddisfacente. (9-10 aprile 2008)
R. Grazie (ndr: parere inviato dallo stesso utente dei quesiti n. 53 e n. 48).
55)
D. Leggo sui giornali che si sta discutendo la possibilità di portare a tre anni la durata dei contratti. La piattaforma, invece, prevede ancora un quadriennio normativo e due bienni economici. Perché? Che succederà se va in vigore la nuova durata? (9-10 aprile 2008)
R. E' vero. Ai primi di febbraio,  Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno avviato un confronto in sede tecnica per valutare possibili modifiche ai contenuti, alla struttura e agli assetti contrattuali  (quindi, non soltanto la durata) disciplinati dal protocollo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Si tratta, per ora, di un confronto tecnico, attivato sulla base di un primo orientamento assunto unitariamente da Cgil, Cisl, Uil e, più in generale, di un tema che, se si verificheranno le condizioni per un suo sviluppo, dovrà anche coinvolgere l'insieme delle associazioni datoriali e, per parte sindacale, dovrà essere oggetto di un 'ampia discussione tra i lavoratori e negli organismi dirigenti.
Pur in presenza di questa discussione - peraltro, come descritto, appena avviata e già con qualche prima difficoltà - la decorrenza e la durata proposti per il nuovo "CCNL della Mobilità" non poteva che fare riferimento alle norme tuttora vigenti e sancite dal Protocollo del 1993.
Nel caso in cui dovessero intervenire novità concordate a livello interconfederale rispetto a quel protocollo, si valuteranno gli effetti sulla vertenza contrattuale nel nostro settore e sugli eventuali adeguamenti che, di conseguenza, dovranno eventualmente assumere le proposte sindacali.
In ogni caso, in diversi passaggi, la piattaforma propone per alcuni istituti normativi del nuovo CCNL (orario, classificazione professionale, ecc.) scadenze di attuazione riferite al primo biennio contrattuale, ma anche al 31 dicembre 2009, che potrebbe comunque rimanere come riferimento temporale anche se venisse meno il legame con il biennio e fosse introdotta la durata contrattuale triennale.
Diversamente, invece, in questo secondo caso andrebbe adeguata  la richiesta economica, in quanto, ovviamente, la tutela del reddito a copertura di tre anni di vigenza contrattuale necessita di un aumento maggiore che non per due anni.
L'entità di tale adeguamento andrebbe eventualmente commisurata ai nuovi parametri che, in sostituzione di quelli previsti dal protocollo del 1993, verrebbero adottati dalla nuova intesa interconfederale.
Come vedi, cioè, la cosa è piuttosto complessa e, al momento, è prematuro andare oltre...
Con l'occasione, però, ci pare utile sottolineare che ancora recentemente, in occasione della riunione del proprio Comitato Direttivo (12 marzo), la Cgil ha ribadito che considera parte integrante della proposta sindacale e del confronto con Confindustria, sospeso da alcune settimane, anche il capitolo relativo alla democrazia e alla rappresentanza sindacale, sul quale sta proseguendo tra Cgil, Cisl e Uil la ricerca di una posizione condivisa unitariamente.

48)

D. Sono un capostazione di RFI, DCM Firenze. Nella piattaforma per il nuovo contratto non ho trovato la sezione contrattuale dedicata al mio lavoro e nemmeno qualche specifico riferimento nel resto delle proposte sindacali. Perché? non vi sembra che il nostro è uno dei lavori più importanti in ferrovia? (9-10 aprile 2008)
R. Esattamente come nell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie, molte attività non necessitano  di norme specifiche in quanto i diversi aspetti che regolano, nel suo complesso, il rapporto di lavoro, trovano una compiuta ed esaustiva disciplina nella parte comune del CCNL.
Nel caso della piattaforma per il nuovo CCNL, le 4 sezioni contrattuali specifiche contengono le norme particolari ad esse rinviate dalla parte comune del CCNL, come già descritto, per esempio, nelle risposte ai quesiti n. 13 e n. 14.
31)
D. Lavoro nella ristorazione a bordo treno e da un po’ di tempo  l’azienda per cui lavoro applica il CCNL delle Attività Ferroviarie. I nostri turni e il nostro lavoro sono diversi da quelli degli altri lavoratori che lavorano a bordo treno. Cosa succederà con il nuovo CCNL? (20 marzo 2008)
R. Il cap. V della piattaforma  delinea alcuni principi che orienteranno le regole contrattuali sull’orario di lavoro. Il CCNL conterrà,  in materia, una disciplina generale che definirà: l’orario ordinario settimanale e la sua distribuzione, i regimi di flessibilità, l’orario giornaliero e le tipologie dei turni di turni, riposo  giornaliero e quello settimanale, il lavoro notturno, i giorni festivi, le ferie, i permessi, ecc..
Vi saranno poi delle clausole  di rinvio a parti specifiche (le sezioni contrattuali descritte al  cap. VIII della piattaforma) che comprenderanno regole, coerenti con la disciplina generale, che terranno conto delle complessità organizzative ed operative dei diversi segmenti dei cicli produttivi (vedi anche risposte alle domande n. 13 e 14).
In particolare, la piattaforma prevede che le particolarità delle attività di ristorazione ferroviaria siano collocate in un’apposita area inserita nella sezione contrattuale dedicata ai servizi complementari e di supporto. 
29) Salve, vorrei sapere se il nuovo CCNL della mobilità verrà applicato anche alle società del Gruppo FS che applicano attualmente un diverso CCNL, ad es. Grandistazioni e Centostazioni che applicano il CCNL commercio.  (20 marzo 2008)
R. Nella nuova area contrattuale deve transitare tutto ciò che attualmente è ricompreso nel CCNL TPL e nelCCNL Attività Ferroviarie.
Per ciò che attualmente non è ricompreso o lo è parzialmente, si tratterà di verificare la prevalenza di attività dell'azienda e/o  dell'area produttiva considerata, come viene compiutamente descritto nella risposta al quesito precedente.

28)

D. Sono un capotecnico di RFI della DCI Napoli. Ho letto che la piattaforma per il contratto affronta finalmente il problema degli appalti della manutenzione a ditte esterne. Era ora, perché spesso in queste ditte si lavora in condizioni operative e di sicurezza troppo scarse.  (20 marzo 2008)
R. Attenzione, serve una precisazione.
Il campo di applicazione di un qualsiasi CCNL, per quanto oggetto di negoziato tra le parti, deve comunque fare riferimento alla cosiddetta "prevalenza dell'attività" svolta da una determinata azienda e dalle reciproche titolarità negoziali e di rappresentanza delle parti collettive contraenti l'accordo contrattuale.
La piattaforma per il nuovo CCNL, pertanto, non prevede, né potrebbe prevedere, l'inclusione diretta ed automatica nel suo campo di applicazione di tutte le attività in appalto, bensì di quelle (che sono comunque tante) svolte da ditte appaltatrici la cui attività prevalente sia operata per conto di imprese ricomprese nel campo di applicazione contrattuale, ovvero svolta da aziende la cui proprietà sia controllata o partecipata da queste stesse imprese, come descritto in piattaforma negli ultimi due alinea del paragrafo dedicato, appunto, al campo di applicazione, nel cap. I e come anche precisato, per es., nelle risposte alle domande 10 e 11.
Per quanto riguarda, invece, le condizioni operative e di sicurezza dei lavori in appalto, è utile evidenziare che già l’attuale CCNL delle Attività Ferroviarie disciplina all'art. 11 le responsabilità del committente nei confronti delle ditte appaltatrici (prevedendo norme più impegnative di quelle vigenti per via legislativa ad inizio 2003, quando quel CCNL fu stipulato), mentre la piattaforma per il nuovo CCNL sviluppa ulteriormente il problema e, tra l'altro, pone la necessità di adeguare la disciplina contrattuale di settore in attuazione delle novità legislative sugli appalti introdotte dal Parlamento dalla seconda metà del 2006 ad oggi.
Infine, una considerazione: il settore delle costruzioni, nel quale si collocano gran parte degli appalti di RFI nella manutenzione, è quello maggiormente interessato agli incidenti sul lavoro.
Nonostante "solenni" annunci, di solito svolti  immediatamente dopo un incidente, accade ben poco di concreto, e questo purtroppo riguarda spesso anche FS nella veste di committente, come dimostra ancora l'incidente mortale dello scorso 6 marzo tra le stazioni di Milano Certosa e Rho della linea Milano-Torino.
16)
 
D. La descrizione del campo di applicazione del nuovo Contratto non è chiara. Sono utilizzati termini di difficile comprensione. Non era più semplice dire solo che il nuovo Contratto proposto si applica in sostituzione dei due attuali (Attività Ferroviarie e Trasporto Locale). (13 marzo 2008)
R. Sì, perché è così. In piattaforma, però, si è preferito proporre una descrizione articolata che elencasse, seppure a titolo esemplificativo, l’insieme delle diverse attività da ricomprendere nel nuovo CCNL, utilizzando formulazioni coerenti con le possibili evoluzioni dei processi di liberalizzazione e degli assetti delle imprese del settore.
Inoltre, le definizioni proposte collegano in maniera esplicita le possibili filiere produttive nell’articolazione tra le attività svolte direttamente da aziende rientranti nel campo di applicazione ed attività che , per conto di esse, vengono svolte da terzi in appalto, subappalto, subaffidamento, ecc.

14)

D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del Contratto e parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra chiara. (13 marzo 2008)
R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla domanda n. 13
Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono particolari norme specifiche.
In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche).

10)

D. Sono un socio lavoratore di una cooperativa che opera nel settore degli appalti di pulizia del Gruppo FS e vorrei sapere se la piattaforma e il contratto  che ne seguirà riguarda anche noi delle cooperative? (13 marzo 2008)
R. Si, il Contratto riguarda anche i soci e i dipendenti delle cooperative che operano nell'ambito dei servizi complementari alle imprese di trasporto ferroviario. Al  Cap. I della piattaforma, sotto la voce "campo di applicazione" vi è un punto specifico che ricomprende, appunto, le imprese e le cooperative che effettuano i "servizi complementari".
Il D.Lgs cosiddetto "milleproroghe" varato dall'ultimo Governo, poi, pone a favore del socio lavoratore una ulteriore tutela. Infatti, l'art. 7 del D.Lgs n. 248/07 dispone che: "...in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 142/01, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".
 

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101) D. Salve. Da qualche parte nella piattaforma ho letto qualcosa sulle RSU che mi ha convinto poco. Io sono un tranviere di Napoli.  Per caso, intendete toglierle di mezzo? (23-24 aprile 2008)
R. Affatto!
Probabilmente ti riferisci al quarto alinea del cpv "Strumenti" del cap. II della piattaforma contrattuale, nel quale, al contrario di ciò che può esserti sembrato, si propone l'esatto contrario: l'estensione delle RSU.
D'altra parte, come sai, l'attivazione e le modalità di funzionamento delle RSU sono affidate alle decisioni assunte dalle Organizzazioni Sindacali in sede aziendale, per cui, obiettivamente, il CCNL non può che affermare un indirizzo di carattere politico-organizzativo per il contestuale  rafforzamento della contrattazione aziendale e della rappresentanza del lavoro a quel livello. 
94) D. Nella piattaforma del nuovo contratto si parla dell'RLS di sito. cos'è? (23-24 aprile 2008)
R. Abbiamo già risposto ad analoghi quesiti precedenti (il n. 15 e, per  certi versi, il n. 40).
In sostanza si tratta di una nuova figura, prevista dal nuovo Testo Unico legislativo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  la cui attuazione è affidata alla contrattazione collettiva e il cui campo di intervento si estende, con le prerogative del RLS, alle diverse aziende operanti, appunto, in un unico sito produttivo.
Una novità rilevante, volta a combattere quello che gli esperti definiscono il "rischio interferenziale", ovvero derivante da una mancanza  di coordinamento dei lavori condotti contemporaneamente da più imprese (per esempio, una impresa "madre", più imprese appaltatrici e magari, a loro volta, ulteriori imprese subappaltatrici) nell'ambito di un determinato perimetro territorialmente definito ed omogeneo dal punto di vista del ciclo produttivo.
70) D. Ciao, come ferroviere ritengo che il contratto delle Attività Ferroviarie 2003/06 ha fallito nel suo intento  essendo stato applicato dalle FS ma non delle altre società di trasporto ferroviario. Ora si vuole fare un'altro salto nel vuoto con il contratto della Mobilità, cercando di omogeneizzare categorie diverse tra loro. Non sarebbe più utile fare un passo alla volta e rinnovare il contratto delle attività ferroviarie facendolo applicare stavolta a tutte le società ? (16-17 aprile 2008)
R. Ciao. Il CCNL delle Attività Ferroviarie non ha fallito nel suo intento.
Dal 2003 ad oggi, infatti, sono entrati in questa area contrattuale circa 10.000 lavoratrici e lavoratori degli appalti ferroviari, dell'accompagnamento notte, della ristorazione a bordo treno, della manutenzione rotabili (RSI) e di due imprese ferroviarie (Serfer e Railion DB Logistics).
Questi lavoratori, oggi, hanno una condizione di tutela e trattamenti contrattuali notevolmente maggiori di quelli applicati nelle aree contrattuali di provenienza e questo risultato si è realizzato esclusivamente per via pattizia.
E' vero, però, che in questi anni il CCNL delle Attività Ferroviarie ha faticato ad affermarsi tra le imprese ferroviarie, segmento industriale del settore dove si gioca la vera partita della competizione nel trasporto ferroviario.
Su questo aspetto, però, puoi trovare un 'articolata analisi in altra parte di questo sito (filtcgilmobilitàinforma), oppure considerazioni, seppure estremamente sintetiche, nelle risposte al quesito n. 12 e al quesito n. 28.
57) D. In un'occasione precedente avete risposto ad una domanda sullo sciopero annunciando una richiesta di incontro alla Commissione di Garanzia. Ci sono novità? Ormai  quando scioperiamo non se ne accorge nessuno!!! (9-10 aprile 2008)
R. La Commissione di Garanzia ha convocato il 3 aprile scorso l'audizione delle Organizzazioni Sindacali. In occasione dell'incontro, che ha avuto un carattere istruttorio, il Sindacato ha illustrato quanto descritto nella risposta al quesito n. 2. E' probabile un nuovo incontro entro fine aprile per avviare un esame di merito del problema. 
40)
D. La cronaca ha portato all’ordine del giorno il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, nella bozza di contratto che state preparando non viene menzionato alcun intervento per migliorare la sicurezza. Per quale motivo questa scelta? Non vi sembra un errore strategico non inserire la sicurezza all’interno della bozza di contratto? (20 marzo 2008)
R. Sarebbe stato un grave errore se non l’avessimo fatto!
Sulla sicurezza  nei luoghi di lavoro, invece, la piattaforma sindacale avanza proposte importanti nel capitolo II, dedicato alla disciplina del sistema delle relazioni industriali, mentre, anche in collegamento con queste tematiche, si motivano le norme particolarmente restrittive  che la piattaforma propone di definire nel nuovo CCNL relativamente ad altri capitoli (appalti e subentro di azienda, mercato del lavoro, svolgimento del rapporto di lavoro, orario, ecc.)
In particolare, va sottolineata la proposta relativa alla costituzione del “RLS di sito”, approfondita nella risposta alla domanda n. 15.
Infine, è probabilmente necessario ricordare che una delle due “parole d’ordine” dell’Assemblea Nazionale del 21 febbraio era: “tutela del reddito, dell’occupazione, della sicurezza sul lavoro”.
37) D. Sin dal 1999 il sindacato più volte ha avanzato la richiesta di istituire la così detta “clausola sociale”. In ragione del fatto che le liberalizzazioni sono previste , con maggiori o minori accentuazioni, da tutti gli schieramenti politici, quale prospettiva si apre tra   “liberalizzazioni selvagge “ e ” liberalizzazioni regolate”?  (20 marzo 2008)
R. Dal 1999, come dici, nel settore ferroviario. Prima, nella portualità (1994) e, successivamente, nel TPL (1997) e nelle attività aeroportuali (1999) e negli altri segmenti del settore trasporti via via interessati, nel corso dell’ultimo quindicennio, da processi di liberalizzazione.
Sempre, pur nelle diverse specificità dei singoli segmenti, sostenendo un doppio livello di intervento per l’affermazione della “clausola sociale”: uno, di carattere legislativo, sul quadro di regolazione di ognuno di questi processi; l’altro, di carattere negoziale, con l’ampliamento dei campi di applicazione dei Contratti  nazionali, sempre più di settore invece che aziendali,  e con il rafforzamento delle tutele in tutti i vari casi possibili di cambio di azienda concessionaria o affidataria di un determinato servizio. Questa strategia ha registrato importanti risultati sul piano contrattuale, ma grandi difficoltà nel governo dei processi; l’intervento legislativo degli ultimi anni, in particolare dal 2001 in poi, non soltanto è stato inadeguato sul tema “clausola sociale”, ma, più complessivamente, sui temi della programmazione pubblica e dell’interesse generale  del Paese.
D’altra parte, quanto convenuto  con il Governo il 23 gennaio scorso era di fondamentale importanza ed avrebbe potuto davvero rappresentare, finalmente, una svolta: la prematura interruzione della legislatura rischia adesso di frustrare quel risultato. Comunque, indipendentemente dal nuovo quadro politico  che scaturirà dalle elezioni, da lì sarà utile che il Sindacato riparta.
Cosa intendiamo per “clausola sociale” è schematicamente descritto nella risposta alla domanda n. 12.
28) D. Sono un capotecnico di RFI della DCI Napoli. Ho letto che la piattaforma per il contratto affronta finalmente il problema degli appalti della manutenzione a ditte esterne. Era ora, perché spesso in queste ditte si lavora in condizioni operative e di sicurezza troppo scarse.  (20 marzo 2008)
R. Attenzione, serve una precisazione.
Il campo di applicazione di un qualsiasi CCNL, per quanto oggetto di negoziato tra le parti, deve comunque fare riferimento alla cosiddetta "prevalenza dell'attività" svolta da una determinata azienda e dalle reciproche titolarità negoziali e di rappresentanza delle parti collettive contraenti l'accordo contrattuale.
La piattaforma per il nuovo CCNL, pertanto, non prevede, né potrebbe prevedere, l'inclusione diretta ed automatica nel suo campo di applicazione di tutte le attività in appalto, bensì di quelle (che sono comunque tante) svolte da ditte appaltatrici la cui attività prevalente sia operata per conto di imprese ricomprese nel campo di applicazione contrattuale, ovvero svolta da aziende la cui proprietà sia controllata o partecipata da queste stesse imprese, come descritto in piattaforma negli ultimi due alinea del paragrafo dedicato, appunto, al campo di applicazione, nel cap. I e come anche precisato, per es., nelle risposte alle domande 10 e 11.
Per quanto riguarda, invece, le condizioni operative e di sicurezza dei lavori in appalto, è utile evidenziare che già l’attuale CCNL delle Attività Ferroviarie disciplina all'art. 11 le responsabilità del committente nei confronti delle ditte appaltatrici (prevedendo norme più impegnative di quelle vigenti per via legislativa ad inizio 2003, quando quel CCNL fu stipulato), mentre la piattaforma per il nuovo CCNL sviluppa ulteriormente il problema e, tra l'altro, pone la necessità di adeguare la disciplina contrattuale di settore in attuazione delle novità legislative sugli appalti introdotte dal Parlamento dalla seconda metà del 2006 ad oggi.
Infine, una considerazione: il settore delle costruzioni, nel quale si collocano gran parte degli appalti di RFI nella manutenzione, è quello maggiormente interessato agli incidenti sul lavoro.
Nonostante "solenni" annunci, di solito svolti  immediatamente dopo un incidente, accade ben poco di concreto, e questo purtroppo riguarda spesso anche FS nella veste di committente, come dimostra ancora l'incidente mortale dello scorso 6 marzo tra le stazioni di Milano Certosa e Rho della linea Milano-Torino.
15) D. Nella piattaforma si propone la costituzione del RLS di sito. Cos’è? (13 marzo 2008)
R. La legge 3 agosto 2007, n. 123, che contiene misure per il riassetto e la riforma delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, prevede la possibilità per il RLS territoriale o di comparto di esercitare le proprie attribuzioni in tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.
Nel nostro caso, la proposta contenuta in piattaforma è indirizzata alle situazioni organizzative locali in cui il ciclo produttivo sia particolarmente frammentato dal concorso di più imprese oppure, per una stessa impresa, intervengano più unità produttive (che nell’organizzazione aziendale facciano cioè riferimento, ai sensi della L. 123/2007, a più “datori di lavoro”). 
Si tratta, in sostanza , di attuare in questo nuovo CCNL una modalità di intervento analoga a quella che in alcune situazioni produttive, tra le quali, nei trasporti, diversi siti portuali, è stata sperimentalmente individuata nel corso dell'ultimo anno.
14) D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del Contratto e parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra chiara. (13 marzo 2008)
R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla domanda n. 13
Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono particolari norme specifiche.
In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche).
12) D. Che cos’è la clausola sociale? (13 marzo 2008)

R. Definiamo clausola un vincolo, determinato per via legislativa e/o per via pattizia, per effetto del quale deve essere garantita la continuità occupazionale e dei trattamenti economici e normativi, individuali e collettivi, in occasione di un cambio di azienda che comporti transito di lavoratori tra aziende a seguito del subentro di un’impresa al posto di un’altra nell’erogazione di un servizio o nell’effettuazione di un appalto.
Secondo l’impostazione generale sostenuta da tempo dal Sindacato in tutti i settori dei trasporti interessati da processi di liberalizzazione e privatizzazione, le tutele ricomprese nella “clausola sociale” devono essere previste, in primo luogo, nelle norme legislative di regolazione di tali processi e devono riguardare l’intera eventuale filiera dei subaffidamenti e dei subappalti.
Nel caso del nuovo “CCNL della Mobilità”, tale impostazione è descritta nella Premessa (dove sono presentate le ragioni che portano il Sindacato a sostenere l’intervento legislativo) e, per quanto riguarda, invece, le norme contrattuali da definire per via pattizia, nella parte relativa ad appalti, subaffidamenti , ecc. contenuta nel cap. II, sulla disciplina delle relazioni industriali. 
11)
D. Lavoro con una impresa di pulizie e lavoro con un appalto di una società del Gruppo FS, con il nuovo contratto ci saranno delle clausole che mi tutelano nel momento del cambio d'appalto? (13 marzo 2008)
R. Il nuovo CCNL conterrà delle procedure relazionali specifiche finalizzate a garantire le tutele per i lavoratori in caso di appalto, subaffidamento e  i cambi di appalto.
Tale disciplina fa parte del sistema delle "clausole sociali" che saranno definite dal CCNL e che integreranno le norme legislative che il Sindacato tuttora sta rivendicando nel quadro normativo che regolerà le attività rientranti nel campo di applicazione del nuovo CCNL.
Al Cap. II vi è un paragrafo dedicato a:appalti, sub-affidamenti, subentro di azienda, trasferimento di azienda, ecc, che risponde alla tua domanda.
2)
D. Non si riesce più a scioperare con questa legge. Noi siamo obbligati a garantire i servizi minimi, mentre altre categorie (vedi tassisti e camionisti) possono scioperare come vogliono, creano gran casino e nessuno gli dice niente !.....  (6 marzo 2008)
R. L’argomento è complesso e una risposta completa sarebbe lunga. Rispondendo in modo molto schematico, si può dire che molte delle difficoltà che oggi, in Italia, si incontrano nell’esercitare in modo sufficientemente  efficace il diritto di sciopero sono molto parzialmente dovute alla legge (146/1990 e 83/2000) e quasi completamente dovute all’azione della Commissione di Garanzia.
Infatti, a partire dal 2001, la Commissione di Garanzia ha interpretato in modo progressivamente sempre più “invasivo” le nuove prerogative offertele dalla L. 83, con il risultato  che, in pratica, alla crescente conflittualità determinata dal degrado generalizzato della qualità delle relazioni sindacali nelle aziende dei trasporti l’unica risposta data è stata quella di incanalare unilateralmente le condizioni di esercizio dello sciopero.
Partendo da questa analisi della situazione, la piattaforma rilancia la necessità, in primo luogo, di ripristinare per via contrattuale condizioni concordate di esercizio dello sciopero che superino le provvisorie regolamentazioni imposte dalla Commissione di Garanzia (dal 2001 presenti nel TPL e nell’indotto ferroviario), nonché riportare a procedure condivise, dove ciò non sia (come è il caso di diverse aziende TPL, di numerose situazioni negli appalti ferroviarie e come è orami, di fatto, in Trenitalia e in RFI),  la definizione a livello aziendale dei servizi minimi di garantire e dei relativi quantitativi di personale da esentare dallo sciopero attraverso le “comandate” in servizio.
Inoltre, la piattaforma prevede una complessiva revisione delle norme sullo sciopero nei settori rientranti nel nuovo CCNL, allo scopo di renderle coerenti con la  nuova area contrattuale proposta. Su questo ultimo  punto, le Organizzazioni Sindacali un’apposita audizione alla Commissione di Garanzia.
 

 

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150) D. Sono dipendente di un'azienda TPL in provincia di Siena, inquadrato nella 4^ area (ausiliari). La mia azienda occupa attualmente 24 dipendenti, ma dovrebbe assumerne qualche altro, con qualifica di operatore di esercizio, in seguito ad un aumento del servizio. Queste assunzioni non sono ancora avvenute perché l'azienda sostiene che, superando la soglia dei 25 dipendenti, si vedrebbe costretta ad applicare il RD 148/31. E'  vero? Al numero concorriamo anche noi della 4^ area? E' possibile che , per evitare l'applicazione del RD 148, l'azienda metta in discussione il nostro posto di lavoro? (4-5 giugno 2008)
  R. Il RD 148 del 1931 non si applica, fin dalla sua origine, alle aziende di TPL fino a 25 dipendenti.
  A detta soglia concorrono, a nostro parere, tutti i lavoratori iscritti al libro matricola dell'azienda, compreso il personale ausiliario (inquadrato in 4^ area), sebbene a tale personale non si applichi comunque, in base all'accordo contrattuale che nel 2000 introdusse quest'area professionale nel CCNL del TPL, quel Regio Decreto.
  Nella tua azienda, comunque, trova già applicazione la L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) in quanto l'azienda supera la soglia dei 15 dipendenti, per cui ci pare assai difficile che, nella situazione descritta, possano esserci pericoli per il vostro posto di lavoro.
  Francamente, poi, ci pare assolutamente capziosa la posizione aziendale, considerando il fatto che, su diversi aspetti che regolano il rapporto di lavoro, le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori risultano maggiori e, in qualche caso, addirittura più esigibili per il lavoratore rispetto alle corrispondenti norme previste dal RD 148.
  E' anche per questi motivi che la piattaforma sindacale per il nuovo CCNL propone (cap. III e cap. VI) la completa contrattualizzazione di tutti gli aspetti che disciplinano il rapporto di lavoro nell'ambito della nuova area contrattuale, come già descritto in risposta ai quesiti n. 106 e n. 76
106)
D. Salve a tutti voi. Sono un autoferrotranviere di Pesaro, iscritto alla Cgil da quasi 6 anni. Chiedo perché la piattaforma fa un particolare riferimento alle imprese di TPL fino a 25 dipendenti. (23-24 aprile 2008)
R. Perché il RD 148/1931 non si applica, fin dalla sua origine, a queste aziende, i cui dipendenti, quindi, sono privi delle tutele "speciali" previste  per via legislativa nel settore.
La particolarità  del riferimento trae origine dal fatto che, attraverso la completa contrattualizzazione di tutti gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro, proposta in piattaforma, sarà possibile anche procedere al superamento di questo anacronistico "spartiacque" normativo, peraltro oggetto, in questi quasi 80 anni, di diverse e non sempre coerenti modifiche, come, per es., descritto nella risposta al quesito n. 76.
93)
D. Una domanda della volta scorsa ha aumentato la mia confusione. Io lavoro in ACTV, alla navigazione. Dove ci mette il nuovo CCNL? (23-24 aprile 2008)
R. Il riferimento è, probabilmente, alla risposta al quesito n. 71. Confermiamo quella risposta, precisando che - come già affermato in quel caso - la collocazione nella Sezione Contrattuale 2 realizzerà, congiuntamente alla parte contrattuale comune, il transito nel nuovo CCNL di tutte le specificità proprie della tua attività, attualmente disciplinate dal CCNL del TPL, mentre, come proposto in piattaforma (cap. III), saranno fatte  salve, in quanto compatibili col nuovo CCNL, le norme derivanti dalla contrattazione aziendale. 
71) D. Lavoro alle Navi Traghetto di Messina. Nella piattaforma non ho trovato riferimenti al mio settore, nel quale attualmente si applica il Contratto delle Attività Ferroviarie. Come mai? Si propone la nostra uscita da questo contratto? (16-17 aprile 2008)
R. No, come dimostrano le definizioni adottate in piattaforma (Cap. I) in materia di campo di applicazione del nuovo CCNL (4° alinea e connesso riferimento al 3° alinea).
Nel corso dell'elaborazione delle linee guida di piattaforma, le Segreterie Nazionali hanno riflettuto a lungo sull'opportunità o meno di prevedere un'apposita sezione contrattuale specificatamente dedicata alla modalità di trasporto per via acquea, considerando tutte le particolarità nelle diverse forme di esercizio (marittimo, ma anche lagunare e in acque interne).
Tale soluzione, accantonata in piattaforma, potrebbe riproporsi nel corso della trattativa qualora fosse valutata non soddisfacente la collocazione di queste attività nella Sezione Contrattuale 2, proposta per il trasporto regionale e locale operato su tutte le modalità di trasporto (Cap. VIII della piattaforma).
La collocazione nella Sezione Contrattuale 2, peraltro, dovrà realizzare il transito nel nuovo CCNL di tutte le specificità delle Navi Traghetto FS attualmente disciplinate dal CCNL delle Attività Ferroviarie, mentre, come proposto in piattaforma (Cap. III), saranno fatte salve, in quanto compatibili con il nuovo CCNL, le norme derivanti dalla contrattazione aziendale che, per questo settore, sono previste dall'integrativo aziendale FS.
54) D. Sono quello della domanda 50. La risposta non mi convince. La piattaforma sindacale è debole su quel punto. Bisogna pretendere di più!!! (9-10 aprile 2008)
R. Ripetiamo, occorre intervenire su più livelli e non illuderci che la lotta alla precarietà passi esclusivamente attraverso la contrattazione collettiva. La piattaforma sindacale dovrà sviluppare le sue potenzialità nel corso del negoziato contrattuale. Il punto di partenza, rappresentato dalle norme contenute nei due attuali CCNL, è buono, decisamente più avanzato della legge 30 e della successiva legislazione sviluppatasi dal 2003 al 2005.
Inoltre, tra il 2006 e il 2007, sono state introdotte interessanti, seppure non esaurienti, novità positive nella legislazione -  anche per effetto del cosiddetto "protocollo sul welfare" del 23 luglio 2007 tra Governo e parti sociali - alle quali la piattaforma fa riferimento  (cap. III) per l'opportuno recepimento nel nuovo CCNL.
Infine, ti invitiamo a valutare complessivamente l'attenzione che la piattaforma  dedica al lavoro giovanile nel settore (oggetto anche, per esempio, della risposta al quesito n. 18) e le ulteriori considerazioni che, su questa tematica, sono state svolte nella relazione introduttiva all'Assemblea Nazionale del 21 febbraio.
50) D. Leggo nella piattaforma un lungo elenco di tipologie di rapporto di lavoro precario da inserire nel nuovo CCNL. Poco prima, invece, la piattaforma afferma che deve essere prioritario il rapporto di lavoro a tempo  indeterminato. C'é contraddizione ed ambiguità tra le due affermazioni. Ma il lavoro precario non va combattuto? Ciao (9-10 aprile 2008)
R. Sì e su più livelli di intervento.
Per quanto riguarda il livello proprio della contrattazione collettiva, occorre tenere presente il fatto che le due attuali discipline contrattuali (TPL e Attività Ferroviarie) che devono confluire nel nuovo CCNL hanno già importanti e ben strutturate norme  in tema di mercato del lavoro.
Le tipologie elencate in piattaforma, nell'ambito del cap. III, sono quelle già previste contrattualmente da tali norme e ciò che si propone è la loro unificazione ed armonizzazione.
Oltre a circoscrivere numericamente le tipologie di rapporto di impiego "atipiche" (diverse, cioè, da quella a tempo indeterminato) ammesse nella nuova area contrattuale, la piattaforma propone una stringente ed articolata regolazione di ognuna di esse, allo scopo di limitarne l'utilizzazione a causali ben definite, ovvero escluderne completamente alcune in lavorazioni connesse con la sicurezza dell'esercizio o effettuate in punti del ciclo produttivo sensibili per la sicurezza del  lavoro.
Utile, infine, è ricordare che uno dei due slogan dell'Assemblea Nazionale del 21 febbraio scorso, che ha approvato la piattaforma, è: "lavoro non precario e di qualità per i giovani".
26) D. Sono iscritto in Filt dal 1999, essendo un dipendente del settore autoferrotranviere di una azienda privata della provincia romana chiedo, come più volte richiesto nei vari direttivi, che l'organizzazione sindacale sia più presente sui vari problemi che ci sono nelle aziende private cercando di equipararle ad aziende pubbliche, visto che queste piccole realtà stanno prendendo molti Km alle aziende storiche. (13 marzo 2008)
 Quindi sarebbe ora che si incominci ad indirizzare la  strada verso le piccole aziende cercando di tutelare anche i compagni minori.  Grazie
R. Per quanto riferibile alla piattaforma per il nuovo CCNL, trovi alcune considerazioni utili nella risposta alla domanda n. 18
18)
D. Lavoro da due anni a Tevere TPL, azienda romana. Ho letto la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio e ho trovato interessante la parte riferita ai giovani. Nella piattaforma, invece, ho trovato ben poco sull’argomento. Quali sarebbero le proposte per recuperare le differenze che oggi esistono nel nostro settore tra lavoratori giovani e lavoratori anziani? (13 marzo 2008)
R. Nella relazione introduttiva all’Assemblea si denuncia che il problema esiste e che, per non limitarsi alla denuncia, bisogna individuare soluzioni contrattuali che concretamente invertano questa situazione e determinino il suo progressivo assorbimento. Nella relazione, poi, si aggiunge la considerazione che tale situazione si è andata determinando sia per effetto della contrattazione nazionale che per effetto di quella aziendale per cui, si conclude, un’ efficace risposta deve arrivare da entrambi i livelli di contrattazione.
In estrema sintesi, per quanto riguarda il CCNL sarà necessario intervenire, come si propone, su modalità e trattamenti applicati nella disciplina contrattuale di accensione dei rapporti di impiego (tema sul quale la piattaforma sviluppa un abbastanza approfondito orientamento nel cap. III). Per quanto riguarda, invece, la contrattazione aziendale (su cui, in generale, la piattaforma pone la necessità di consolidamento, esigibilità ed estensione), si propone, a grandi linee, che il CCNL fornisca indicazioni sufficientemente precise allo scopo di limitare le condizioni di disparità di trattamento sugli elementi normativi e retributivi di competenza.
Ovviamente, al ripristino di un’adeguata equità nei trattamenti dovrà anche concorrere il nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale (cap. IV della piattaforma). 
14) D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del Contratto e parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra chiara. (13 marzo 2008)
R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla domanda n. 13
Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono particolari norme specifiche.
In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche).
 

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191) D. Buongiorno, sono un dipendente di RFI e ho 25 anni di servizio. Vorrei sapere se sono previste delle azioni o degli strumenti per i passaggi in area quadri per tutte quelle risorse che pur svolgendo attività pregiate non sono rientrate nelle strategie di sviluppo poste in essere dall'azienda. (2-3 luglio 2008)
  R. Il tema posto va riferito alla contrattazione collettiva aziendale FS, non al CCNL, per il quale la piattaforma (cap. IV, dedicato a classificazione e inquadramento professionale) delinea la costruzione di un sistema unico nel quale realizzare la contestuale confluenza dell'insieme delle attività lavorative e delle corrispondenti professionalità disciplinate dai due, attualmente distinti, CCNL del TPL e delle Attività Ferroviarie.
  Per una risposta più precisa, invece, occorrerebbero maggiori elementi di valutazione che, se vuoi, puoi inviarci.
127) D. Salve. Solo qualche giorno fa ho potuto leggere la piattaforma per il nuovo CCNL. Nella parte economica, si propone un aumento medio di 150 euro. Che vuol dire? Non sarà la solita "media del pollo"? (14-15 maggio 2008)
  R. Nel nostro caso, per la precisione, la richiesta è di 150 euro medi sulla retribuzione parametrale, quella cioè determinata dalla collocazione di una determinata qualifica nel sistema di classificazione e inquadramento professionale.
  In pratica, quindi, la richiesta di 150 euro si riferisce alle qualifiche e ai profili professionali collocati al parametro medio di inquadramento e, precisa ancora la piattaforma (cap. IV e cap VII), tale aumento è da realizzare nell'ambito del biennio 2008-2009 e da riparametrare (ricalcolare, cioè, per ogni parametro di inquadramento in proporzione alla sua collocazione relativa, superiore o inferiore, rispetto al parametro medio) sui due sistemi d'inquadramento, attualmente distinti, rispettivamente vigenti nel CCNL del TPL e in quello delle Attività Ferroviarie.
  Proprio per evitare quella che tu definisci "media del pollo", la piattaforma precisa inoltre che va assunto quale parametro medio di riferimento quello effettivo (considerando, cioè, l'effettiva distribuzione dei lavoratori nelle diverse posizioni parametrali di inquadramento) e non quello "aritmetico" (dato, cioè, dalla semplice media matematica dei livelli parametrali).
  In considerazione di ciò, quindi, riteniamo che i parametri medi di riferimento per i due, attualmente distinti, sistemi di classificazione siano da individuare per il TPL non oltre il 158 (con le precisazioni già descritte in risposta al quesito n. 20) e per le Attività Ferroviarie non oltre il livello E (come già risposto al quesito n. 19).
122) D. Sono un operatore di esercizio, parametro 158, della ACTT di Treviso. A luglio compio gli anni per il passaggio al parametro 175. Cosa prevede il nuovo contratto. Grazie. (7-8 maggio 2008)
R. Vale la risposta data al quesito n. 120.
120)
D. Sono un operatore specializzato manutenzione IS della DCI di Torino. A giugno maturo l'anzianità per il passaggio da F2 a F1. Che succederà con il nuovo contratto? (7-8 maggio 2008)
R. Nulla, nel senso che è assai difficile che entro il prossimo giugno possa essere definito il nuovo CCNL.
In ogni caso, la definizione del nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale rappresenta, probabilmente, l'argomento più impegnativo del nuovo CCNL e, come avrai potuto valutare, viene affrontato con adeguata attenzione nella piattaforma sindacale.
A tale proposito, puoi consultare, per es., le risposte che abbiamo dato ai quesiti n. 6, n.8 e n. 42.
42)
D. Per quanto riguarda l’aumento previsto nel prossimo contratto di 150 euro medi mensili, i lavoratori FS hanno paura che per adeguare i livelli contrattuali a quelli degli autoferrotranvieri, si vada ad un livellamento al ribasso dell’aumento per i ferrovieri. Si può spiegare meglio come funzionerà? Soprattutto, perché i ferrovieri non devono temere di essere penalizzati da questo contratto unico? (9-10 aprile 2008)
R. Intanto, perché la piattaforma dichiara esplicitamente, in più parti, (per es., nelle norme  transitorie descritte alla fine del cap. IV, dedicato al nuovo sistema unico di classificazione ed inquadramento professionale), l’adozione di una “clausola di non regresso” sui trattamenti retributivi in essere, sia diretti che differiti e compresi i connessi aspetti previdenziali e assicurativi.
Poi, perché questo timore era presente, come si ricorderà, anche in occasione della nascita, nel 2003, del CCNL delle Attività Ferroviarie e i fatti, molto più delle parole, sono lì  a dimostrare la validità delle soluzioni contrattuali adottate.
Infine, perché, per esempio, nel CCNL delle Attività Ferroviarie hanno trovato idonea e soddisfacente collocazione i lavoratori dei servizi complementari e di supporto connessi al trasporto ferroviario che  certamente, nel 2005, all’atto delle confluenze, provenivano da trattamenti contrattuali medi ben inferiori a quelli mediamente applicati ai dipendenti  FS e agli autoferrotranvieri, eppure l’operazione contrattuale di unificazione è stata possibile.
D’altra parte, va sottolineato il fatto che la piattaforma prevede l’applicazione degli aumenti riferiti al primo biennio economico del  nuovo CCNL (appunto, i 150 euro medi) sui diversi sistemi parametrali attualmente vigenti nei  due distinti CCNL, per le ragioni già descritte nelle risposte alle domande n. 6 e n. 19.
Infine, un’attenta analisi dei livelli contrattuali attualmente applicati nei due distinti CCNL, che qui non  è possibile sviluppare, dimostra un sostanziale allineamento dei trattamenti fondamentali, considerando anche il fatto che la piattaforma prevede, nel nuovo CCNL, il conglobamento nei minimi retributivi parametrali della ex indennità di contingenza, operazione già fatta nel 2003 per le attività ferroviarie, ma  non ancora effettuata per il TPL.  
26) D. Sono iscritto in Filt dal 1999, essendo un dipendente del settore autoferrotranviere di una azienda privata della provincia romana chiedo, come più volte richiesto nei vari direttivi, che l'organizzazione sindacale sia più presente sui vari problemi che ci sono nelle aziende private cercando di equipararle ad aziende pubbliche, visto che queste piccole realtà stanno prendendo molti Km alle aziende storiche. (13 marzo 2008)
 Quindi sarebbe ora che si incominci ad indirizzare la  strada verso le piccole aziende cercando di tutelare anche i compagni minori.  Grazie
R. Per quanto riferibile alla piattaforma per il nuovo CCNL, trovi alcune considerazioni utili nella risposta alla domanda n. 18
20)
D. Sono un autoferrotranviere. Nel nostro Contratto Nazionale qual è il parametro medio? (13 marzo 2008)
R. Convenzionalmente, nel corso degli ultimi rinnovi contrattuali è stato considerato parametro medio il 175.
La crescente presenza nel settore di lavoratori giovani ha però abbassato, a nostro parere,  tale riferimento, per cui riteniamo che il parametro medio reale dell’attuale inquadramento del CCNL del TPL si attesti a 158. Ovviamente, si tratta di una cosa che dovrà maturare nel corso del negoziato e che, di certo,  troverà in disaccordo le controparti: vedremo, è un obiettivo da conquistare...
Perché si consideri, per il primo biennio economico, l’attuale scala parametrale, anziché quella nuova proposta (cap. IV piattaforma), è spiegato nella risposta alla domanda n. 6.
18) D. Lavoro da due anni a Tevere TPL, azienda romana. Ho letto la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio e ho trovato interessante la parte riferita ai giovani. Nella piattaforma, invece, ho trovato ben poco sull’argomento. Quali sarebbero le proposte per recuperare le differenze che oggi esistono nel nostro settore tra lavoratori giovani e lavoratori anziani? (13 marzo 2008)
R. Nella relazione introduttiva all’Assemblea si denuncia che il problema esiste e che, per non limitarsi alla denuncia, bisogna individuare soluzioni contrattuali che concretamente invertano questa situazione e determinino il suo progressivo assorbimento. Nella relazione, poi, si aggiunge la considerazione che tale situazione si è andata determinando sia per effetto della contrattazione nazionale che per effetto di quella aziendale per cui, si conclude, un’ efficace risposta deve arrivare da entrambi i livelli di contrattazione.
In estrema sintesi, per quanto riguarda il CCNL sarà necessario intervenire, come si propone, su modalità e trattamenti applicati nella disciplina contrattuale di accensione dei rapporti di impiego (tema sul quale la piattaforma sviluppa un abbastanza approfondito orientamento nel cap. III). Per quanto riguarda, invece, la contrattazione aziendale (su cui, in generale, la piattaforma pone la necessità di consolidamento, esigibilità ed estensione), si propone, a grandi linee, che il CCNL fornisca indicazioni sufficientemente precise allo scopo di limitare le condizioni di disparità di trattamento sugli elementi normativi e retributivi di competenza.
Ovviamente, al ripristino di un’adeguata equità nei trattamenti dovrà anche concorrere il nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale (cap. IV della piattaforma). 
14) D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del Contratto e parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra chiara. (13 marzo 2008)
R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla domanda n. 13
Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono particolari norme specifiche.
In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche).
9)
D. Sono un capotreno di Trenitalia ed essendo giovane sono preoccupato dall'evolversi delle questioni legate a questo nuovo contratto, che cosa succederà alla mia figura professionale e al livello nel quale oggi sono inquadrato? (13 marzo 2008)
R. Ripartiamo dalla fine. Il trattamento retributivo, diretto e differito, in atto al momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale sarà integralmente salvaguardato, come la piattaforma precisa, per es., al Cap. IV e al Cap. VII.
Il metodo di approccio al problema sarà quello già ampiamente e positivamente sperimentato nel corso degli ultimi cinque anni ogni qualvolta sono stare realizzate confluenze ed armonizzazioni nel CCNL Attività Ferroviarie di condizioni normative, classificatorie e retributive provenienti da discipline contrattuali notevolmente diverse tra loro. In particolare per quanto riguarda il trattamento di anzianità, il principio adottato è sempre stato quello di salvaguardare, oltre alla relativa retribuzione maturata, anche l'eventuale progressione parametrale residua in corso di maturazione all'atto del transito da un precedente ad un nuovo sistema di classificazione.
Per quanto riguarda, infine, il nuovo sistema di classificazione, la piattaforma (Cap. IV) indica gli orientamenti di impostazione generale, da sviluppare ulteriormente in ambito sindacale unitario e, soprattutto, nel negoziato con le parti datoriali.
In considerazione della complessità evidenziata e delle possibili temporizzazioni che potrà essere necessario prevedere per alcuni istituti contrattuali, nella piattaforma presentata si è previsto che l'aumento medio di 150 euro riferito al primo biennio contrattuale (2008-2009) dovrà essere erogato sulla base delle scale classificatorie esistenti nei due contratti di provenienza, come spiegato anche nella risposta alla domanda n. 2 precedente.
Nel caso della figura professionale di capotreno, è comunque utile ricordare che, insieme ad altre, rappresenta una figura "tipica" del ciclo produttivo ferroviario, individuata, attualmente, sia nel CCNL delle Attività Ferroviarie che nel CCNL del TPL, con contenuti professionali codificati altresì nei regolamenti di esercizio in connessione con funzioni anche inerenti la sicurezza del servizio (in questo senso, cioè, trovi uno specifico riferimento in piattaforma nel Cap. IV).
8) D. Sono un autoferrotranviere con parametro 183. (13 marzo 2008)
Se ho bene inteso la norma transitoria relativa al nuovo sistema di classificazione, dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2010. Se questa interpretazione fosse corretta significherebbe che dalla suddetta, io dovrei acquisire il nuovo parametro corrispondente a quello del macchinista par. 190 e quindi la conseguente riparametrazione economica.
R. Dipende da quando rivesti la figura professionale di macchinista, per la quale l'attuale normativa contrattuale del TPL (art. 4 accordo del 14 dicembre 2004) prevede l'acquisizione del par. 190 al compimento di 21 anni di condotta effettiva e del par. 183 al 16° anno.
Con l'occasione, però, è utile chiarire un aspetto della proposta contenuta in piattaforma relativamente al sistema di classificazione e inquadramento del nuovo CCNL.
La proposta (Cap. IV, "Norme transitorie") prevede l'entrata in vigore del nuovo sistema dopo l'applicazione degli aumenti economici riparametrati riferiti al primo biennio contrattuale (150 euro medi, Cap. VII), quindi riferiti alla scadenza del 31 dicembre 2009. La proposta, cioè, non fissa, al momento, la data di entrata in vigore del nuovo sistema inquadramentale. Le ragioni di questa scelta sono spiegate nella risposta al quesito n. 6.
In ogni caso, comunque, considerando che, qualunque sarà la data di attivazione del nuovo sistema, avremo sempre lavoratrici e lavoratori che, sia nel CCNL del TPL che in quello delle Attività Ferroviarie, stanno maturando anzianità utili a maturare il diritto ad inquadramenti in parametri superiori, la piattaforma (Cap. IV, "classificazione") precisa che, nel collocare le diverse figure professionali, la nuova classificazione dovrà tenere conto delle posizioni parametrali attribuite e delle progressioni previste collegate all'evoluzione di esperienza professionale maturata.
 

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143) D. Ciao. Ho già scritto in altre occasioni e vi ringrazio per le risposte. Torno a chiedere chiarimenti perchè qualche settimana fa ho letto un'informativa sindacale su alcune possibili modifiche al Regolamento UE 561/2006. (28-29 maggio 2008)
  R. Sull'applicabilità del Regolamento UE 561/2006 alla nostra area contrattuale abbiamo già dedicato una risposta al quesito n. 7 che ci hai inviato lo scorso 13 marzo, nonchè in altre due occasioni (quesiti n. 49 e n. 51).
  Per quanto riguarda, invece, l'informativa sindacale alla quale ti riferisci, si tratta di una proposta di emendamento, approvata dal Parlamento Europeo, che porterebbe da 2 a 3 volte il possibile frazionamento dell'interruzione di almeno 45' prevista dopo avere maturato 4h30' di guida continuativa.
  Tale proposta, peraltro prevista dal Parlamento Europeo per il solo autotrasporto di persone (e non per l'autotrasporto merci), ripristinerebbe, su questo aspetto, la norma già prevista dal precedente Regolamento UE vigente sui tempi di guida e di riposo (3820 del 1985), sostituito, appunto, dall'11 aprile 2007, dal nuovo Regolamento UE 561/2006.
  Contro tale modifica si è espressa l'ETF (la Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti, organismo sindacale al quale, per l'Italia, aderiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil), che, in tal senso, ha assunto una specifica iniziativa sindacale nei confronti degli altri due organi comunitari che, insieme al Parlamento,  concorrono alla definizione della legislazione UE (Commissione e Consiglio dei Ministri).
123)
D. Buongiorno. Sono un'iscritta alla Cgil e lavoro presso uno staff della DTR Liguria di Trenitalia. Circolano voci su modifiche del nostro orario di lavoro. Ho letto la piattaforma per il rinnovo contrattuale. diffusa dal Sindacato, ma non ho trovato nulla. Che dite? (14-15 maggio 2008)
  R. Con l'occasione, in premessa, una precisazione.
  Quella approvata dall'Assemblea Nazionale del 21 febbraio scorso ed immediatamente inviata alle controparti non è la piattaforma per il rinnovo del CCNL delle Attività Ferroviarie, bensì la piattaforma per un nuovo CCNL nel quale devono confluire gli attuali ambiti di applicazione di quel CCNL e del CCNL del TPL.
  La piattaforma (cap. V) descrive gli elementi riferiti all'orario di lavoro che dovranno essere disciplinati dal nuovo CCNL (nell'articolazione tra parte contrattuale comune e parti specifiche, queste seconde non interessanti, però, nel caso da te esposto, la tua attività lavorativa) e quanto, invece, demandato alla contrattazione aziendale.
  Su questa, la piattaforma, in più passaggi, conferma la validità degli accordi e delle prassi in essere, in quanto compatibili con la nuova disciplina contrattuale nazionale e in tale ambito rientra, per es. l'attuale normativa aziendale FS che regola i vari aspetti dell'orario di lavoro (dalla durata settimanale ordinaria a 36 ore, ferie e permessi, flessibilità in entrata e in uscita, trattamenti economici di carattere aziendale, straordinario, ecc.).
  In sostanza, cioè, si tratta, appunto, di "voci", la cui eventuale concretizzazione dovrebbe comunque passare attraverso la contrattazione collettiva di livello aziendale. 
113) D. Sono una dipendente di RFI di Roma, attualmente in part-time per esigenze familiari. Qualche mese fa l'azienda mi ha fatto pressioni perchè tornassi a tempo pieno. Ho saputo che queste pressioni sono state esercitate anche nei confronti di altri colleghi in condizioni simili alla mia. Poi, ad un certo punto, non si è saputo più niente e ci hanno lasciato in pace. Però, abbiamo passato giorni difficili perchè nel mio caso, se fossi costretta a rientrare a tempo pieno, mi troverei in grandi difficoltà familiari e non saprei proprio come fare. Che pensate di fare? Grazie per la risposta. (7-8 maggio 2008)
R. In tema di part-time, il nuovo CCNL unico parte da una condizione positiva, in quanto sia il CCNL del TPL che il CCNL delle Attività Ferroviarie, prevedono discipline contrattuali di buon livello, assai più avanzate di quanto normato dalla legislazione vigente.
Il problema che segnali, però, sembra più riferirsi alla modalità di gestione da parte dell'azienda, che non ad eventuali lacune di carattere contrattuale.
D'altra parte, però, per quanto ci risulta, pare che diverse strutture aziendali assumano periodicamente atteggiamenti tesi a limitare l'impiego del part-time, talora rifiutandone la concessione, oppure, come nel tuo caso, esercitando improprie pressioni per il ritorno a tempo pieno di part-time precedentemente concessi.
Sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di verificare in che misura, nei singoli casi, l'atteggiamento assunto dall'azienda travalichi il diritto di lavoratrici e lavoratori di fruire di particolari condizioni di orario di lavoro che agevolino la conciliazione con le esigenze personali e familiari.
Più che un'azione collettiva promossa dal Sindacato, che non va comunque esclusa, in questi casi può essere più efficace un'azione di tutela ed assistenza individuale che, direttamente o attraverso la RSU o la struttura Filt-Cgil territoriale, può anche essere esercitata rivolgendosi al Comitato Pari Opportunità costituito presso il Gruppo FS (nazionale e territoriale) o alla Consigliera di Parità della tua provincia.
69)
 
D. Gentili colleghi, lavoro in ufficio a Palermo e vorrei evidenziare che per i pernottamenti in albergo il contratto vigente prevede un rimborso massimo di € 60,00 a notte. Di questo passo, con l'impennata dei costi dei pernottamenti alberghieri passata e futura, andremo a dormire negli ostelli! (16-17 aprile 2008)
In questo contesto non serve parlare di cifre ma per il Contratto della Mobilità mi sembra più opportuno concordare il pernottamento in strutture a 3 stelle. Che ne pensate?
R. L'argomento rientra nella disciplina dei trattamenti di trasferta, per cui è utile un riferimento alla risposta al quesito n. 65.
Senza escludere, ovviamente, la necessità di un adeguamento degli importi massimi rimborsabili per spese alberghiere, ci pare di poter escludere che il nuovo CCNL si possa limitare a definire semplicemente la categoria massima della struttura utilizzabile (che potrebbe essere, questo sì, eventualmente indicata) e non invece, come praticamente avviene in tutti i CCNL, appunto, un determinato limite di importo economico.
65)
D. Salve, sono iscritto FIlt e lavorando in ufficio effettuo spesso trasferte e pertanto chiedo che l'indennità di trasferta nel Contratto della Mobilità sia adeguata con aumento pari all'inflazione consolidata rispetto  quella del vigente contratto 2003/06. (16-17 aprile 2008)
Vorrei  evidenziare inoltre che attualmente, per il servizio in trasferta, il contratto vigente prevede la diaria di € 12,00 che diventa di € 32,00 superando le 12 ore, discutibile "scalino" retributivo. Infatti si tende ad allungare pretestuosamente o in maniera non veritiera la trasferta oltre ogni limite pur di superare le dodici ore e ottenere l'aliquota superiore.
Pertanto, se non si vuole tornare alla saggia retribuzione oraria di antica memoria, propongo che nel Contratto della Mobilità sia introdotta una ulteriore aliquota intermedia superando il limite delle 8 ore (servizio compreso tra 8 e 12 ore).
R. Nel disciplinare la materia, il nuovo CCNL unico dovrà, in primo luogo, omogeneizzare ed armonizzare le norme previste dai due CCNL attualmente distinti ma, su questo aspetto, abbastanza convergenti.
Escludendo la possibilità di adottare aliquote orarie che, ormai, non sono più previste quasi da alcun CCNL, non può essere esclusa, invece, la possibilità di graduare diversamente fasce orarie e corrispettivi economici delle trasferte. Ti salutiamo
46) D. Salve sono un autoferrotranviere. Nella mia azienda non è stata ancora attuata la riduzione dell'orario settimanale prevista dall'ultimo Contratto nazionale del 2004. Ho visto che la piattaforma per il rinnovo contrattuale richiama situazioni come quella della nostra azienda ma non ho capito bene cosa si propone. (9-10 aprile 2008)
R. L'argomento è trattato dalla piattaforma nella parte "durata e limiti" del cap. V (orario di lavoro), prevedendo tre aspetti.
Il primo, individua in 38 ore settimanali l'orario ordinario, allineando così il limite del CCNL del TPL a quello attualmente già previsto nel CCNL delle Attività Ferroviarie e fissando un obiettivo temporale (primo biennio contrattuale, ovvero 31 dicembre 2009) per la realizzazione dell'allineamento.
il secondo  aspetto conferma la validità degli accordi e delle prassi aziendali che attualmente già prevedono, indipendentemente dal limite previsto dal CCNL (oggi, 39 ore, con l'integrazione in riduzione introdotta dall'art. 6 dell'accordo di rinnovo del 14 dicembre 2004, per il TPL e 38 ore per le Attività Ferroviarie), limiti inferiori a 38 ore (come, per es., nel caso del Gruppo FS, dove l'orario ordinario è a 36 ore settimanali o a 34 per l'attività di manovra).
Il terzo, proprio perché non ancora  pienamente attuato in tutte le aziende del TPL (in particolare, in diverse tra quelle private aderenti ad Anav), pone infine la necessità di riformulare l'art. 6 dell'accordo del 14 dicembre 2004, col duplice obiettivo di realizzare forme di recupero della prestazione lavorativa che assicurino la riduzione di orario da 39 a 38 ore settimanali e di rendere comunque esigibile, superando le attuali possibili incertezze interpretative, tale  riduzione di orario.
31) D. Lavoro nella ristorazione a bordo treno e da un po’ di tempo  l’azienda per cui lavoro applica il CCNL delle Attività Ferroviarie. I nostri turni e il nostro lavoro sono diversi da quelli degli altri lavoratori che lavorano a bordo treno. Cosa succederà con il nuovo CCNL? (20 marzo 2008)
R. Il cap. V della piattaforma  delinea alcuni principi che orienteranno le regole contrattuali sull’orario di lavoro. Il CCNL conterrà,  in materia, una disciplina generale che definirà: l’orario ordinario settimanale e la sua distribuzione, i regimi di flessibilità, l’orario giornaliero e le tipologie dei turni di turni, riposo  giornaliero e quello settimanale, il lavoro notturno, i giorni festivi, le ferie, i permessi, ecc..
Vi saranno poi delle clausole  di rinvio a parti specifiche (le sezioni contrattuali descritte al  cap. VIII della piattaforma) che comprenderanno regole, coerenti con la disciplina generale, che terranno conto delle complessità organizzative ed operative dei diversi segmenti dei cicli produttivi (vedi anche risposte alle domande n. 13 e n. 14).
In particolare, la piattaforma prevede che le particolarità delle attività di ristorazione ferroviaria siano collocate in un’apposita area inserita nella sezione contrattuale dedicata ai servizi complementari e di supporto. 
14) D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del Contratto e parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra chiara. (13 marzo 2008)
R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla domanda n. 13
Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono particolari norme specifiche.
In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche).
7)
D. Da più parti viene avanzato il timore che sia il D.Lgs 234 ed in seguito il regolamento UE 561/2006, preveda che il tempo trascorso dal personale a bordo dell'autobus, in attesa di riprendere nuovamente il proprio turno di guida, non possa essere considerato come lavoro effettivo. (13 marzo 2008)
R. Le due norme citate rientrano nel campo di applicazione del CCNL, come spiegato nella risposta al quesito n. 5.
Per quanto riguarda il Regolamento UE 561/2006, in vigore a livello comunitario dall'11 aprile 2007 in sostituzione del precedente Regolamento UE 3820/1985, il CCNL può esclusivamente operare l'assunzione delle nuove norme, per le quali non c'è nulla da negoziare in sede contrattuale in quanto si tratta di limiti previsti in funzione della sicurezza stradale.
Si tratta, in sintesi, del limite di 9 ore al giorno dei tempi di guida; del limite di 4h 30' per un periodo di guida continuativa, al termine del quale va in ogni caso osservata un'interruzione di almeno 45', il cui frazionamento passa dalle precedenti 3 a 2 sole volte. Infine, il riposo settimanale non può più essere spostato oltre i 12 giorni consecutivi di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, il D.Lgs 234/2007, in vigore dall'1 gennaio 2008 in recepimento nella legislazione nazionale italiana della Direttiva 15/2002, è previsto il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione delle modalità di computo del lavoro all'interno dei limiti, mai previsti in precedenza, introdotti dalle nuove norme comunitarie.
In sintesi, si tratta del limite di 48 ore della durata media del lavoro settimanale, con possibilità di elevazione fino ad un massimo di 50 ore solo se, comunque, la media di 48 ore sia rispettata su un periodo di 4 mesi.
L'introduzione del D.Lgs 234/2007, ovvero della Direttiva UE 15/2002, non modifica quindi gli altri elementi normativi della prestazione lavorativa, nè le nozioni giuridiche di "lavoro continuo" e "lavoro discontinuo", in presenza del secondo dei quali, per es., si potrebbe eventualmente collocare il caso proposto dal quesito.
Si ritiene, cioè, che quanto da definire contrattualmente per l'autotrasporto persone rientrante nel campo di applicazione di questo CCNL non modifichi le situazioni in essere. Più in generale, si sottolinea che, in tema di orario, la piattaforma (Cap. V) prevede la conferma degli accordi e delle prassi aziendali in essere, che pertanto rimangono titolari anche di questo aspetto specifico.
In pratica, se attualmente nella tua azienda la prestazione descritta nel quesito non comporta interruzione del lavoro (non è, cioè, considerata "discontinua"), non sarà comunque il CCNL, nell'attuare il D.Lgs 234/2007, a modificarne la natura.
5)
D. Che c’entra, nel nuovo CCNL, il riferimento alla direttiva europea 15 sull’orario degli autisti? (13 marzo 2008)
R. La Direttiva UE 15/2002, che sarebbe dovuta entrare in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea già dal marzo 2005, fissa norme omogenee a livello comunitario per i cosiddetti “lavoratori mobili” addetti alla guida di mezzi pesanti per il trasporto di merci e di viaggiatori.
Tali norme, congiuntamente a quelle sui tempi di guida e di riposo (Regolamento UE 3820/1985, modificato recentemente in diverse parti dal Regolamento UE 561/2006), trovano anche applicazione nel TPL per i servizi extraurbani di linea su percorrenze superiori a 50 Km e, più in generale, nei servizi turistici effettuati da aziende del TPL.
In particolare, per quanto riguarda la Direttiva UE 15/2002, dall’1 gennaio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 234/2007 che, nel dare finalmente attuazione nella legislazione nazionale italiana alle nuove norme comunitarie, demanda alla contrattazione collettiva le modalità di computo dell’orario. 
3)
D. La piattaforma sindacale propone l’orario a 38 ore settimanali. Nella mia azienda l’orario è a 36 ore. Che succede con il nuovo Contratto?  (6 marzo 2008)
R. In base alla proposta sindacale, nulla. Nella tua azienda (che probabilmente appartiene al Gruppo FS), infatti, l’orario ordinario settimanale è fissato a 36 ore da un accordo aziendale. La piattaforma (cap. V – Orario di lavoro) prevede esplicitamente che in base al nuovo CCNL restano confermati tutti gli accordi e le prassi aziendali che attualmente fissano e disciplinano limiti inferiori alle 38 ore settimanali ordinarie.
 

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212) D. Salve. Sono un capo treno della DPR Lombardia, iscritto alla Facoltà di Economia dell'Università Statale di Milano. Recentemente, in occasione di un esame, l'azienda non mi ha riconosciuto i 3 giorni di permesso retribuito previsti in questi casi dal Contratto. Era già accaduto in altre due precedenti occasioni e l'interpretazione sostenuta dal Capo Impianto è che il riposo settimanale "assorbe" i permessi. (30-31 luglio 2008)
  Nelle tre occasioni alle quali mi riferisco, in due casi ero di riposo settimanale il martedì, con esame il mercoledì, e l'azienda mi ha riconosciuto due sole giornate di permesso (lunedì e mercoledì, con riposo settimanale fruito il martedì e senza titolo al recupero del terzo permesso), mentre nell'altro caso ho avuto l'esame il venerdì, con riposo programmato il mercoledì, e l'azienda mi ha riconosciuto le due sole giornate di giovedì e venerdì in permesso retribuito ed il riposo fruito, con le stesse modalità precedenti, il mercoledì.
  E' corretto? Se si, pensate di cambiare questa norma con il nuovo Contratto?
  R. No, non prevediamo sostanziali modifiche a questa tematica nella nuova disciplina contrattuale.
  Per quanto riguarda, invece, il quesito specifico che ci poni, bisogna partire dalla considerazione che i tre giorni di permesso retribuito contrattualmente previsti per il lavoratore studente (art. 33 CCNL Attività Ferroviarie) hanno il fine di liberare dal servizio il lavoratore per la giornata d'esame, ma anche per i 2 giorni precedenti, allo scopo di agevolare la preparazione finale ed il recupero psico-fisico necessari.
  Nel caso in cui il riposo settimanale dovesse coincidere con i due giorni, o con uno dei due giorni che precedono la prova d'esame, il riposo assorbe il permesso retribuito in quanto si valuta possa assolvere in egual misura alle necessità ispiratrici della norma contrattuale.
  Saluti ed in bocca al lupo.
177) D. Sono un autoferrotranvieri della ATB di Bergamo. Ho letto da qualche parte che è già operativa la decurtazione dei punti sulla CQC. E' così? E chi ancora non la possiede? Grazie per la risposta. (25-26 giugno 2008)
  R. Sì, è così. La circolare del Ministero dell'Interno n. 300 del 14 aprile scorso ha disciplinato le modalità attuative della Carta di Qualificiazione del Conducente (CQC). In base a tali disposizioni, tra l'altro, a coloro che  sono già in possesso del nuovo documento l'eventuale decurtazione di punti per infrazioni al codice della strada commesse in attività di servizio ha già luogo sulla CQC, anziché sulla normale patente di guida.
  Per coloro invece ancora privi della CQC valgono transitoriamente le modalità precedenti.
  In ogni caso, la CQC sarà obbligatoria per l'autotrasporto persone dal 10 settembre prossimo e  per l'autotrasporto merci dal 10 settembre 2009.
  Puoi trovare ulteriori notizie sull'argomento nella risposta al quesito n. 27, oppure dettagliate informazioni nell'area di questo stesso sito dedicata a "filtcgilmobilitainforma" (sul n. 3 dell'11 aprile scorso).
  Ciao e grazie per l'intervento.
150) D. Sono dipendente di un'azienda TPL in provincia di Siena, inquadrato nella 4^ area (ausiliari). La mia azienda occupa attualmente 24 dipendenti, ma dovrebbe assumerne qualche altro, con qualifica di operatore di esercizio, in seguito ad un aumento del servizio. Queste assunzioni non sono ancora avvenute perché l'azienda sostiene che, superando la soglia dei 25 dipendenti, si vedrebbe costretta ad applicare il RD 148/31. E'  vero? Al numero concorriamo anche noi della 4^ area? E' possibile che , per evitare l'applicazione del RD 148, l'azienda metta in discussione il nostro posto di lavoro? (4-5 giugno 2008)
  R. Il RD 148 del 1931 non si applica, fin dalla sua origine, alle aziende di TPL fino a 25 dipendenti.
  A detta soglia concorrono, a nostro parere, tutti i lavoratori iscritti al libro matricola dell'azienda, compreso il personale ausiliario (inquadrato in 4^ area), sebbene a tale personale non si applichi comunque, in base all'accordo contrattuale che nel 2000 introdusse quest'area professionale nel CCNL del TPL, quel Regio Decreto.
  Nella tua azienda, comunque, trova già applicazione la L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) in quanto l'azienda supera la soglia dei 15 dipendenti, per cui ci pare assai difficile che, nella situazione descritta, possano esserci pericoli per il vostro posto di lavoro.
  Francamente, poi, ci pare assolutamente capziosa la posizione aziendale, considerando il fatto che, su diversi aspetti che regolano il rapporto di lavoro, le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori risultano maggiori e, in qualche caso, addirittura più esigibili per il lavoratore rispetto alle corrispondenti norme previste dal RD 148.
  E' anche per questi motivi che la piattaforma sindacale per il nuovo CCNL propone (cap. III e cap. VI) la completa contrattualizzazione di tutti gli aspetti che disciplinano il rapporto di lavoro nell'ambito della nuova area contrattuale, come già descritto in risposta ai quesiti n. 106 e n. 76
106) D. Salve a tutti voi. Sono un autoferrotranviere di Pesaro, iscritto alla Cgil da quasi 6 anni. Chiedo perché la piattaforma fa un particolare riferimento alle imprese di TPL fino a 25 dipendenti. (23-24 aprile 2008)
R. Perché il RD 148/1931 non si applica, fin dalla sua origine, a queste aziende, i cui dipendenti, quindi, sono privi delle tutele "speciali" previste  per via legislativa nel settore.
La particolarità  del riferimento trae origine dal fatto che, attraverso la completa contrattualizzazione di tutti gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro, proposta in piattaforma, sarà possibile anche procedere al superamento di questo anacronistico "spartiacque" normativo, peraltro oggetto, in questi quasi 80 anni, di diverse e non sempre coerenti modifiche, come, per es., descritto nella risposta al quesito n. 76.
77) D. Con l'unificazione contrattuale si produrrà anche l'unificazione dei fondi di previdenza complementare? (16-17 aprile 2008)
R. Non c'è automatismo tra le due cose, né la piattaforma delinea tale ipotesi.
In generale, però, la costruzione di fondi di previdenza complementare sempre più grandi produce risultati migliori nella gestione delle risorse.
Si tratta, quindi, di un'ipotesi da considerare e da attuare nei tempi e nei modi che le "fonti istitutive" di Priamo e di Eurofer valuteranno più opportune. 
76)
D. Buongiorno. Lavoro a Italferr. Leggo nella piattaforma contrattuale che la normativa disciplinare dovrà essere rivisitata nel rispetto della legislazione vigente, mentre, poco prima, sempre nella piattaforma, si afferma che nel Contratto deve essere contenuta la disciplina sulle possibili mancanze e sulle relative sanzioni applicabili. Non è già così? Sono intervenute modifiche legislative in materia? Non mi pare. Potete spiegare meglio? Grazie. (16-17 aprile 2008)
R. Buonasera. Hai ragione, non ci sono state modifiche legislative in tema di codici disciplinari.
Il problema affrontato in piattaforma (cap. VI), invece, riguarda la necessità di armonizzare, all'interno delle modalità attuative dell'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), le discipline provenienti dai due distinti CCNL.
Infatti, quella del TPL non è mai stata finora completamente ed organicamente contrattualizzata in quanto figlia della specifica legislazione giuridica del settore, che trae origine dal R.D. 148 del 1931 e dalle successive modifiche ed integrazioni allo stesso nel frattempo intervenuto, nonché dalla giurisprudenza che, su questo come su altri aspetti del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, si è andata consolidando negli anni.
75) D. Gentili amici, apprezzando l'iniziativa del forum, pongo un quesito. Pur avendo l’obbligo di informarne le organizzazioni sindacali, le Aziende del gruppo FS non hanno mai  prodotto le microstrutture organizzative delle unità organizzative. Questo ha consentito di utilizzare personale di diverse categorie per espletare la stessa mansione, di non coprire posizioni di lavoro vacanti, di avere un organico elastico in numero e profilo da gestire a piacimento, azzerando di fatto le aspirazioni alla carriera del personale. Le episodiche promozioni sono state così distribuite ad personam escludendo dipendenti che, a prescindere dalle competenze e capacità, non sono abbastanza sottomessi ho hanno contenziosi in corso. (16-17 aprile 2008)
E’ possibile con il prossimo contratto porre rimedio a tutto questo?  Grazie e cordiali saluti
R. Anche in questo caso, si tratta di tematiche affidate alla contrattazione aziendale, non al CCNL. Considerando alcune analogie col tema trattato nei quesiti n. 64 e n. 68, si rinvia alle relative, seppure sintetiche, risposte.
64) D. Ciao a tutti. Lavoro in ufficio in Ferservizi (FS) e ho potuto rilevare che le cosiddette interpellanze, con le quali  si ricerca  personale all'interno del gruppo per ricoprire specifiche posizioni, vengono spesso utilizzate dalla dirigenza per trasferire personale senza dare l'opportunità agli altri dipendenti, magari più anziani, di lagnarsene e a ciò si dovrebbe porre un freno. (16-17 aprile 2008)
Ma la cosa cui si deve sicuramente rimediare è che, a fronte di una serie di titoli e capacità richieste e dell'attività che si dovrà svolgere, non viene indicata la categoria di inquadramento, peraltro facilmente individuabile. Ad esempio si ricerca un impiegato esperto e sono ammessi partecipanti di categoria D e C! Insomma la mansione che si dovrà svolgere è di categoria D o C o varia a seconda della categoria posseduta dal personale selezionato? Sarà possibile regolamentare le interpellanze nel futuro Contratto della Mobilità?
R. Ci pare difficile che il nuovo CCNL possa prevedere norme maggiormente dettagliate rispetto a quelle attualmente previste, su questo tema, dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 21).
In FS, inoltre, il tema è disciplinato nell'Accordo Aziendale di Gruppo (art. 13.18) secondo modalità che, è vero, vengono spesso disattese dalle strutture aziendali responsabili dell'attivazione e della gestione delle procedure.
In ogni caso, però, si tratta di una materia di competenza della contrattazione aziendale, non del CCNL. Ciao 
 

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127) D. Salve. Solo qualche giorno fa ho potuto leggere la piattaforma per il nuovo CCNL. Nella parte economica, si propone un aumento medio di 150 euro. Che vuol dire? Non sarà la solita "media del pollo"? (14-15 maggio 2008)
  R. Nel nostro caso, per la precisione, la richiesta è di 150 euro medi sulla retribuzione parametrale, quella cioè determinata dalla collocazione di una determinata qualifica nel sistema di classificazione e inquadramento professionale.
  In pratica, quindi, la richiesta di 150 euro si riferisce alle qualifiche e ai profili professionali collocati al parametro medio di inquadramento e, precisa ancora la piattaforma (cap. IV e cap VII), tale aumento è da realizzare nell'ambito del biennio 2008-2009 e da riparametrare (ricalcolare, cioè, per ogni parametro di inquadramento in proporzione alla sua collocazione relativa, superiore o inferiore, rispetto al parametro medio) sui due sistemi d'inquadramento, attualmente distinti, rispettivamente vigenti nel CCNL del TPL e in quello delle Attività Ferroviarie.
  Proprio per evitare quella che tu definisci "media del pollo", la piattaforma precisa inoltre che va assunto quale parametro medio di riferimento quello effettivo (considerando, cioè, l'effettiva distribuzione dei lavoratori nelle diverse posizioni parametrali di inquadramento) e non quello "aritmetico" (dato, cioè, dalla semplice media matematica dei livelli parametrali).
  In considerazione di ciò, quindi, riteniamo che i parametri medi di riferimento per i due, attualmente distinti, sistemi di classificazione siano da individuare per il TPL non oltre il 158 (con le precisazioni già descritte in risposta al quesito n. 20 ) e per le Attività Ferroviarie non oltre il livello E (come già risposto al quesito n. 19).
122) D. Sono un operatore di esercizio, parametro 158, della ACTT di Treviso. A luglio compio gli anni per il passaggio al parametro 175. Cosa prevede il nuovo contratto. Grazie. (7-8 maggio 2008)
R. Vale la risposta data al quesito n. 120.
120) D. Sono un operatore specializzato manutenzione IS della DCI di Torino. A giugno maturo l'anzianità per il passaggio da F2 a F1. Che succederà con il nuovo contratto? (7-8 maggio 2008)
R. Nulla, nel senso che è assai difficile che entro il prossimo giugno possa essere definito il nuovo CCNL.
In ogni caso, la definizione del nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale rappresenta, probabilmente, l'argomento più impegnativo del nuovo CCNL e, come avrai potuto valutare, viene affrontato con adeguata attenzione nella piattaforma sindacale.
A tale proposito, puoi consultare, per es., le risposte che abbiamo dato ai quesiti n. 6 e n.8 e n. 42.
115) D. Sono un dipendente di Gestione Governativa Navigazione Laghi, presso la Direzione di Esercizio di Como. Nella mia azienda si applica il CCNL del TPL. Ho letto la piattaforma per il nuovo contratto che proponete e non ho trovato alcun riferimento all'attività della mia azienda. Come mai? (7-8 maggio 2008)
R. Anche l'attività della tua azienda rientra nel campo di applicazione del nuovo CCNL unico, considerando che, come più volte descritto in precedenza, nel nuovo CCNL proposto confluiranno gli ambiti applicativi dell'attuale CCNL del TPL e dell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie.
Ad ogni buon conto, la piattaforma, nell'elencare a titolo esemplificativo le diverse attività ricomprese nel campo di applicazione (cap. I), colloca le attività della tua azienda tra quelle riportate al 4° alinea.
Per analogia, quindi, puoi approfondire con gli ulteriori elementi forniti nelle risposte ai quesiti n. 71 e n. 93.
114) D. Sono socio lavoratore di una cooperativa che gestisce per conto del comune alcuni parcheggi della mia città. Anche a noi si applicherà il nuovo CCNL che avete proposto? (7-8 maggio 2008)
R. A questa domanda si può applicare, per analogia, la risposta data al quesito n. 80, di cui non cambia la sostanza pur trattandosi, in questo caso,  di un socio anzichè di un dipendente.
Per una risposta più precisa servirebbero però ulteriori elementi (Comune committente, ambito di attività della cooperativa, trattamento contrattuale attualmente applicato) che, se vuoi, puoi inviarci.
Oppure, più semplicemente, puoi rivolgerti alla locale struttura della Filt-Cgil.
61) D. Alla domanda n. 43 avete risposto: "nel primo accordo con Agens che proroga dal 31.12.2006 al 31.12.2007 la validità normativa ed economica del CCNL delle attività ferroviarie". (16-17 aprile 2008)
Visto quanto sottoscritto è possibile ritenere che vi sia anche il pagamento del premio di risultato del 2007? Non ritenete discriminatorio il non pagamento dell'una tantum della vacanza contrattuale per coloro che hanno cessato il servizio al 31.12.2007? Grazie e saluti
R. Nell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 68) il PdR è un istituto la cui attuazione viene demandata alla contrattazione aziendale.
Sulla base di questo rinvio, conseguentemente, il Contratto Aziendale di Gruppo FS - tuttora vigente in quanto, seppure scaduto, non è mai stato disdettato da uno dei contraenti - disciplina l'istituto (art. 33).
Come previsto nella risposta al quesito n. 43, da te citata, l'erogazione del PdR per gli anni 2005 e 2006, attivata con l'accordo aziendale del 24 gennaio 2008, fa riferimento, appunto, al Contratto Aziendale di Gruppo FS, non all'accordo, firmato lo stesso giorno con Agens, che ha prorogato di un anno la validità normativa ed economica del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Gli emolumenti posti in liquidazione a titolo di PdR 2005 e PdR 2006 non derivano, cioè, dal CCNL, ma dall'Accordo Aziendale di Gruppo FS, il quale, finché non sarà disdettato, produce effetti per tutti gli aspetti contrattuali  in esso disciplinati e, quindi, anche sul PdR annuale.
Allo stato, non è intenzione da parte del Sindacato di procedere alla disdetta del Contratto Aziendale di Gruppo FS in assenza di un suo contestuale rinnovo, né, per quanto se ne può sapere, avrebbe in tal senso  interesse l'azienda.
D'altra parte, la stessa piattaforma per il nuovo CCNL unico afferma che l'istituzione della nuova area contrattuale salvaguarda la validità degli accordi e delle prassi aziendali in essere, in quanto l'eventuale loro novazione non compete al CCNL (cosiddetto "primo livello" di contrattazione), bensì alla contrattazione aziendale (cosiddetto "secondo livello").
Per quanto riguarda, invece, la "una tantum", definita nell'accordo del 24 gennaio con Agens di proroga del CCNL delle Attività Ferroviarie, quanto previsto è ciò che di solito prevedono gli accordi su questo tema nella quasi totalità dei CCNL: si assume una determinata data di riferimento (solitamente coincidente con quella dell'accordo o immediatamente precedente ad essa) e si conferisce titolo all'erogazione dell'emolumento al personale in forza a quella data.
55) D. Leggo sui giornali che si sta discutendo la possibilità di portare a tre anni la durata dei contratti. La piattaforma, invece, prevede ancora un quadriennio normativo e due bienni economici. Perché? Che succederà se va in vigore la nuova durata? (9-10 aprile 2008)
R. E' vero. Ai primi di febbraio,  Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno avviato un confronto in sede tecnica per valutare possibili modifiche ai contenuti, alla struttura e agli assetti contrattuali  (quindi, non soltanto la durata) disciplinati dal protocollo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Si tratta, per ora, di un confronto tecnico, attivato sulla base di un primo orientamento assunto unitariamente da Cgil, Cisl, Uil e, più in generale, di un tema che, se si verificheranno le condizioni per un suo sviluppo, dovrà anche coinvolgere l'insieme delle associazioni datoriali e, per parte sindacale, dovrà essere oggetto di un 'ampia discussione tra i lavoratori e negli organismi dirigenti.
Pur in presenza di questa discussione - peraltro, come descritto, appena avviata e già con qualche prima difficoltà - la decorrenza e la durata proposti per il nuovo "CCNL della Mobilità" non poteva che fare riferimento alle norme tuttora vigenti e sancite dal Protocollo del 1993.
Nel caso in cui dovessero intervenire novità concordate a livello interconfederale rispetto a quel protocollo, si valuteranno gli effetti sulla vertenza contrattuale nel nostro settore e sugli eventuali adeguamenti che, di conseguenza, dovranno eventualmente assumere le proposte sindacali.
In ogni caso, in diversi passaggi, la piattaforma propone per alcuni istituti normativi del nuovo CCNL (orario, classificazione professionale, ecc.) scadenze di attuazione riferite al primo biennio contrattuale, ma anche al 31 dicembre 2009, che potrebbe comunque rimanere come riferimento temporale anche se venisse meno il legame con il biennio e fosse introdotta la durata contrattuale triennale.
Diversamente, invece, in questo secondo caso andrebbe adeguata  la richiesta economica, in quanto, ovviamente, la tutela del reddito a copertura di tre anni di vigenza contrattuale necessita di un aumento maggiore che non per due anni.
L'entità di tale adeguamento andrebbe eventualmente commisurata ai nuovi parametri che, in sostituzione di quelli previsti dal protocollo del 1993, verrebbero adottati dalla nuova intesa interconfederale.
Come vedi, cioè, la cosa è piuttosto complessa e, al momento, è prematuro andare oltre...
Con l'occasione, però, ci pare utile sottolineare che ancora recentemente, in occasione della riunione del proprio Comitato Direttivo (12 marzo), la Cgil ha ribadito che considera parte integrante della proposta sindacale e del confronto con Confindustria, sospeso da alcune settimane, anche il capitolo relativo alla democrazia e alla rappresentanza sindacale, sul quale sta proseguendo tra Cgil, Cisl e Uil la ricerca di una posizione condivisa unitariamente.
43)
D. Dopo l'accordo del 24/01/2008 tra OO.SS. e Agens vorrei chiedere a chi spetta l' "Una tantum" dell'anno 2007 per la vacanza contrattuale e i premi di risultato per gli anni 2005 e 2006? Visti i grandi pensionamenti avvenuti entro il 31/12/2007 possono interessare diversi ex lavoratori. (9-10 aprile 2008)
Ad esempio: un lavoratore in pensione a far data dal 01/01/2008 e perciò ultimo giorno lavorativo il 31/12/2007 cosa e quanto gli spetta? Tutte e due le somme (una tantum e premi di risultato) oppure...?
Vi saluto
R. Attenzione, si tratta di due distinti accordi sottoscritti lo stesso giorno.
Il primo, con Agens, è l'accordo che proroga di un anno (dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) la validità normativa ed economica del CCNL delle Attività Ferroviarie e, in tale ambito, regola importi e modalità di erogazione dell'"una tantum".
Il secondo, invece, sottoscritto con il Gruppo FS, riguarda alcune pendenze economiche pregresse derivanti dalla contrattazione aziendale e, in tale ambito, regola importi e modalità di erogazione dei Premi di Risultato (PdR) relativi, rispettivamente, all'anno 2005 e all'anno 2006.
Il primo accordo prevede che la "una tantum" spetta al personale delle aziende in cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie che risulti in forza all'1 gennaio 2008, per cui nel caso da te proposto, che vede nel 31 dicembre 2007 l'ultimo giorno in cui il rapporto di lavoro è attivo, non spetta nulla.
Il secondo accordo prevede invece, relativamente ai PdR 2005 e 2006, l'esclusione dall'erogazione degli importi previsti del personale che, nel biennio considerato (1 gennaio 2005-31 dicembre 2006), sia cessato dal servizio presso società del Gruppo FS attraverso la sottoscrizione di verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro depositato presso le sedi previste dalla legge per la validità di accordi individuali di questo tipo.
Pertanto, nel caso da te proposto, spetta al lavoratore l'intero importo dei PdR del 2005 e del 2006 previsto dall'accordo solo nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro, decorsa dall'1 gennaio 2008, non abbia avuto luogo con la modalità particolare descritta al capoverso precedente.
42) D. Per quanto riguarda l’aumento previsto nel prossimo contratto di 150 euro medi mensili, i lavoratori FS hanno paura che per adeguare i livelli contrattuali a quelli degli autoferrotranvieri, si vada ad un livellamento al ribasso dell’aumento per i ferrovieri. Si può spiegare meglio come funzionerà? Soprattutto, perché i ferrovieri non devono temere di essere penalizzati da questo contratto unico? (9-10 aprile 2008)
R. Intanto, perché la piattaforma dichiara esplicitamente, in più parti, (per es., nelle norme  transitorie descritte alla fine del cap. IV, dedicato al nuovo sistema unico di classificazione ed inquadramento professionale), l’adozione di una “clausola di non regresso” sui trattamenti retributivi in essere, sia diretti che differiti e compresi i connessi aspetti previdenziali e assicurativi.
Poi, perché questo timore era presente, come si ricorderà, anche in occasione della nascita, nel 2003, del CCNL delle Attività Ferroviarie e i fatti, molto più delle parole, sono lì  a dimostrare la validità delle soluzioni contrattuali adottate.
Infine, perché, per esempio, nel CCNL delle Attività Ferroviarie hanno trovato idonea e soddisfacente collocazione i lavoratori dei servizi complementari e di supporto connessi al trasporto ferroviario che  certamente, nel 2005, all’atto delle confluenze, provenivano da trattamenti contrattuali medi ben inferiori a quelli mediamente applicati ai dipendenti  FS e agli autoferrotranvieri, eppure l’operazione contrattuale di unificazione è stata possibile.
D’altra parte, va sottolineato il fatto che la piattaforma prevede l’applicazione degli aumenti riferiti al primo biennio economico del  nuovo CCNL (appunto, i 150 euro medi) sui diversi sistemi parametrali attualmente vigenti nei  due distinti CCNL, per le ragioni già descritte nelle risposte alle domande n. 6 e n. 19.
Infine, un’attenta analisi dei livelli contrattuali attualmente applicati nei due distinti CCNL, che qui non  è possibile sviluppare, dimostra un sostanziale allineamento dei trattamenti fondamentali, considerando anche il fatto che la piattaforma prevede, nel nuovo CCNL, il conglobamento nei minimi retributivi parametrali della ex indennità di contingenza, operazione già fatta nel 2003 per le attività ferroviarie, ma  non ancora effettuata per il TPL.  
39) D. Noi degli appalti ferroviari abbiamo avuto in ritardo  l'aumento dell'accordo di gennaio. Non siamo entrati anche noi nelle attività ferroviarie? Si diceva che l'applicazione dell'accordo di gennaio anche a noi era legato alla trattativa nazionale in corso con le aziende. E' vero? Perché?  Ci considerate poco...   (20 marzo 2008)
R. Non è vero. La trattativa nazionale con Fise e Ancp (associazioni datoriali delle imprese degli appalti ferroviari) sulla qualità dei servizi, conclusa la sera del 3 marzo, non ha mai avuto, per la Fllt-Cgil, alcun legame con il diritto dei lavoratori del settore all’applicazione dell’accordo del 24 gennaio 2008 sulla proroga per l'anno 2007 del CCNL delle Attività Ferroviarie (vedi anche risposta alla domanda n. 4).
Questo è il motivo per il quale fin dalla firma di quell'accordo (sottoscritto da Agens, ma non da Fise e Ancp) la Filt-Cgil ha respinto fermamente ogni tentativo di instaurare un legame tra le due questioni: per quanto ci riguarda, quell’accordo non ha né ha mai avuto alcun elemento specifico da rinegoziare per il settore degli appalti ferroviari, per cui era comunque da applicare  integralmente, comprese le decorrenze e le misure economiche già previste, sia per gli aumenti tabellari che per l'una tantum, in quanto, come anche tu affermi, si trattava a tutti gli effetti di attuare un diritto maturato, indistintamente, da tutti i lavoratori ricompresi nel CCNL delle Attività Ferroviarie.
Per quanto ci risulta, seppure con qualche disomogeneità, così è stato a partire dalle retribuzioni di febbraio, poste in pagamento dallo scorso 10 marzo.
L'accordo nazionale del 3 marzo riguarda invece gli interventi necessari per innalzare i parametri della qualità dei servizi forniti, secondo una proposta presentata dalle due associazioni datoriali su tre direttrici: nuovi interventi; formazione, meccanizzazione e nuovi prodotti; organizzazione del lavoro.
Su quest'ultimo punto, le imprese dovranno concordare gli interventi con le strutture sindacali territoriali.
33) D. Sono un lavoratore degli appalti FS, l’impresa da cui dipendo utilizza il CCNL delle Attività Ferroviarie. (20 marzo 2008)
Ogni volta che si devono applicare delle indennità, come per esempio quella per lavorazioni disagiate, l’azienda ci dice che ci sono delle difficoltà di interpretazione perché il nostro lavoro è diverso da quello dei ferrovieri. Il nuovo contratto terrà conto di questo?
R. In effetti alcuni limiti derivanti dall’applicazione precisa degli articoli del CCNL Attività Ferroviarie ci sono.
Con l’accordo di confluenza del settore nelle attività ferroviarie del 19 novembre 2005 abbiamo già cercato di armonizzare le esigenze specifiche del settore con le disposizioni contrattuali del CCNL delle Attività Ferroviarie.
La piattaforma, Cap. VII e VIII, pone però le basi per poter superare questi punti deboli. Infatti,  il nuovo CCNL conterrà sia una regolazione diretta per quanto di interesse generale, sia dei rinvii alle parti specifiche(articolate in 4 sezioni contrattuali, di cui una, appunto, dedicata proprio alle attività complementari e di supporto)  di disposizioni che regolano gli istituti retributivi accessori ed aspetti particolari dell’organizzazione del lavoro.
31) D. Lavoro nella ristorazione a bordo treno e da un po’ di tempo  l’azienda per cui lavoro applica il CCNL delle Attività Ferroviarie. I nostri turni e il nostro lavoro sono diversi da quelli degli altri lavoratori che lavorano a bordo treno. Cosa succederà con il nuovo CCNL? (20 marzo 2008)
R. Il cap. V della piattaforma  delinea alcuni principi che orienteranno le regole contrattuali sull’orario di lavoro. Il CCNL conterrà,  in materia, una disciplina generale che definirà: l’orario ordinario settimanale e la sua distribuzione, i regimi di flessibilità, l’orario giornaliero e le tipologie dei turni di turni, riposo  giornaliero e quello settimanale, il lavoro notturno, i giorni festivi, le ferie, i permessi, ecc..
Vi saranno poi delle clausole  di rinvio a parti specifiche (le sezioni contrattuali descritte al  cap. VIII della piattaforma) che comprenderanno regole, coerenti con la disciplina generale, che terranno conto delle complessità organizzative ed operative dei diversi segmenti dei cicli produttivi (vedi anche risposte alle domande n. 13 e n. 14).
In particolare, la piattaforma prevede che le particolarità delle attività di ristorazione ferroviaria siano collocate in un’apposita area inserita nella sezione contrattuale dedicata ai servizi complementari e di supporto. 
20) D. Sono un autoferrotranviere. Nel nostro Contratto Nazionale qual è il parametro medio? (13 marzo 2008)
R. Convenzionalmente, nel corso degli ultimi rinnovi contrattuali è stato considerato parametro medio il 175.
La crescente presenza nel settore di lavoratori giovani ha però abbassato, a nostro parere,  tale riferimento, per cui riteniamo che il parametro medio reale dell’attuale inquadramento del CCNL del TPL si attesti a 158. Ovviamente, si tratta di una cosa che dovrà maturare nel corso del negoziato e che, di certo,  troverà in disaccordo le controparti: vedremo, è un obiettivo da conquistare...
Perché si consideri, per il primo biennio economico, l’attuale scala parametrale, anziché quella nuova proposta (cap. IV piattaforma), è spiegato nella risposta alla domanda n. 6.
19)
D. Sono un dipendente di Trenitalia di Bari. Nella piattaforma si propone un aumento di 150 euro delle retribuzioni. Poi, però, non ho capito dove si applicano, quando e come. (13 marzo 2008)
R. Come, si è già risposto alla domanda n. 1. Quando, la richiesta è sul primo biennio economico (2008-2009), ma solo nel corso del negoziato sarà possibile verificare le effettive decorrenze.
L’aumento medio si riferisce al parametro di inquadramento medio dell’attuale CCNL delle Attività Ferroviarie, convenzionalmente corrispondente, finora, al parametro E.
Perché si consideri, per il primo biennio economico, l’attuale scala parametrale, anziché quella nuova proposta (cap. IV piattaforma), è spiegato nella risposta alla domanda n. 6.
14) D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del Contratto e parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra chiara. (13 marzo 2008)
R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla domanda precedente della sessione di oggi.
Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono particolari norme specifiche.
In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche).
9) D. Sono un capotreno di Trenitalia ed essendo giovane sono preoccupato dall'evolversi delle questioni legate a questo nuovo contratto, che cosa succederà alla mia figura professionale e al livello nel quale oggi sono inquadrato? (13 marzo 2008)
R. Ripartiamo dalla fine. Il trattamento retributivo, diretto e differito, in atto al momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale sarà integralmente salvaguardato, come la piattaforma precisa, per es., al Cap. IV e al Cap. VII.
Il metodo di approccio al problema sarà quello già ampiamente e positivamente sperimentato nel corso degli ultimi cinque anni ogni qualvolta sono stare realizzate confluenze ed armonizzazioni nel CCNL Attività Ferroviarie di condizioni normative, classificatorie e retributive provenienti da discipline contrattuali notevolmente diverse tra loro. In particolare per quanto riguarda il trattamento di anzianità, il principio adottato è sempre stato quello di salvaguardare, oltre alla relativa retribuzione maturata, anche l'eventuale progressione parametrale residua in corso di maturazione all'atto del transito da un precedente ad un nuovo sistema di classificazione.
Per quanto riguarda, infine, il nuovo sistema di classificazione, la piattaforma (Cap. IV) indica gli orientamenti di impostazione generale, da sviluppare ulteriormente in ambito sindacale unitario e, soprattutto, nel negoziato con le parti datoriali.
In considerazione della complessità evidenziata e delle possibili temporizzazioni che potrà essere necessario prevedere per alcuni istituti contrattuali, nella piattaforma presentata si è previsto che l'aumento medio di 150 euro riferito al primo biennio contrattuale (2008-2009) dovrà essere erogato sulla base delle scale classificatorie esistenti nei due contratti di provenienza, come spiegato anche nella risposta alla domanda n. 2 precedente.
Nel caso della figura professionale di capotreno, è comunque utile ricordare che, insieme ad altre, rappresenta una figura "tipica" del ciclo produttivo ferroviario, individuata, attualmente, sia nel CCNL delle Attività Ferroviarie che nel CCNL del TPL, con contenuti professionali codificati altresì nei regolamenti di esercizio in connessione con funzioni anche inerenti la sicurezza del servizio (in questo senso, cioè, trovi uno specifico riferimento in piattaforma nel Cap. IV).
8) D. Sono un autoferrotranviere con parametro 183. (13 marzo 2008)
Se ho bene inteso la norma transitoria relativa al nuovo sistema di classificazione, dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2010. Se questa interpretazione fosse corretta significherebbe che dalla suddetta, io dovrei acquisire il nuovo parametro corrispondente a quello del macchinista par. 190 e quindi la conseguente riparametrazione economica.
R. Dipende da quando rivesti la figura professionale di macchinista, per la quale l'attuale normativa contrattuale del TPL (art. 4 accordo del 14 dicembre 2004) prevede l'acquisizione del par. 190 al compimento di 21 anni di condotta effettiva e del par. 183 al 16° anno.
Con l'occasione, però, è utile chiarire un aspetto della proposta contenuta in piattaforma relativamente al sistema di classificazione e inquadramento del nuovo CCNL.
La proposta (Cap. IV, "Norme transitorie") prevede l'entrata in vigore del nuovo sistema dopo l'applicazione degli aumenti economici riparametrati riferiti al primo biennio contrattuale (150 euro medi, Cap. VII), quindi riferiti alla scadenza del 31 dicembre 2009. La proposta, cioè, non fissa, al momento, la data di entrata in vigore del nuovo sistema inquadramentale. Le ragioni di questa scelta sono spiegate nella risposta al quesito n. 6.
In ogni caso, comunque, considerando che, qualunque sarà la data di attivazione del nuovo sistema, avremo sempre lavoratrici e lavoratori che, sia nel CCNL del TPL che in quello delle Attività Ferroviarie, stanno maturando anzianità utili a maturare il diritto ad inquadramenti in parametri superiori, la piattaforma (Cap. IV, "classificazione") precisa che, nel collocare le diverse figure professionali, la nuova classificazione dovrà tenere conto delle posizioni parametrali attribuite e delle progressioni previste collegate all'evoluzione di esperienza professionale maturata.
6)
D. Nel paragrafo “aumenti” della piattaforma si fa riferimento all’attuale scala parametrale dei due attuali Contratti che confluiranno nel nuovo. Mi spiegate perché? (13 marzo 2008)
R. L’aumento richiesto per il primo biennio economico del nuovo CCNL (riferito, quindi, agli anni 2008 e 2009) sarà applicato con la riparametrazione prevista dalle due distinte scale parametrali di inquadramento professionale attualmente vigenti, perché il sistema di inquadramento unico previsto dal nuovo CCNL entrerà in vigore dopo la messa a regime degli aumenti economici riferiti al primo biennio.
Tale proposta deriva dal fatto che non essendo, al momento, definito il nuovo sistema inquadramentale, la riparametrazione dei 150 euro medi sarebbe risultata di importo incerto.
Così, invece, è chiara la riparametrazione degli aumenti richiesti sul primo biennio, mentre il nuovo sistema, posto in vigore dopo, sarà adottato per la riparametrazione di aumenti successivi (a partire dal secondo biennio economico).
4)
D. Sono un operaio delle FS. L’accordo di gennaio con 54 euro di aumento è stata una delusione. Non si arriva più alla fine del mese!!!!  (6 marzo 2008)
R. L’accordo al quale ti riferisci (24 gennaio 2008) riguarda il solo anno 2007.
Ovviamente, può essere considerato più o meno soddisfacente (anche se va valutato rispetto alla richiesta originaria e al periodo di riferimento), ma sia chiaro: riguarda la copertura del solo anno 2007, per cui a quell’accordo va affiancata la richiesta avanzata per il nuovo CCNL che, per il biennio 2008-2009, è pari a 150 euro medi (parametro E).
Tale richiesta (come già spiegato nella risposta alla domanda n. 1 è al netto dell’aumento già applicato per effetto dell’accordo del 24 gennaio scorso.
L’accordo del 24 gennaio è servito a prorogare di un anno la scadenza economica e normativa del CCNL delle Attività Ferroviarie, allineandola a quella originaria del CCNL del TPL (31 dicembre 2007) e consentendo così la presentazione della piattaforma per il nuovo CCNL unico nel quale confluiscono quelle due, oggi distinte, discipline contrattuali.
1)
D. Sono un dipendente di RFI e vorrei chiarire se l’aumento concordato nell’accordo di gennaio è compreso nell’aumento di 150 euro previsto dalla piattaforma o no.  (6 marzo 2008)
R. No. L’aumento di 55 euro medi concordato con Agens sotto forma di EDR il 24 gennaio scorso, nell’accordo che ha prorogato al 31 dicembre 2007 la durata del CNNL delle Attività Ferroviarie, non comprende l’aumento di 150 euro medi richiesto nella piattaforma per il nuovo CCNL.
In piattaforma, infatti, è precisato che l’importo dell’EDR adottato con l’accordo del 24 gennaio 2008 è considerato incluso nel valore parametrale sul quale andrà applicato, riparametrato, l’aumento richiesto. 
 

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181) D. Lavoro in ANM, Alla Funicolare di Napoli. Una domanda semplice: noi stiamo o no nel nuovo Contratto proposto  dal Sindacato? (25-26 giugno 2008)
  R. Sì, in quanto ricorrono entrambe le condizioni specificate in piattaforma relativamente al campo di applicazione del nuovo CCNL unico della  mobilità.
  La prima, è che l'azienda in cui lavori già applica il CCNL del TPL che, insieme a quello delle Attività Ferroviarie, darà vita al nuovo CCNL.
  La seconda, è che la specifica attività del trasporto a fune effettuato nell'ambito del trasporto pubblico locale è una delle modalità di trasporto ricompresa nel nuovo CCNL.
145) D. Lavoro alla sede Italferr di Bologna. La piattaforma per il rinnovo contrattuale non prevede nulla di specifico per noi, a differenza di altri settori dove sono previste apposite sezioni contrattuali. Perché? Non vi sembra che il nostro lavoro abbia delle particolarità operative e professionali che avrebbero meritato maggiore attenzione da parte vostra? Vi ringrazio in anticipo per la risposta. (28-29 maggio 2008)
  R. Intanto, ci pare utile tenere  ben presente la precisazione già fatta in premessa nel rispondere al quesito n. 123.
  Per quanto riguarda, invece, la mancata previsione, nella piattaforma per il nuovo CCNL unico della mobilità, di specifiche proposte inerenti le attività lavorative svolte in Italferr, riteniamo che le particolarità operative e professionali da te segnalate effettivamente esistono, ma possono trovare compiuta ed esaustiva disciplina nella parte comune del nuovo CCNL e nella contrattazione integrativa aziendale di secondo livello, come peraltro già attualmente avviene nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel Contratto integrativo di Gruppo FS.
  Eventualmente, se ti interessa approfondire le caratteristiche della struttura del nuovo CCNL proposta in piattaforma (parte comune, sezioni specifiche, contrattazione aziendale di secondo livello, ecc.) puoi consultare le considerazioni sviluppate, per es., in risposta ai quesiti n. 13 e n. 14, oppure al quesito n. 48, che ha maggiori analogie con il tuo quesito odierno.
  Ciao e grazie per l'intervento.
144) D. Sono un dipendente dell'AMT di Genova. Lavoro presso la ferrovia a cremagliera di Granarolo. Ho letto la piattaforma contrattuale e mi pare che non vengono previste novità per noi. Ho capito bene? Ciao e grazie. (28-29 maggio 2008)
  R. Esatto, con le precisazioni su assetto e struttura del nuovo CCNL unico proposto, che puoi trovare, per es., nelle risposte ai quesiti n. 13 e n. 14..
  Inoltre, la conferma che il nuovo CCNL ricomprenda anche l'attività lavorativa da te svolta è data da due condizioni, entrambe presenti nel tuo caso.
  La prima, è che l'attività produttiva è svolta da un'azienda (AMT) nella quale attualmente si applica il CCNL del TPL che si propone debba confluire nel nuovo CCNL unico insieme al CCNL delle Attività Ferroviarie.
  La seconda, è che questa attività è ricompresa tra quelle che la piattaforma sindacale elenca per perimetrare il campo di applicazione del nuovo CCNL, quando, al 1° alinea del cap. I, si prevede "il trasporto collettivo di persone (...) sulla modalità stradale, ovvero effettuato con altre modalità di mobilità urbana (tramvia, metropolitana, trasporto a fune, altri sistemi di trasporto, ecc.), operato in servizi il cui affidamento (...) ha luogo in base alla legislazione di regolazione del trasporto pubblico locale".
  Ciao e grazie a te.
109) D. Lavoro nell'impresa ferroviaria SBB Cargo Italia da 3 anni. Sono un macchinista. Circa 4 anni fa è stato firmato nella mia azienda un accordo sindacale che dà applicazione al Contratto del TPL, con una specifica integrazione normativa ed economica che regola la nostra attività di trasporto merci. Cosa cambierà con il nuovo Contratto? (7-8 maggio 2008)
R. Come più volte illustrato rispondendo a diversi analoghi quesiti precedenti, nell'ambito del campo di applicazione del nuovo CCNL unico, il segmento delle imprese ferroviarie rappresenta il punto più delicato, in quanto centrale nella competizione determinata dal processo di liberalizzazione del sistema ferroviario.
Per quanto riguarda  l'assetto che sarà determinato dal nuovo CCNL, l'attività nella tua azienda sarà normata dalla parte contrattuale comune e dai contenuti che questa rinvierà alla Sezione Contrattuale 3 (cap. VIII della piattaforma), dedicata al trasporto merci ferroviario e contenente gli aspetti specifici già descritti in altre occasioni (vedi, per es., le risposte ai quesiti n. 13 e n. 14, n. 41 e n. 79).
Il nuovo CCNL, invece, come pure già illustrato in altre occasioni, non determinerà direttamente modifiche agli attuali contenuti della contrattazione aziendale, che restano confermati in quanto compatibili con le nuove norme del CCNL stesso.
96) D. Sono un macchinista  della linea Rima Lido di Met.Ro. Ho letto la piattaforma sindacale del nuovo CCNL della Mobilità e non mi è chiaro dove viene messo il mio lavoro. Vi saluto e vi ringrazio per la risposta. (23-24 aprile 2008)
R. Come descritto in più occasioni (per es. risposte ai quesiti n. 13, n. 14, n. 41, ecc.) il nuovo CCNL che viene proposto è strutturato in un'ampia parte comune - in cui risiede la disciplina contrattuale di tutti gli aspetti che non necessitano, per loro natura, di disposizioni particolari - e di 4 sezioni contrattuali specifiche.
Queste 4 sezioni (cap. VIII della piattaforma),  perimetrate  per ambiti di attività, normano quegli aspetti contrattuali che necessitano di disposizioni specifiche, sulla base dei rinvii alle sezioni contrattuali previsti  dalla parte comune del CCNL.
La regolazione contrattuale della tua attività, in particolare, sarà definita dalla parte comune del CCNL e dalle norme contenute nella sezione contrattuale n. 2. Un saluto e grazie a te. 
95) D. Lavoro presso la società che gestisce uno dei parcheggi di Venezia. Nella mia azienda si applica il contratto nazionale dell'autonoleggio. Non abbiamo ancora capito se il nuovo CCNL unico ci riguarda o no.  I sindacati di qui non ce lo hanno chiarito con certezza. ciao e buon lavoro. (23-24 aprile 2008)
R. Il quesito proposto è abbastanza analogo a quello n. 80, per cui rinviamo alla corrispondente risposta. Ciao 
93) D. Una domanda della volta scorsa ha aumentato la mia confusione. Io lavoro in ACTV, alla navigazione. Dove ci mette il nuovo CCNL? (23-24 aprile 2008)
R. Il riferimento è, probabilmente, alla risposta al quesito n. 71. Confermiamo quella risposta, precisando che - come già affermato in quel caso - la collocazione nella Sezione Contrattuale 2 realizzerà, congiuntamente alla parte contrattuale comune, il transito nel nuovo CCNL di tutte le specificità proprie della tua attività, attualmente disciplinate dal CCNL del TPL, mentre, come proposto in piattaforma (cap. III), saranno fatte  salve, in quanto compatibili col nuovo CCNL, le norme derivanti dalla contrattazione aziendale. 
80) D. Sono un ausiliario del traffico. Nella mia azienda si applica il Contratto Nazionale del TPL ma so che non è così in tutta Italia. Perchè? che cambia con il nuovo contratto? (16-17 aprile 2008)
R. In occasione dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000, che rinnovò il CCNL del TPL per il quadriennio normativo 2000-2003, fu istituita l'area operativa "servizi ausiliari per la mobilità".
Tale soluzione fu ideata per consentire la collocazione nel perimetro contrattuale del TPL delle nuove attività di gestione delle aree di sosta e parcheggio che si erano andate sviluppando nei principali centri urbani italiani a partire dalla seconda metà degli anni '90 e che, soprattutto dopo l'avvio del processo di riforma del trasporto locale (D.Lgs 422/1997), aveva direttamente coinvolto alcune aziende del TPL nell'ambito delle politiche locali della mobilità.
Da parte nostra  si è sempre sostenuto che la gestione integrata di trasporto e sosta sia un tassello fondamentale di un efficace governo della mobilità locale e conseguentemente, a sostegno di tale impostazione, si valutò utile inserire opportunamente le attività ausiliarie per la mobilità nell'ambito del CCNL del TPL.
Nel corso degli anni, le amministrazioni locali hanno adottato le più disparate scelte in materia e, di conseguenza, queste attività sono state contrattualmente   collocate in modo difforme.
In generale, dove l'attività è gestita in modo integrato al trasporto si applica il CCNL del TPL; negli altri casi, in genere, no, oppure sì se, localmente, è prevalso questo orientamento contrattuale.
Essendo tuttora valide, per il Sindacato, le ragioni che portarono alla soluzione contrattuale individuata nel 2000, nella piattaforma per il nuovo CCNL unico la proposta è stata ribadita, prevedendo, addirittura, un'apposita area nella relativa sezione contrattuale specifica (Cap. VIII): puntiamo, quindi,  a consolidare questa scelta e ad ampliarne l'applicazione.
78) D. Saluti. Sono un tranviere romano iscritto alla Cgil dal '98. Sono d'accordo con gli obiettivi del nuovo Contratto e tutto sommato anche con i contenuti della piattaforma. Non ho capito però come si faranno le sezioni contrattuali. Questa cosa non è chiara a tanti colleghi e le riunioni al Sindacato non hanno chiarito i dubbi su questo punto. (16-17 aprile 2008)
R. Saluti a te. Molti dei quesiti pervenuti riguardano le sezioni contrattuali proposte in piattaforma al Cap. VIII (vedi, per es., le risposte ai quesiti n. 13 e n. 14, oppure ai quesiti n. 31 e n. 41)..
Nel caso evidenziato, si può dire, schematicamente, che la Sezione 2, dedicata al "trasporto passeggeri in ambito regionale e locale operato su tutte le modalità di trasporto rientranti nel campo di applicazione contrattuale" conterrà tutte le norme contrattuali specifiche (normativa, retribuzione aggiuntiva e rinvii aziendali) riferite a quell'ambito di attività, secondo quanto assegnato a questa e alle altre sezioni contrattuali dalla parte comune del CCNL, e,  ovviamente,  tenendo conto, come afferma la stessa piattaforma, delle differenze operative ed organizzative esistenti tra le diverse modalità di trasporto.
E' utile evidenziare come, attraverso questa sezione contrattuale - fermi restando i rinvii che essa prevederà per gli aspetti di competenza della contrattazione aziendale - il nuovo CCNL determinerà una disciplina contrattuale unica per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione della legislazione di regolazione del trasporto locale (D.Lgs 422/1997 e seguenti).
71) D. Lavoro alle Navi Traghetto di Messina. Nella piattaforma non ho trovato riferimenti al mio settore, nel quale attualmente si applica il Contratto delle Attività Ferroviarie. Come mai? Si propone la nostra uscita da questo contratto? (16-17 aprile 2008)
R. No, come dimostrano le definizioni adottate in piattaforma (Cap. I) in materia di campo di applicazione del nuovo CCNL (4° alinea e connesso riferimento al 3° alinea).
Nel corso dell'elaborazione delle linee guida di piattaforma, le Segreterie Nazionali hanno riflettuto a lungo sull'opportunità o meno di prevedere un'apposita sezione contrattuale specificatamente dedicata alla modalità di trasporto per via acquea, considerando tutte le particolarità nelle diverse forme di esercizio (marittimo, ma anche lagunare e in acque interne).
Tale soluzione, accantonata in piattaforma, potrebbe riproporsi nel corso della trattativa qualora fosse valutata non soddisfacente la collocazione di queste attività nella Sezione Contrattuale 2, proposta per il trasporto regionale e locale operato su tutte le modalità di trasporto (Cap. VIII della piattaforma).
La collocazione nella Sezione Contrattuale 2, peraltro, dovrà realizzare il transito nel nuovo CCNL di tutte le specificità delle Navi Traghetto FS attualmente disciplinate dal CCNL delle Attività Ferroviarie, mentre, come proposto in piattaforma (Cap. III), saranno fatte salve, in quanto compatibili con il nuovo CCNL, le norme derivanti dalla contrattazione aziendale che, per questo settore, sono previste dall'integrativo aziendale FS.
59) D. Salve. Sono un Primo Tecnico della manutenzione rotabili. Lavoro a Verona. In piattaforma non trovo alcun riferimento al lavoro nel mio settore. Perché? (16-17 aprile 2008)
56) D. Si, abbastanza soddisfacente. (9-10 aprile 2008)
R. Grazie (ndr: parere inviato dallo stesso utente dei quesiti n. 53 e n. 48).
48) D. Sono un capostazione di RFI, DCM Firenze. Nella piattaforma per il nuovo contratto non ho trovato la sezione contrattuale dedicata al mio lavoro e nemmeno qualche specifico riferimento nel resto delle proposte sindacali. Perché? non vi sembra che il nostro è uno dei lavori più importanti in ferrovia