6 marzo 2008
 

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(4) D. Sono un operaio delle FS. L’accordo di gennaio con 54 euro di aumento è stata una delusione. Non si arriva più alla fine del mese!!!!

R. L’accordo al quale ti riferisci (24 gennaio 2008) riguarda il solo anno 2007.
Ovviamente, può essere considerato più o meno soddisfacente (anche se va valutato rispetto alla richiesta originaria e al periodo di riferimento), ma sia chiaro: riguarda la copertura del solo anno 2007, per cui a quell’accordo va affiancata la richiesta avanzata per il nuovo CCNL che, per il biennio 2008-2009, è pari a 150 euro medi (parametro E).
Tale richiesta (come già spiegato nella risposta alla domanda n. 1 è al netto dell’aumento già applicato per effetto dell’accordo del 24 gennaio scorso.
L’accordo del 24 gennaio è servito a prorogare di un anno la scadenza economica e normativa del CCNL delle Attività Ferroviarie, allineandola a quella originaria del CCNL del TPL (31 dicembre 2007) e consentendo così la presentazione della piattaforma per il nuovo CCNL unico nel quale confluiscono quelle due, oggi distinte, discipline contrattuali.

(3) D. La piattaforma sindacale propone l’orario a 38 ore settimanali. Nella mia azienda l’orario è a 36 ore. Che succede con il nuovo Contratto?

R. In base alla proposta sindacale, nulla. Nella tua azienda (che probabilmente appartiene al Gruppo FS), infatti, l’orario ordinario settimanale è fissato a 36 ore da un accordo aziendale. La piattaforma (cap. V – Orario di lavoro) prevede esplicitamente che in base al nuovo CCNL restano confermati tutti gli accordi e le prassi aziendali che attualmente fissano e disciplinano limiti inferiori alle 38 ore settimanali ordinarie.

(2) D. Non si riesce più a scioperare con questa legge. Noi siamo obbligati a garantire i servizi minimi, mentre altre categorie (vedi tassisti e camionisti) possono scioperare come vogliono, creano gran casino e nessuno gli dice niente !.....

R. L’argomento è complesso e una risposta completa sarebbe lunga. Rispondendo in modo molto schematico, si può dire che molte delle difficoltà che oggi, in Italia, si incontrano nell’esercitare in modo sufficientemente  efficace il diritto di sciopero sono molto parzialmente dovute alla legge (146/1990 e 83/2000) e quasi completamente dovute all’azione della Commissione di Garanzia.
Infatti, a partire dal 2001, la Commissione di Garanzia ha interpretato in modo progressivamente sempre più “invasivo” le nuove prerogative offertele dalla L. 83, con il risultato  che, in pratica, alla crescente conflittualità determinata dal degrado generalizzato della qualità delle relazioni sindacali nelle aziende dei trasporti l’unica risposta data è stata quella di incanalare unilateralmente le condizioni di esercizio dello sciopero.
Partendo da questa analisi della situazione, la piattaforma rilancia la necessità, in primo luogo, di ripristinare per via contrattuale condizioni concordate di esercizio dello sciopero che superino le provvisorie regolamentazioni imposte dalla Commissione di Garanzia (dal 2001 presenti nel TPL e nell’indotto ferroviario), nonché riportare a procedure condivise, dove ciò non sia (come è il caso di diverse aziende TPL, di numerose situazioni negli appalti ferroviarie e come è orami, di fatto, in Trenitalia e in RFI),  la definizione a livello aziendale dei servizi minimi di garantire e dei relativi quantitativi di personale da esentare dallo sciopero attraverso le “comandate” in servizio.
Inoltre, la piattaforma prevede una complessiva revisione delle norme sullo sciopero nei settori rientranti nel nuovo CCNL, allo scopo di renderle coerenti con la  nuova area contrattuale proposta. Su questo ultimo  punto, le Organizzazioni Sindacali un’apposita audizione alla Commissione di Garanzia.

(1) D. Sono un dipendente di RFI e vorrei chiarire se l’aumento concordato nell’accordo di gennaio è compreso nell’aumento di 150 euro previsto dalla piattaforma o no.

R. No. L’aumento di 55 euro medi concordato con Agens sotto forma di EDR il 24 gennaio scorso, nell’accordo che ha prorogato al 31 dicembre 2007 la durata del CNNL delle Attività Ferroviarie, non comprende l’aumento di 150 euro medi richiesto nella piattaforma per il nuovo CCNL.
In piattaforma, infatti, è precisato che l’importo dell’EDR adottato con l’accordo del 24 gennaio 2008 è considerato incluso nel valore parametrale sul quale andrà applicato, riparametrato, l’aumento richiesto.