|
(15)
D. Salve scrivo da Firenze. Il nuovo contratto assolverà all’esigenza di unificare i due contratti
delle categorie dei trasporti relativi al TPL e alle attività ferroviarie.
In ragione della forte disomogeneità fra i due settori (esempio:
macchinista EUROSTAR - autista ATAF) come si riuscirà con il contratto
unico ad assolvere alle diverse esigenze di mestieri così diversi?
R. In Italia, tutti i grandi CCNL, in tutti i settori (industria,
commercio, servizi), contengono filiere produttive, modelli organizzativi
e del lavoro e figure professionali notevolmente diversi tra loro. Ognuno
di questi CCNL, che rimangono strumenti indispensabili di tutela, sono
opportunamente articolati per realizzare contestualmente le condizioni di
unità del mondo del lavoro a cui si applicano ed il riconoscimento delle
diversità, anche notevoli, con cui il lavoro si svolge in ogni area
contrattuale nazionale.
Nel nostro caso, riteniamo che le 4 sezioni contrattuali specifiche
proposte in piattaforma, i cui contenuti sono descritti nelle risposte
alle domande n. 9 e n. 10 della sessione precedente (13 marzo), possano
dare le necessarie risposte normative e retributive ad ognuna delle
altrettante attività settoriali caratteristiche individuate, sulla base
dei rinvii che la parte contrattuale comune disciplinerà.
Quanto normato in queste 4 sezioni contrattuali specifiche sarà quindi, a
tutti gli effetti, norma contrattuale collettiva nazionale.
D’altra parte, il vostro esempio è talmente corretto che la stessa
piattaforma sindacale prevede la collocazione del macchinista “Eurostar”
in una sezione contrattuale specifica diversa da quella in cui si
collocherà l’autista ATAF… |
|
(14) D. La cronaca ha portato all’ordine del giorno il tema della
sicurezza sui luoghi di lavoro, nella bozza di contratto che state
preparando non viene menzionato alcun intervento per migliorare la
sicurezza. Per quale motivo questa scelta? Non vi sembra un errore
strategico non inserire la sicurezza all’interno della bozza di contratto?
R. Sarebbe stato un grave errore se non l’avessimo fatto!
Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, invece, la piattaforma sindacale
avanza proposte importanti nel capitolo II, dedicato alla disciplina del
sistema delle relazioni industriali, mentre, anche in collegamento con
queste tematiche, si motivano le norme particolarmente restrittive che la
piattaforma propone di definire nel nuovo CCNL relativamente ad altri
capitoli (appalti e subentro di azienda, mercato del lavoro, svolgimento
del rapporto di lavoro, orario, ecc.)
In particolare, va sottolineata la proposta relativa alla costituzione del
“RLS di sito”, approfondita nella risposta alla domanda n. 11 della
sessione del 13 marzo.
Infine, è probabilmente necessario ricordare che una delle due “parole
d’ordine” dell’Assemblea Nazionale del 21 febbraio era: “tutela del
reddito, dell’occupazione, della sicurezza sul lavoro”. |
|
(13) D. Noi degli appalti ferroviari abbiamo avuto in ritardo l'aumento
dell'accordo di gennaio.
Non siamo entrati anche noi nelle attività ferroviarie? Si diceva che
l'applicazione dell'accordo di gennaio anche a noi era legato alla
trattativa nazionale in corso con le aziende. E' vero? Perché? Ci considerate poco...
R. Non è vero. La trattativa nazionale con Fise e Ancp (associazioni datoriali
delle imprese degli appalti ferroviari) sulla qualità dei servizi,
conclusa la sera del 3 marzo, non ha mai avuto, per la Fllt-Cgil, alcun
legame con il diritto dei lavoratori del settore all’applicazione
dell’accordo del 24 gennaio 2008sulla proroga per l'anno 2007 del CCNL delle
Attività Ferroviarie (vedi anche risposta alla domanda n. 4 della sessione
dello scorso 6 marzo).
Questo è il motivo per il quale fin dalla firma di quell'accordo
(sottoscritto da Agens, ma non da Fise e Ancp) la Filt-Cgil ha respinto
fermamente ogni tentativo di instaurare un legame tra le due questioni:
per quanto ci riguarda, quell’accordo non ha né ha mai avuto alcun
elemento specifico da rinegoziare per il settore degli appalti ferroviari,
per cui era comunque da applicare integralmente, comprese le decorrenze e le
misure economiche già previste, sia per gli aumenti tabellari che per
l'una tantum, in quanto, come anche tu affermi, si trattava a tutti gli
effetti di attuare un diritto maturato, indistintamente, da tutti i
lavoratori ricompresi nel CCNL delle Attività Ferroviarie.
Per quanto ci risulta, seppure con qualche disomogeneità, così è stato a
partire dalle retribuzioni di febbraio, poste in pagamento dallo scorso 10
marzo.
L'accordo nazionale del 3 marzo riguarda invece gli interventi necessari
per innalzare i parametri della qualità dei servizi forniti, secondo una
proposta presentata dalle due associazioni datoriali su tre direttrici:
nuovi interventi; formazione, meccanizzazione e nuovi prodotti;
organizzazione del lavoro.
Su quest'ultimo punto, le imprese dovranno concordare gli interventi con
le strutture sindacali territoriali. |
|
(12) D. Sono un autoferrotranviere iscritto alla Cgil. Ho partecipato
alla nostra riunione nazionale di Chianciano del 4-5 dicembre convocata
per discutere del contratto unico tra autoferro e attività ferroviarie. In
quell’occasione, mi sono convinto dell'utilità di una cosa di questo tipo
e spero che si possa fare senza lasciare i diritti acquisiti per strada.
Poi per ragioni di lavoro non ho potuto partecipare alla riunione
successiva che la Filt-Cgil ha fatto il 14-15 febbraio, ma c'ero
all'Assemblea del 21 febbraio e sono venuto via contento. Confidiamo molto
in voi non ci deludete. Andiamo avanti con coraggio. Saluti
R. Grazie. L’obiettivo politico-sindacale del nuovo CCNL unico è
esattamente quello di stare nelle profonde trasformazioni in corso e
determinare, nell'evolversi di tali trasformazioni, un quadro di tutele
del lavoro migliori e più efficaci di quelle attuali. Certo, si tratterà
di conquistarcele con proposte coerenti e, se necessario, con una forte
mobilitazione.
Come si afferma nella relazione introduttiva all’Assemblea Nazionale dello
scorso 21 febbraio: "a chi sostiene un mercato senza regole, opponiamo la
convinta rivendicazione delle clausole sociali e del nuovo Contratto; a
chi vuole fare impresa sulle differenze di trattamento contrattuale dei
lavoratori, nelle nuove aziende e nei subentri di gara, diciamo che la
concorrenza che si vuole sviluppare nel trasporto locale, in quello
ferroviaria e nei connessi servizi non si può fare sulle condizioni di
lavoro”.
|
|
(11)
D. Sin dal 1999 il sindacato più volte ha avanzato la richiesta di
istituire la così detta “clausola sociale”. In ragione del fatto che le
liberalizzazioni sono previste , con maggiori o minori accentuazioni, da
tutti gli schieramenti politici, quale prospettiva si apre tra
“liberalizzazioni selvagge “ e ” liberalizzazioni regolate”?
R. Dal 1999, come dici, nel settore ferroviario. Prima, nella portualità
(1994) e, successivamente, nel TPL (1997) e nelle attività aeroportuali
(1999) e negli altri segmenti del settore trasporti via via interessati,
nel corso dell’ultimo quindicennio, da processi di liberalizzazione.
Sempre, pur nelle diverse specificità dei singoli segmenti, sostenendo un
doppio livello di intervento per l’affermazione della “clausola sociale”:
uno, di carattere legislativo, sul quadro di regolazione di ognuno di
questi processi; l’altro, di carattere negoziale, con l’ampliamento dei
campi di applicazione dei Contratti nazionali, sempre più di settore
invece che aziendali, e con il rafforzamento delle tutele in tutti i vari
casi possibili di cambio di azienda concessionaria o affidataria di un
determinato servizio. Questa strategia ha registrato importanti risultati
sul piano contrattuale, ma grandi difficoltà nel governo dei processi;
l’intervento legislativo degli ultimi anni, in particolare dal 2001 in
poi, non soltanto è stato inadeguato sul tema “clausola sociale”, ma, più
complessivamente, sui temi della programmazione pubblica e dell’interesse
generale del Paese.
D’altra parte, quanto convenuto con il Governo il 23 gennaio scorso era
di fondamentale importanza ed avrebbe potuto davvero rappresentare,
finalmente, una svolta: la prematura interruzione della legislatura
rischia adesso di frustrare quel risultato. Comunque, indipendentemente
dal nuovo quadro politico che scaturirà dalle elezioni, da lì sarà utile
che il Sindacato riparta.
Cosa intendiamo per “clausola sociale” è schematicamente descritto nella
risposta alla domanda n. 8 della sessione del 13 marzo. |
|
(10) D. Sono un autoferrotranviere di spoleto provincia di perugia.
Sono un vostro iscritto da sette anni e sono con voi. aiutateci a
garantire i nostri posti di lavoro grazie R. Grazie a te per il
contributo.
|
|
(9). D. Sono in
contatto con tre colleghi che in questo momento stanno seguendo tutto sul
loro computer. L’altra volta ho inviato un quesito e siamo rimasti
sorpresi per la tempestività della risposta, che era anche soddisfacente.
L’iniziativa ci piace. Parteciperò ancora e avviso altri colleghi. Ciao.
R. Ciao a te e grazie. Stiamo
provando a fare del nostro meglio e speriamo che si... capisca. Anche per
noi, in fondo, si tratta di una prova... |
|
(8) D. Che tempi si prevedono per la trattativa? E' già iniziata?
R. Non ancora. Il 22 febbraio,
immediatamente dopo l’Assemblea Nazionale, la piattaforma approvata è
stata inviata, congiuntamente alla formale richiesta di avvio del
negoziato, alle 6 associazioni datoriali firmatarie degli attuali due CCNL
scaduti (Agens, Ancp e Fise per le Attività Ferroviarie; Anav e Asstra per
il TPL; Confetra per il trasporto merci) e alle 8 imprese ferroviarie, attualmente titolari di certificato
di sicurezza, non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza datoriale.
Attraverso le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, inoltre, la piattaforma è
stata inviata anche a Confindustria (a cui aderiscono Agens, Anav, Fise e Confetra) e a Confservizi (a cui aderisce Asstra).
La richiesta di attivazione della trattativa è stata poi ribadita da parte
sindacale alle stesse associazioni datoriali il 18 marzo. E proprio oggi,
20 marzo, si è resa necessaria una ulteriore sollecitazione sindacale
specificamente indirizzata ad Asstra ed Anav.
D'altra parte - anche, ma non solo, per l'articolata composizione delle
controparti - il negoziato si annuncia affatto semplice.
Intanto, in questa prima fase della vertenza, è decisivo far crescere
informazione, consapevolezza e convinzione tra le lavoratrici e i
lavoratori di questo nuovo settore contrattuale.
|
(7) D. Sono
un lavoratore degli appalti FS, l’impresa da cui dipendo utilizza il CCNL
delle Attività Ferroviarie.
Ogni volta che si devono applicare delle indennità, come per esempio
quella per lavorazioni disagiate, l’azienda ci dice che ci sono delle
difficoltà di interpretazione perché il nostro lavoro è diverso da quello
dei ferrovieri. Il nuovo contratto terrà conto di questo?
R. In effetti alcuni limiti derivanti
dall’applicazione precisa degli articoli del CCNL Attività Ferroviarie ci
sono.
Con l’accordo di confluenza del settore nelle attività ferroviarie del 19
novembre 2005 abbiamo già cercato di armonizzare le esigenze specifiche
del settore con le disposizioni contrattuali del CCNL delle Attività
Ferroviarie.
La piattaforma, Cap. VII e VIII, pone però le basi per poter superare
questi punti deboli. Infatti, il nuovo CCNL conterrà sia una regolazione
diretta per quanto di interesse generale, sia dei rinvii alle parti
specifiche(articolate in 4 sezioni contrattuali, di cui una, appunto,
dedicata proprio alle attività complementari e di supporto) di
disposizioni che regolano gli istituti retributivi accessori ed aspetti
particolari dell’organizzazione del lavoro. |
|
(6) D. Questo orario è scomodo e un solo giorno a settimana, per
un'ora, è poco.
R. E' vero, ma questa modalità ci serve anche per sperimentare la
nostra capacità di gestire l'iniziativa. Credici, già così è per noi piuttosto
impegnativa... |
|
(5) D. Lavoro nella ristorazione a
bordo treno e da un po’ di tempo l’azienda per cui lavoro applica il CCNL
delle Attività Ferroviarie. I nostri turni e il nostro lavoro sono diversi
da quelli degli altri lavoratori che lavorano a bordo treno. Cosa
succederà con il nuovo CCNL? R. Il cap. V della
piattaforma delinea alcuni principi che orienteranno le regole
contrattuali sull’orario di lavoro. Il CCNL conterrà, in materia, una
disciplina generale che definirà: l’orario ordinario settimanale e la sua
distribuzione, i regimi di flessibilità, l’orario giornaliero e le
tipologie dei turni di turni, riposo giornaliero e quello settimanale, il
lavoro notturno, i giorni festivi, le ferie, i permessi, ecc..
Vi saranno poi delle clausole di rinvio a parti specifiche (le sezioni
contrattuali descritte al cap. VIII della piattaforma) che comprenderanno
regole, coerenti con la disciplina generale, che terranno conto delle
complessità organizzative ed operative dei diversi segmenti dei cicli
produttivi (vedi anche risposte ai quesiti n. 9 e n. 10 della sessione del
13 marzo).
In particolare, la piattaforma prevede che le particolarità delle attività
di ristorazione ferroviaria siano collocate in un’apposita area inserita
nella sezione contrattuale dedicata ai servizi complementari e di
supporto. |
|
(4) D. Ho letto sul sito che oggi è l'ultimo appuntamento del "filodiretto".
Come mai? Mi sembrava una cosa interessante!
R. Abbiamo lanciato gli appuntamenti del 6, del 13 e del 20 marzo
per sperimentare l'iniziativa. Nei prossimi giorni ne valuteremo
l'esito e comunicheremo sul sito le modalità di proseguimento. Grazie
per il contributo. |
|
3) Salve, vorrei sapere se il nuovo CCNL
della mobilità verrà applicato anche alle società del Gruppo FS che
applicano attualmente un diverso CCNL, ad es. Grandistazioni e
Centostazioni che applicano il CCNL commercio.
R. Nella nuova area contrattuale deve
transitare tutto ciò che attualmente è ricompreso nel CCNL TPL e nelCCNL
Attività Ferroviarie.
Per ciò che attualmente non è ricompreso o lo è parzialmente, si tratterà
di verificare la prevalenza di attività dell'azienda e/o dell'area
produttiva considerata, come viene compiutamente descritto nella risposta
al quesito precedente della sessione odierna. |
|
(2) D. Sono un
capotecnico di RFI della DCI Napoli. Ho letto che la piattaforma per il
contratto affronta finalmente il problema degli appalti della
manutenzione a ditte esterne. Era ora, perché spesso in queste ditte si
lavora in condizioni operative e di sicurezza troppo scarse.
R. Attenzione, serve una
precisazione.
Il campo di applicazione di un qualsiasi CCNL, per quanto oggetto di
negoziato tra le parti, deve comunque fare riferimento alla cosiddetta
"prevalenza dell'attività" svolta da una determinata azienda e dalle
reciproche titolarità negoziali e di rappresentanza delle parti collettive
contraenti l'accordo contrattuale.
La piattaforma per il nuovo CCNL, pertanto, non prevede, né potrebbe
prevedere, l'inclusione diretta ed automatica nel suo campo di
applicazione di tutte le attività in appalto, bensì di quelle (che
sono comunque tante) svolte da ditte appaltatrici la cui attività
prevalente sia operata per conto di imprese ricomprese nel campo di
applicazione contrattuale, ovvero svolta da aziende la cui proprietà sia controllata o
partecipata da queste stesse imprese, come descritto in piattaforma negli
ultimi due alinea del paragrafo dedicato, appunto, al campo di
applicazione, nel cap. I e come anche precisato, per es., nelle risposte
ai quesiti n. 6 e n. 7 della sessione dello scorso 13 marzo.
Per quanto riguarda, invece, le condizioni operative e di sicurezza dei
lavori in appalto, è utile evidenziare che già l’attuale CCNL delle
Attività Ferroviarie disciplina all'art. 11 le responsabilità del
committente nei confronti delle ditte appaltatrici (prevedendo norme più
impegnative di quelle vigenti per via legislativa ad inizio 2003, quando
quel CCNL fu stipulato), mentre la piattaforma per il nuovo CCNL sviluppa
ulteriormente il problema e, tra l'altro, pone la necessità di adeguare la
disciplina contrattuale di settore in attuazione delle novità legislative
sugli appalti introdotte dal Parlamento dalla seconda metà del 2006 ad
oggi.
Infine, una considerazione: il settore delle costruzioni, nel quale si
collocano gran parte degli appalti di RFI nella manutenzione, è quello
maggiormente interessato agli incidenti sul lavoro.
Nonostante "solenni" annunci, di solito svolti immediatamente dopo un incidente,
accade ben poco di concreto, e questo purtroppo riguarda spesso anche FS
nella veste di committente, come dimostra ancora l'incidente mortale dello
scorso 6 marzo tra le stazioni di Milano Certosa e Rho della linea
Milano-Torino. |
(1) D. Nella piattaforma sindacale relativa al CCNL della mobilità, non
si riscontra alcun capitolo rispetto alla tematica della Carta di
Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) del trasporto persone.
Riteniamo che nella discussione che si aprirà con le controparti in
merito, sia necessario inserire tale questione, approfondendo l'aspetto su
chi debba gravare l'onere dei costi necessari al rinnovo del C.Q.C. dal
momento che la stessa serve esclusivamente per la conduzione dei mezzi di
trasporto.
A tale riguardo riteniamo utile anche “sdoppiare" la patente di lavoro da
quella per la conduzione del proprio autoveicolo.
Così facendo si risolverebbe il problema di non poter guidare il proprio
automezzo in presenza di sospensione di patente per causa di servizio e
viceversa.
R. La prima parte del quesito
è di carattere contrattuale, la seconda è invece di carattere legislativo:
andiamo con ordine.
Gli aspetti contrattuali toccati dal quesito sono ricompresi, seppure in
modo schematico e necessariamente sintetico, nel Cap. VI della
piattaforma, relativo alla disciplina dello svolgimento del rapporto di
lavoro.
La C.Q.C. è stata introdotta nella legislazione italiana (D.Lgs 286 del 21
novembre 2005, nonché decreto e circolare del Ministero dei Trasporti,
rispettivamente del 7 e del 27 marzo 2007), in attuazione di norme
comunitarie (Direttiva UE 59/2003), successivamente all'ultimo rinnovo
normativo del CCNL del TPL (sottoscritto il 14 dicembre 2004).
Siccome, come giustamente osservi, si tratta di un documento
indispensabile per la conduzione di mezzi adibiti al trasporto collettivo
di persone e requisito intrinseco delle figure professionali adibite a
tale attività (fino al punto che, con le attuali norme di legge, è
condizione indispensabile anche per il mantenimento, addirittura, del
rapporto di lavoro), il nuovo CCNL dovrà disciplinare il tema.
E' probabile che la soluzione contrattuale che sarà adottata risulti
analoga a quella che, dal 2004, disciplina la materia del recupero dei
punti della patente: i costi sono stati assunti dalle imprese attraverso
numerosi accordi aziendali, da allora sottoscritti sulla base del rinvio a
quel livello di contrattazione previsto dal CCNL (art. 10 accordo del 14
dicembre).
Certo, sappiamo bene che tale soluzione può risultare insoddisfacente in
tutti quei casi in cui la contrattazione aziendale non ha potuto o saputo
definire modalità eque e condivise per attribuire i costi alle aziende:
vedremo in che misura il nuovo CCNL riuscirà a rafforzare, anche su questo
aspetto, l'efficacia e l'esigibilità della contrattazione.
Per quanto riguarda, invece, la seconda parte del quesito, quello che
definisci "sdoppiamento” dei punti è già previsto.
Infatti, le disposizioni di legge ed amministrative appena citate
prevedono che dal prossimo 10 settembre - termine entro il quale la C.Q.C.
diventa obbligatoria per la guida dei mezzi adibiti all'autotrasporto di
persone (10 settembre 2009 per l'autotrasporto di merci) - il nuovo
documento venga dotato di un punteggio "proprio” (20 punti), la cui
eventuale sottrazione avrà luogo esclusivamente per violazioni commesse
alla guida di detti mezzi e nelle misure già previste dal codice della
strada per la patente "privata".
I punteggi in dotazione, rispettivamente, alla patente privata e alla
carta professionale non saranno tra loro cumulabili (a regime, 20 punti
per ognuno dei due). La gestione dei rispettivi punteggi avverrà
considerando tra loro “impermeabili” i due documenti, per cui eventuali
decurtazioni sull’uno non produrranno effetti sull’altro, come pure, al
contrario, il recupero di punti o il superamento di revisione dell’uno non
comporterà effetti sull’altro.
Nella gestione dei punti e della validità dei documenti, l’unica
differenza tra patente di guida personale e carta professionale consisterà
nel fatto che, per quest’ultima, l’eventuale azzeramento del punteggio
comporterà il superamento di un esame di revisione sull’intero programma e
secondo le modalità previste per il primo rilascio della carta stessa.
Poiché, infine, il possesso della C.Q.C. è giuridicamente “appoggiato” al
possesso di una patente di guida personale valida, il venire meno, per
qualsiasi motivo, di questa condizione comporta, di conseguenza, anche la
mancata validità della C.Q.C., ma non viceversa. |