9-10 aprile 2008
| sessione precedente |
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(16) D. In un'occasione precedente avete risposto ad una domanda sullo
sciopero annunciando una richiesta di incontro alla Commissione di
Garanzia. Ci sono novità? Ormai quando scioperiamo non se ne accorge
nessuno!!! R. La Commissione di Garanzia ha convocato il 3 aprile scorso l'audizione delle Organizzazioni Sindacali. In occasione dell'incontro, che ha avuto un carattere istruttorio, il Sindacato ha illustrato quanto descritto nella risposta al quesito n. 2 della sessione del 6 marzo scorso. E' probabile un nuovo incontro entro fine aprile per avviare un esame di merito del problema. |
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(15) D. Si, abbastanza soddisfacente. R. Grazie (ndr: parere inviato dallo stesso utente dei quesiti n. 13 e n. 7 di oggi). |
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(14) D. Leggo sui giornali che si sta discutendo la possibilità di
portare a tre anni la durata dei contratti. La piattaforma, invece,
prevede ancora un quadriennio normativo e due bienni economici. Perché?
Che succederà se va in vigore la nuova durata? R. E' vero. Ai primi di febbraio, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno avviato un confronto in sede tecnica per valutare possibili modifiche ai contenuti, alla struttura e agli assetti contrattuali (quindi, non soltanto la durata) disciplinati dal protocollo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993. Si tratta, per ora, di un confronto tecnico, attivato sulla base di un primo orientamento assunto unitariamente da Cgil, Cisl, Uil e, più in generale, di un tema che, se si verificheranno le condizioni per un suo sviluppo, dovrà anche coinvolgere l'insieme delle associazioni datoriali e, per parte sindacale, dovrà essere oggetto di un 'ampia discussione tra i lavoratori e negli organismi dirigenti. Pur in presenza di questa discussione - peraltro, come descritto, appena avviata e già con qualche prima difficoltà - la decorrenza e la durata proposti per il nuovo "CCNL della Mobilità" non poteva che fare riferimento alle norme tuttora vigenti e sancite dal Protocollo del 1993. Nel caso in cui dovessero intervenire novità concordate a livello interconfederale rispetto a quel protocollo, si valuteranno gli effetti sulla vertenza contrattuale nel nostro settore e sugli eventuali adeguamenti che, di conseguenza, dovranno eventualmente assumere le proposte sindacali. In ogni caso, in diversi passaggi, la piattaforma propone per alcuni istituti normativi del nuovo CCNL (orario, classificazione professionale, ecc.) scadenze di attuazione riferite al primo biennio contrattuale, ma anche al 31 dicembre 2009, che potrebbe comunque rimanere come riferimento temporale anche se venisse meno il legame con il biennio e fosse introdotta la durata contrattuale triennale. Diversamente, invece, in questo secondo caso andrebbe adeguata la richiesta economica, in quanto, ovviamente, la tutela del reddito a copertura di tre anni di vigenza contrattuale necessita di un aumento maggiore che non per due anni. L'entità di tale adeguamento andrebbe eventualmente commisurata ai nuovi parametri che, in sostituzione di quelli previsti dal protocollo del 1993, verrebbero adottati dalla nuova intesa interconfederale. Come vedi, cioè, la cosa è piuttosto complessa e, al momento, è prematuro andare oltre... Con l'occasione, però, ci pare utile sottolineare che ancora recentemente, in occasione della riunione del proprio Comitato Direttivo (12 marzo), la Cgil ha ribadito che considera parte integrante della proposta sindacale e del confronto con Confindustria, sospeso da alcune settimane, anche il capitolo relativo alla democrazia e alla rappresentanza sindacale, sul quale sta proseguendo tra Cgil, Cisl e Uil la ricerca di una posizione condivisa unitariamente. |
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(13) D. Sono quello della domanda 9. La risposta non mi convince. La
piattaforma sindacale è debole su quel punto. Bisogna pretendere di più!!! R. Ripetiamo, occorre intervenire su più livelli e non illuderci che la lotta alla precarietà passi esclusivamente attraverso la contrattazione collettiva. La piattaforma sindacale dovrà sviluppare le sue potenzialità nel corso del negoziato contrattuale. Il punto di partenza, rappresentato dalle norme contenute nei due attuali CCNL, è buono, decisamente più avanzato della legge 30 e della successiva legislazione sviluppatasi dal 2003 al 2005. Inoltre, tra il 2006 e il 2007, sono state introdotte interessanti, seppure non esaurienti, novità positive nella legislazione - anche per effetto del cosiddetto "protocollo sul welfare" del 23 luglio 2007 tra Governo e parti sociali - alle quali la piattaforma fa riferimento (cap. III) per l'opportuno recepimento nel nuovo CCNL. Infine, ti invitiamo a valutare complessivamente l'attenzione che la piattaforma dedica al lavoro giovanile nel settore (oggetto anche, per esempio, della risposta al quesito n. 14 della sessione del 13 marzo scorso) e le ulteriori considerazioni che, su questa tematica, sono state svolte nella relazione introduttiva all'Assemblea Nazionale del 21 febbraio. |
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(12) D. Ho inviato un quesito ieri sera alle 22 e stamattina alle 7 non
era ancora pubblicato. Come mai? Perché continuate a rispondere solo tra
le 16 e le 17? R. E' vero, infatti lo abbiamo pubblicato stamattina alle ore 9.30 (è il quesito n. 7 della sessione odierna, al quale abbiamo risposto poco dopo le ore 16). La pubblicazione è avvenuta soltanto a quell'ora perché, come descritto nella presentazione dell'iniziativa, l'invio del quesito ha luogo presso una casella "dedicata" di posta elettronica e successivamente pubblicata. Prima delle ore 9.30 odierne la casella di posta elettronica non è stata consultata, per cui il trasferimento nel file di pubblicazione è avvenuto tempestivamente, subito dopo, appunto, la consultazione. Ci pare che tale accorgimento favorisca un'idonea selezione dei quesiti, oltreché evitare un uso improprio dell'iniziativa. L'ampliamento della fascia oraria di raccolta dei quesiti, peraltro, ci pare utile a favorire coloro che, per scelta o per necessità, utilizzano lo strumento informatico nelle ore serali o notturne, come, per es., nel caso in oggetto. Rispondiamo soltanto tra le 16 e le 17 perché, al momento, questo ci consentono le nostre possibilità organizzative, che, ovviamente, stiamo valutando se e come potenziare per migliorare l'iniziativa. Visto che ci siamo, però, ci interessa un tuo parere sulla qualità della risposta che abbiamo dato al tuo quesito. Se puoi, inviacelo. Ciao. |
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(11) D. Ciao Ho già fatto la domanda n. 8. Ringrazio per la risposta,
tempestiva e abbastanza precisa. Non mi è chiaro, però, se, in caso di
utilizzazione promiscua tra servizi di linea e servizi turistici
prevalgano i limiti di orario settimanale previsti dal Contratto o quelli
previsti dalle nuove norme di legge sull'orario di lavoro degli autisti di
autotrasporto? R. Prevalgono i limiti contrattuali. Va precisato, comunque, che questa è una novità concretamente marginale, in quanto, fino ad oggi, il problema dell'eventuale contrasto tra i due limiti non si è posto perché le norme di legge si limitavano a disciplinare i tempi di guida e di riposo (ieri, il Regolamento UE 3820/1985, sostituito dall'11 aprile 2007 dal Regolamento UE 561/2006), peraltro assolutamente inderogabili perché riferiti alla sicurezza stradale . I limiti di orario settimanale per gli autisti dell'autotrasporto passeggeri e merci, invece, sono stati introdotti dalla Direttiva UE 15/2002, recepita solo a fine 2007 nella legislazione italiana con il D. Lgs. 234. I contenuti delle disposizioni di legge, l'ambito di applicabilità nel nuovo CCNL della Mobilità e le possibili modalità di attuazione contrattuale sono già stati oggetto di risposta al quesito n. 3 della sessione del 13 marzo scorso. Sia chiaro, però, che una volta definite contrattualmente, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva previsto dal D.Lgs 234/2007, le modalità di applicazione della Direttiva UE 15/2002, i limiti normati nel CCNL e nella contrattazione collettiva aziendale si riferiranno agli aspetti normativi e retributivi di competenza contrattuale, mentre i limiti della Direttiva, come attuati dal D.Lgs, saranno riferiti all'orario di lavoro ai fini della sicurezza stradale. Saranno, cioè, certamente superiori dei limiti di lavoro ordinario previsti dal CCNL, delimiteranno le possibili prestazioni straordinarie e risulteranno, a loro volta, inderogabili in quanto riferiti, come già da tempo avviene per guida e riposo, alla sicurezza stradale. |
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(10) D. Salve a tutti. Trovo interessante come avete riorganizzato questa
iniziativa. Complimenti e buon lavoro. R. Grazie. Dopo i primi tre appuntamenti sperimentali di marzo ci è parso utile sperimentare nei tre appuntamenti programmati in aprile (oggi, il 17 e il 24) una modalità di raccolta dei quesiti su una fascia oraria più ampia, che abbiamo portato a 24 ore. Vedremo come andrà... siamo ancora in fase sperimentale. |
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(9) D. Leggo nella piattaforma un lungo elenco di tipologie di rapporto di
lavoro precario da inserire nel nuovo CCNL. Poco prima, invece, la
piattaforma afferma che deve essere prioritario il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. C'é contraddizione ed ambiguità tra le due
affermazioni. Ma il lavoro precario non va combattuto? Ciao R. Sì e su più livelli di intervento. Per quanto riguarda il livello proprio della contrattazione collettiva, occorre tenere presente il fatto che le due attuali discipline contrattuali (TPL e Attività Ferroviarie) che devono confluire nel nuovo CCNL hanno già importanti e ben strutturate norme in tema di mercato del lavoro. Le tipologie elencate in piattaforma, nell'ambito del cap. III, sono quelle già previste contrattualmente da tali norme e ciò che si propone è la loro unificazione ed armonizzazione. Oltre a circoscrivere numericamente le tipologie di rapporto di impiego "atipiche" (diverse, cioè, da quella a tempo indeterminato) ammesse nella nuova area contrattuale, la piattaforma propone una stringente ed articolata regolazione di ognuna di esse, allo scopo di limitarne l'utilizzazione a causali ben definite, ovvero escluderne completamente alcune in lavorazioni connesse con la sicurezza dell'esercizio o effettuate in punti del ciclo produttivo sensibili per la sicurezza del lavoro. Utile, infine, è ricordare che uno dei due slogan dell'Assemblea Nazionale del 21 febbraio scorso, che ha approvato la piattaforma, è: "lavoro non precario e di qualità per i giovani". |
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(8) D. Lavoro da quasi tre anni in un'azienda del TPL. Di frequente
l'azienda mi utilizza in servizi turistici, mentre la mia utilizzazione
normale sarebbe in servizi extraurbani di linea. E' normale? Quale
normativa si applica nel caso, come il mio, di utilizzazione promiscua?
Cosa cambia con le nuove norme di legge? R. Cosa cambia è già descritto nella risposta al quesito n. 3 della sessione del 13 marzo. Per quanto riguarda, invece, la regolarità o meno dell'utilizzazione promiscua, essa è consentita, sulla base delle vigenti norme contrattuali, di eventuali accordi integrativi definiti in sede aziendale e nel rispetto dei tempi di guida e di riposo imposti dall'11 aprile 2007 dal Regolamento UE 561/2006 e validi per l'autotrasporto non di linea di persone e per l'autotrasporto persone di linea per percorrenze superiori ai 50 Km. Per verificare meglio la corretta attuazione di queste norme anche nel tuo caso è comunque utile rivolgersi al rappresentante Filt-Cgil nella tua azienda, oppure alla struttura Filt-Cgil del tuo territorio. |
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(7) D. Sono un capostazione di RFI, DCM Firenze. Nella piattaforma per il
nuovo contratto non ho trovato la sezione contrattuale dedicata al mio
lavoro e nemmeno qualche specifico riferimento nel resto delle proposte
sindacali. Perché? non vi sembra che il nostro è uno dei lavori più
importanti in ferrovia? R. Esattamente come nell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie, molte attività non necessitano di norme specifiche in quanto i diversi aspetti che regolano, nel suo complesso, il rapporto di lavoro, trovano una compiuta ed esaustiva disciplina nella parte comune del CCNL. Nel caso della piattaforma per il nuovo CCNL, le 4 sezioni contrattuali specifiche contengono le norme particolari ad esse rinviate dalla parte comune del CCNL, come già descritto, per esempio, nelle risposte ai quesiti n. 9 e n. 10 della sessione del 13 marzo scorso. |
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(6) D. Non trovo nella piattaforma sindacale alcun riferimento all'agente
solo. Come mai? R. Probabilmente ti riferisci all'agente "solo" addetto alla condotta dei treni senza essere coadiuvato in cabina di guida da altro agente opportunamente abilitato. Si tratta di una vicenda che attualmente coinvolge diversi livelli decisionali (Ministero dei Trasporti, Gestore Infrastruttura, ecc.) e che solo successivamente, in attuazione delle decisioni che saranno deliberate, riguarderà anche le imprese ferroviarie. Nella fase attuale, il Sindacato sta tentando di intervenire sui livelli decisionali, con i quali si sono svolte diverse riunioni, risultate, tutto sommato, ancora di esito incerto e contraddittorio. Inoltre, è in corso con Trenitalia un confronto sulle innovazioni tecnologiche, nell'ambito del quale potrebbe eventualmente collocarsi anche uno specifico confronto riguardante il modulo di condotta che la Società del Gruppo FS potrebbe adottare in diverse tipologie di servizi. Attualmente, comunque, anche questo confronto non sembra produrre, né delineare alcun fatto significativo. Si tratta, come noto, di una partita estremamente delicata e particolarmente complessa che, a nostro parere, dovrebbe trovare opportuna collocazione nell'ambito delle prossime definizioni contrattuali. Ovviamente, tale collocazione potrebbe determinarsi nel caso in cui dovessero maturare, nel corso del negoziato contrattuale, concrete novità da parte dei livelli decisionali appena citati. |
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(5) D. Salve sono un autoferrotranviere. Nella mia azienda non è stata
ancora attuata la riduzione dell'orario settimanale prevista dall'ultimo
Contratto nazionale del 2004. Ho visto che la piattaforma per il rinnovo
contrattuale richiama situazioni come quella della nostra azienda ma non
ho capito bene cosa si propone. R. L'argomento è trattato dalla piattaforma nella parte "durata e limiti" del cap. V (orario di lavoro), prevedendo tre aspetti. Il primo, individua in 38 ore settimanali l'orario ordinario, allineando così il limite del CCNL del TPL a quello attualmente già previsto nel CCNL delle Attività Ferroviarie e fissando un obiettivo temporale (primo biennio contrattuale, ovvero 31 dicembre 2009) per la realizzazione dell'allineamento. il secondo aspetto conferma la validità degli accordi e delle prassi aziendali che attualmente già prevedono, indipendentemente dal limite previsto dal CCNL (oggi, 39 ore, con l'integrazione in riduzione introdotta dall'art. 6 dell'accordo di rinnovo del 14 dicembre 2004, per il TPL e 38 ore per le Attività Ferroviarie), limiti inferiori a 38 ore (come, per es., nel caso del Gruppo FS, dove l'orario ordinario è a 36 ore settimanali o a 34 per l'attività di manovra). Il terzo, proprio perché non ancora pienamente attuato in tutte le aziende del TPL (in particolare, in diverse tra quelle private aderenti ad Anav), pone infine la necessità di riformulare l'art. 6 dell'accordo del 14 dicembre 2004, col duplice obiettivo di realizzare forme di recupero della prestazione lavorativa che assicurino la riduzione di orario da 39 a 38 ore settimanali e di rendere comunque esigibile, superando le attuali possibili incertezze interpretative, tale riduzione di orario. |
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(4) D. Sono un capotreno della DTR Sicilia. Sono iscritto a un sindacato
diverso dalla Cgil. Qualche giorno fa un collega mi ha informato che sul
vostro sito c'era molto materiale sul nuovo Contratto e questo filo
diretto. Voglio complimentarmi. C'è tanto bisogno di informazione perché
c'è tanta confusione. Non potete fare una cosa simile anche per le cose
che succedono nelle FS? R. Ti ringraziamo per l'attenzione. Questo "filo diretto" è una delle iniziative intraprese dalla Filt-Cgil nelle ultime settimane. L'altra è un'agenzia "on line" di cui sono finora pubblicati i primi due numeri, disponibili in altra parte di questo sito. Entrambe le iniziative sono finalizzate a favorire lo sviluppo dell'informazione e del dibattito nella nuova area contrattuale proposta con la piattaforma del 21 febbraio. Si tratta, per entrambe, di una fase sperimentale per verificarne l'efficacia e le possibilità di miglioramento. Il "filo diretto" risulta per noi già piuttosto impegnativo con le modalità adottate finora, ma non escludiamo la possibilità di potenziarlo ed ampliarne il campo di azione. L'agenzia, invece, già dai prossimi numeri inizierà a toccare temi settoriali e aziendali e si aprirà a contributi di strutture sindacali territoriali. Infine, stiamo pensando ad un'ulteriore iniziativa mirata a favorire un'informazione sintetica e tempestiva sugli sviluppi della vertenza contrattuale. |
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(3) D.
Salve, volevo chiedere gentilmente se sarà prevista, così come già oggi
prevedono contratti di altri settori (bancario, assicurativo, ecc.), la
possibilità di richiedere l'anticipo del TFR maturato in Azienda anche per
motivi diversi da quelli attualmente riportati (ad es. acquisto auto,
estinzione o riduzione capitale mutuo fondiario per acquisto prima casa,
ecc). R. Il trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento "differito" (con erogazione, cioè, successiva alla data di maturazione) della retribuzione del lavoratore di cui il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonamento e rivalutazione, nonchè di gestione e facoltà di possibile utilizzazione, secondo quanto previsto dalla relativa legislazione. E', cioè, schematizzando sommariamente, una quota economica di "proprietà" del lavoratore che, però, resta completamente in dotazione all'azienda in costanza del rapporto di lavoro, ovvero, nei casi previsti dalla legge e, in attuazione di questa, dalla contrattazione collettiva, può essere parzialmente tornata al lavoratore durante il rapporto di lavoro. Trattandosi di somme che, di fatto, sono in dotazione all'azienda, la contrattazione collettiva che ha la facoltà di definire casistiche e modalità di anticipazione del TFR più ampie di quelle minime previste dalla legge (cioè, obbligatorie per l'azienda in ogni caso) è quella di livello aziendale. Già oggi, peraltro, in gran parte delle aziende ricomprese nel campo di applicazione degli attualmente due distinti CCNL che formeranno il nuovo CCNL unico, la materia è regolata da accordi di secondo livello che vanno ben oltre le condizioni minime previste dalla legge. Questo, naturalmente, non esclude la possibilità di conseguire nella contrattazione aziendale ulteriori avanzamenti, anche sulle casistiche da te ipotizzate. D'altra parte è utile precisare che anche per altri CCNL, oltre a quelli da te citati, la regolazione operativa del tema viene sempre e comunque rinviata, per le ragioni descritte, alla contrattazione aziendale, per cui l'eventuale elencazione di casistiche e modalità ulteriori previste dal CCNL rispetto a quelle di legge può rappresentare un orientamento e/o delle priorità che vengono comunque affidate, per l'attuazione, alla sede di contrattazione di secondo livello. |
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(2)
D. Dopo l'accordo del 24/01/2008 tra OO.SS. e Agens vorrei chiedere a chi
spetta l' "Una tantum" dell'anno 2007 per la vacanza contrattuale e i
premi di risultato per gli anni 2005 e 2006? Visti i grandi pensionamenti
avvenuti entro il 31/12/2007 possono interessare diversi ex lavoratori. Ad esempio: un lavoratore in pensione a far data dal 01/01/2008 e perciò ultimo giorno lavorativo il 31/12/2007 cosa e quanto gli spetta? Tutte e due le somme (una tantum e premi di risultato) oppure...? Vi saluto R. Attenzione, si tratta di due distinti accordi sottoscritti lo stesso giorno. Il primo, con Agens, è l'accordo che proroga di un anno (dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) la validità normativa ed economica del CCNL delle Attività Ferroviarie e, in tale ambito, regola importi e modalità di erogazione dell'"una tantum". Il secondo, invece, sottoscritto con il Gruppo FS, riguarda alcune pendenze economiche pregresse derivanti dalla contrattazione aziendale e, in tale ambito, regola importi e modalità di erogazione dei Premi di Risultato (PdR) relativi, rispettivamente, all'anno 2005 e all'anno 2006. Il primo accordo prevede che la "una tantum" spetta al personale delle aziende in cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie che risulti in forza all'1 gennaio 2008, per cui nel caso da te proposto, che vede nel 31 dicembre 2007 l'ultimo giorno in cui il rapporto di lavoro è attivo, non spetta nulla. Il secondo accordo prevede invece, relativamente ai PdR 2005 e 2006, l'esclusione dall'erogazione degli importi previsti del personale che, nel biennio considerato (1 gennaio 2005-31 dicembre 2006), sia cessato dal servizio presso società del Gruppo FS attraverso la sottoscrizione di verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro depositato presso le sedi previste dalla legge per la validità di accordi individuali di questo tipo. Pertanto, nel caso da te proposto, spetta al lavoratore l'intero importo dei PdR del 2005 e del 2006 previsto dall'accordo solo nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro, decorsa dall'1 gennaio 2008, non abbia avuto luogo con la modalità particolare descritta al capoverso precedente. |
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(1)
D. Per quanto riguarda l’aumento previsto nel prossimo contratto di 150
euro medi mensili, i lavoratori FS hanno paura che per adeguare i livelli
contrattuali a quelli degli autoferrotranvieri, si vada ad un livellamento
al ribasso dell’aumento per i ferrovieri. Si può spiegare meglio come
funzionerà? Soprattutto, perché i ferrovieri non devono temere di essere
penalizzati da questo contratto unico? R. Intanto, perché la piattaforma dichiara esplicitamente, in più parti, (per es., nelle norme transitorie descritte alla fine del cap. IV, dedicato al nuovo sistema unico di classificazione ed inquadramento professionale), l’adozione di una “clausola di non regresso” sui trattamenti retributivi in essere, sia diretti che differiti e compresi i connessi aspetti previdenziali e assicurativi. Poi, perché questo timore era presente, come si ricorderà, anche in occasione della nascita, nel 2003, del CCNL delle Attività Ferroviarie e i fatti, molto più delle parole, sono lì a dimostrare la validità delle soluzioni contrattuali adottate. Infine, perché, per esempio, nel CCNL delle Attività Ferroviarie hanno trovato idonea e soddisfacente collocazione i lavoratori dei servizi complementari e di supporto connessi al trasporto ferroviario che certamente, nel 2005, all’atto delle confluenze, provenivano da trattamenti contrattuali medi ben inferiori a quelli mediamente applicati ai dipendenti FS e agli autoferrotranvieri, eppure l’operazione contrattuale di unificazione è stata possibile. D’altra parte, va sottolineato il fatto che la piattaforma prevede l’applicazione degli aumenti riferiti al primo biennio economico del nuovo CCNL (appunto, i 150 euro medi) sui diversi sistemi parametrali attualmente vigenti nei due distinti CCNL, per le ragioni già descritte nelle risposte alle domande n. 2 e n. 15 della sessione del 13 marzo. Infine, un’attenta analisi dei livelli contrattuali attualmente applicati nei due distinti CCNL, che qui non è possibile sviluppare, dimostra un sostanziale allineamento dei trattamenti fondamentali, considerando anche il fatto che la piattaforma prevede, nel nuovo CCNL, il conglobamento nei minimi retributivi parametrali della ex indennità di contingenza, operazione già fatta nel 2003 per le attività ferroviarie, ma non ancora effettuata per il TPL. |