16-17 aprile 2008
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(34) D. Sono un dipendente Trambus di Roma. Sull'ultimo numero
della rivista di Asstra ho letto un editoriale del Presidente
nettamente contrario al Contratto unico della mobilità. Cosa ne dite? R. Diciamo che il 21 novembre 2007, in sede governativa, anche il Presidente di Asstra ha sottoscritto l'accordo di cui riferiamo anche nella risposta al quesito n. 10 della sessione di oggi. I contenuti dell'editoriale del numero di marzo 2008 della rivista ci erano da tempo noti in quanto, come riportato a premessa dell'editoriale stesso, si tratta di un articolo ospitato il 28 febbraio da "Il Sole 24 ore". In altra parte di questo sito trovi comunque una nostra valutazione più dettagliata sulla posizione assunta da Asstra. Intanto, per questo motivo, è stato indetto lo sciopero nazionale di 4 ore per il prossimo 9 maggio. |
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(33) D. Vorrei una risposta chiara. Sono un apprendista di RFI alla DCI
Verona, dove lavoro da poco più di un anno. Ogni volta che c'è uno
sciopero i nostri capi ci dicono che se scioperiamo il nostro contratto
non sarà confermato alla fine dell'apprendistato. I sindacalisti di qui
dicono che non corriamo alcun rischio, ma noi siamo preoccupati e alcuni
di noi, alla fine, non scioperano. R. Anche gli apprendisti hanno, esattamente come tutti gli altri lavoratori dipendenti, il diritto di esercizio dello sciopero. Esattamente come per tutti gli altri dipendenti, tale diritto si esercita nell'ambito delle norme che lo disciplinano. Qualsiasi iniziativa, diretta o indiretta, intrapresa dal datore di lavoro per limitare l'esercizio di tale diritto è, esattamente come per tutti gli altri dipendenti, assolutamente illegittima. |
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(32) D. Mi ha detto un collega che ci sarebbe un ripensamento del
Sindacato sul nuovo contratto. E' vero? Vi saluto R. No, come dimostrano anche le risposte agli odierni quesiti n. 1 e n. 10. |
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(31) D. Salve a tutti. Sono socio di una cooperativa che ha un
sub-appalto di pulizie per conto di Mazzoni. Si applicherà anche a noi il
nuovo Contratto? R. Sì, esattamente come attualmente si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie che, appunto, confluirà nel nuovo CCNL unico e come è meglio spiegato nella risposta al quesito n. 6 della sessione del 13 marzo scorso. |
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(30) D. Ciao. Lavoro in un'azienda che fa manutenzione
rotabili in un impianto ferroviario per conto di Trenitalia. Rientriamo
anche noi nel nuovo Contratto unico? R. Abbiamo già risposto ad un quesito che ci pare analogo: il n. 2 della sessione del 20 marzo. Se ritieni utile un ulteriore approfondimento, invece, ci servirebbe qualche notizia in più sulle caratteristiche merceologiche della tua azienda, sul CCNL attualmente applicato e, possibilmente, sulla natura dell'appalto attualmente svolto per conto del committente Trenitalia. |
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(29) D. Che brutta sensazione, lunedì sera, seguendo i dati delle
elezioni!!! R. Sì, Bisognerà svolgere con ancora maggiore impegno, se possibile, l'attività sindacale (ndr - abbiamo pubblicato anche questo intervento. L'invito, però, nonostante tutto, è di ... rimanere al tema) |
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(28) D. Osservo l'andamento di questa iniziativa da oltre un mese.
Un paio di volte ho potuto anche seguirla in "diretta". Sta proprio
diventando una vera e propria miniera. Complimenti Ciao. R. Grazie. Effettivamente, l'energia che spendiamo ci sta dando anche qualche piccola soddisfazione. Anche i complimenti, se ci è consentito dirlo pubblicamente, danno energia. Ciao. |
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(27) D. Bene, andiamo avanti così. Sono iscritto alla Cgil da 10
anni e lavoro in Trenitalia, a Torino, da 6 anni. Sono sempre più convinto
che c'è sempre più bisogno di un sindacato come la Cgil. Ciao e buon
lavoro. R. Grazie, anche per ... l'entusiasmo. |
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(26) D. Sono quasi 4 mesi che è scaduto il Contratto e vi
presentate con sole 4 ore di sciopero? R. Sì, con le motivazioni descritte nelle risposte ai quesiti n. 1 e n. 9 di oggi. |
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(25) D. Buongiorno a tutti. Sono un autoferrotranviere iscritto
alla CGIL dal 2002, non appena assunto. Il risultato delle elezioni
mi preoccupa. La vedo nera. Che succederà adesso? R. Buongiorno. Non abbiamo la possibilità, qui, di proporre un'analisi politica del voto, né, al momento, pare possibile avanzare ipotesi. Certo, il nuovo quadro politico prodotto dal voto del 13-14 aprile sembra indebolire notevolmente l'ipotesi di ripresa dell'iniziativa nel campo della programmazione pubblica e, in tale ambito, nell'orientamento dei processi di liberalizzazione e di riassetto produttivo nei nostri settori nella direzione auspicata dal Sindacato. Per quanto riguarda invece, più specificatamente, la nostra vicenda contrattuale, in questa prima fase le sorti del negoziato sono esclusivamente nelle mani delle parti sociali, che peraltro fin dal 21 novembre scorso hanno sottoscritto un accordo per dare vita alla nuova area contrattuale unica. Lo sciopero nazionale del 9 maggio è stato dichiarato prima delle elezioni e il suo principale obiettivo rimane quello di muovere la situazione in questo senso. |
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(24) D. Lavoro in un'azienda di Milano che fa servizio scuolabus.
Si applicherà anche a noi il nuovo contratto? R. Dipende, intanto, da quale CCNL è attualmente applicato nella tua azienda. Se si tratta già del CCNL del TPL, la risposta è sì. Altrimenti, prevale il principio della "attività prevalente" della tua azienda (vedi anche risposta al quesito n. 2 della sessione del 20 marzo), per cui, di solito, nei casi di servizi di trasporto collettivo di persone di particolari categorie, non effettuato direttamente da aziende del TPL, viene applicato il CCNL dell'Autonoleggio. La piattaforma (Cap. I), nel definire il campo di applicazione del nuovo CCNL (2° alinea), tratta l'argomento prevedendo che siano ricompresi nel proprio ambito contrattuale tali servizi il cui affidamento e l'eventuale sub-affidamento avvengano con procedure ad evidenza pubblica, ovvero siano effettuati da imprese di TPL o da queste sub-affidati. Tale formulazione è finalizzata a dare applicazione del nuovo CCNL a questi servizi nel caso in cui risultino di una certa entità e nei casi in cui siano assegnati ad un'azienda la cui attività prevalente sia quella di TPL. Ovviamente, l'incertezza dei confini contrattuali fin qui descritta sarebbe definitivamente superata se si determinassero le condizioni per la confluenza nel nuovo CCNL anche del CCNL dell'Autonoleggio, ipotesi non proposta esplicitamente dalla piattaforma sindacale, ma nemmeno esclusa... |
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(23) D. Sono un ausiliario del traffico. Nella mia azienda si applica il
Contratto Nazionale del TPL ma so che non è così in tutta Italia. Perchè?
che cambia con il nuovo contratto? R. In occasione dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000, che rinnovò il CCNL del TPL per il quadriennio normativo 2000-2003, fu istituita l'area operativa "servizi ausiliari per la mobilità". Tale soluzione fu ideata per consentire la collocazione nel perimetro contrattuale del TPL delle nuove attività di gestione delle aree di sosta e parcheggio che si erano andate sviluppando nei principali centri urbani italiani a partire dalla seconda metà degli anni '90 e che, soprattutto dopo l'avvio del processo di riforma del trasporto locale (D.Lgs 422/1997), aveva direttamente coinvolto alcune aziende del TPL nell'ambito delle politiche locali della mobilità. Da parte nostra si è sempre sostenuto che la gestione integrata di trasporto e sosta sia un tassello fondamentale di un efficace governo della mobilità locale e conseguentemente, a sostegno di tale impostazione, si valutò utile inserire opportunamente le attività ausiliarie per la mobilità nell'ambito del CCNL del TPL. Nel corso degli anni, le amministrazioni locali hanno adottato le più disparate scelte in materia e, di conseguenza, queste attività sono state contrattualmente collocate in modo difforme. In generale, dove l'attività è gestita in modo integrato al trasporto si applica il CCNL del TPL; negli altri casi, in genere, no, oppure sì se, localmente, è prevalso questo orientamento contrattuale. Essendo tuttora valide, per il Sindacato, le ragioni che portarono alla soluzione contrattuale individuata nel 2000, nella piattaforma per il nuovo CCNL unico la proposta è stata ribadita, prevedendo, addirittura, un'apposita area nella relativa sezione contrattuale specifica (Cap. VIII): puntiamo, quindi, a consolidare questa scelta e ad ampliarne l'applicazione. |
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(22) D. Sono un macchinista di RTC. Tempo fa ho letto su un
volantino del sindacato che sarebbe
diventato obbligatorio il contratto delle attività ferroviarie per tutte
le imprese ferroviarie. Nella mia azienda non è ancora successo niente,
come mai? R. Sarebbe necessaria una risposta articolata che ricostruisca una serie di passaggi. Comunque, la norma di legge da te citata, frutto di un accordo Governo-Sindacati dello scorso luglio, seppure avversata da molti (e, tra questi, anche dall'Amministratore Delegato della tua azienda), era stata presentata in Parlamento dal Governo con un apposito emendamento al cosiddetto "Bersani-ter" sulle liberalizzazioni, provvedimento il cui esame era iniziato a novembre al Senato. L'interruzione dei lavori parlamentari conseguente allo scioglimento delle Camere ha provocato il blocco della discussione. La nuova legislatura, dopo le elezioni, ripartirà da zero: ne riparleremo... Va però tenuto presente che all'intervento legislativo si affianca, parallelamente, l'iniziativa contrattuale e, in questo senso, può essere utile consultare la risposta che abbiamo dato, per es., ai quesiti n. 8 della sessione del 13 marzo e n. 2 della sessione del 20 marzo. Per quanto riguarda, infine, il caso specifico di RTC, l'azienda ha più volte dichiarato negli anni scorsi la disponibilità ad intavolare a livello nazionale un confronto sindacale per dare applicazione al CCNL delle Attività Ferroviarie ma, alla prova dei fatti, tale dichiarazione si è purtroppo rivelata, almeno finora, priva di concretezza. |
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(21) D. Saluti. Sono un tranviere romano iscritto alla Cgil dal '98.
Sono d'accordo con gli obiettivi del nuovo Contratto e tutto sommato
anche con i contenuti della piattaforma. Non ho capito però come si
faranno le sezioni contrattuali. Questa cosa non è chiara a tanti colleghi
e le riunioni al Sindacato non hanno chiarito i dubbi su questo punto. R. Saluti a te. Molti dei quesiti pervenuti riguardano le sezioni contrattuali proposte in piattaforma al Cap. VIII (vedi, per es., le risposte ai quesiti n. 9 e n. 10 della sessione del 13 marzo, oppure ai quesiti n. 5 e n. 15 della sessione del 20 marzo). Nel caso evidenziato, si può dire, schematicamente, che la Sezione 2, dedicata al "trasporto passeggeri in ambito regionale e locale operato su tutte le modalità di trasporto rientranti nel campo di applicazione contrattuale" conterrà tutte le norme contrattuali specifiche (normativa, retribuzione aggiuntiva e rinvii aziendali) riferite a quell'ambito di attività, secondo quanto assegnato a questa e alle altre sezioni contrattuali dalla parte comune del CCNL, e, ovviamente, tenendo conto, come afferma la stessa piattaforma, delle differenze operative ed organizzative esistenti tra le diverse modalità di trasporto. E' utile evidenziare come, attraverso questa sezione contrattuale - fermi restando i rinvii che essa prevederà per gli aspetti di competenza della contrattazione aziendale - il nuovo CCNL determinerà una disciplina contrattuale unica per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione della legislazione di regolazione del trasporto locale (D.Lgs 422/1997 e seguenti). |
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(20) D. Con l'unificazione contrattuale si produrrà anche
l'unificazione dei fondi di previdenza complementare? R. Non c'è automatismo tra le due cose, né la piattaforma delinea tale ipotesi. In generale, però, la costruzione di fondi di previdenza complementare sempre più grandi produce risultati migliori nella gestione delle risorse. Si tratta, quindi, di un'ipotesi da considerare e da attuare nei tempi e nei modi che le "fonti istitutive" di Priamo e di Eurofer valuteranno più opportune. |
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(19) D. Buongiorno. Lavoro a Italferr. Leggo nella piattaforma
contrattuale che la normativa disciplinare dovrà essere rivisitata nel
rispetto della legislazione vigente, mentre, poco prima, sempre nella
piattaforma, si afferma che nel Contratto deve essere contenuta la
disciplina sulle possibili mancanze e sulle relative sanzioni applicabili.
Non è già così? Sono intervenute modifiche legislative in materia? Non mi
pare. Potete spiegare meglio? Grazie. R. Buonasera. Hai ragione, non ci sono state modifiche legislative in tema di codici disciplinari. Il problema affrontato in piattaforma (cap. VI), invece, riguarda la necessità di armonizzare, all'interno delle modalità attuative dell'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), le discipline provenienti dai due distinti CCNL. Infatti, quella del TPL non è mai stata finora completamente ed organicamente contrattualizzata in quanto figlia della specifica legislazione giuridica del settore, che trae origine dal R.D. 148 del 1931 e dalle successive modifiche ed integrazioni allo stesso nel frattempo intervenuto, nonché dalla giurisprudenza che, su questo come su altri aspetti del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, si è andata consolidando negli anni. |
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(18)
D.
Gentili amici, apprezzando l'iniziativa
del forum, pongo un quesito. Pur avendo l’obbligo di informarne le
organizzazioni sindacali, le Aziende del gruppo FS non hanno mai prodotto
le microstrutture organizzative delle unità organizzative. Questo ha
consentito di utilizzare personale di diverse categorie per espletare la
stessa mansione, di non coprire posizioni di lavoro vacanti, di avere un
organico elastico in numero e profilo da gestire a piacimento, azzerando
di fatto le aspirazioni alla carriera del personale. Le episodiche
promozioni sono state così distribuite ad personam escludendo dipendenti
che, a prescindere dalle competenze e capacità, non sono abbastanza
sottomessi ho hanno contenziosi in corso. E’ possibile con il prossimo contratto porre rimedio a tutto questo? Grazie e cordiali saluti R. Anche in questo caso, si tratta di tematiche affidate alla contrattazione aziendale, non al CCNL. Considerando alcune analogie col tema trattato nei quesiti n. 7 e n. 11 odierni, si rinvia alle relative, seppure sintetiche, risposte. |
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(17) D. Il 9 maggio solo 4 ore di sciopero: non vi sembrano poche?
Facciamo sul serio o facciamo finta? R. Facciamo sul serio, in una vertenza che si presenta difficile e complessa. Per quanto riguarda la durata, puoi consultare la risposta all'odierno quesito n. 9. |
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(16) D. Lavoro a Bologna. Sono un capostazione di RFI. Non ho finora
trovato notizie sulle modalità dello sciopero del 9 maggio. R. Infatti, non sono state ancora decise, ma lo saranno a giorni nel caso in cui le controparti datoriali non convochino il Sindacato per l'avvio del negoziato sul nuovo CCNL. |
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(15) D. Faccio l'Operatore di Esercizio alla Sita di Padova. Non sono
iscritto ad alcun sindacato perché mi hanno deluso tutti. Però, trovo
interessante questa vostra iniziativa. Secondo voi, cosa succede adesso
dopo la dichiarazione di sciopero? R. In estrema sintesi: se le controparti convocano per l'avvio del negoziato potrebbero venire meno le ragioni dell'iniziativa, altrimenti, questo loro atteggiamento dilatorio non può che essere rimosso attraverso il conflitto. Grazie per l'attenzione e continua a seguirci. |
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(14) D. Lavoro alle Navi Traghetto di Messina. Nella piattaforma
non ho trovato riferimenti al mio settore, nel quale attualmente si
applica il Contratto delle Attività Ferroviarie. Come mai? Si propone la
nostra uscita da questo contratto? R. No, come dimostrano le definizioni adottate in piattaforma (Cap. I) in materia di campo di applicazione del nuovo CCNL (4° alinea e connesso riferimento al 3° alinea). Nel corso dell'elaborazione delle linee guida di piattaforma, le Segreterie Nazionali hanno riflettuto a lungo sull'opportunità o meno di prevedere un'apposita sezione contrattuale specificatamente dedicata alla modalità di trasporto per via acquea, considerando tutte le particolarità nelle diverse forme di esercizio (marittimo, ma anche lagunare e in acque interne). Tale soluzione, accantonata in piattaforma, potrebbe riproporsi nel corso della trattativa qualora fosse valutata non soddisfacente la collocazione di queste attività nella Sezione Contrattuale 2, proposta per il trasporto regionale e locale operato su tutte le modalità di trasporto (Cap. VIII della piattaforma). La collocazione nella Sezione Contrattuale 2, peraltro, dovrà realizzare il transito nel nuovo CCNL di tutte le specificità delle Navi Traghetto FS attualmente disciplinate dal CCNL delle Attività Ferroviarie, mentre, come proposto in piattaforma (Cap. III), saranno fatte salve, in quanto compatibili con il nuovo CCNL, le norme derivanti dalla contrattazione aziendale che, per questo settore, sono previste dall'integrativo aziendale FS. |
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(13) D. Ciao, come
ferroviere ritengo che il contratto delle Attività Ferroviarie 2003/06 ha
fallito nel suo intento essendo stato applicato dalle FS ma non delle
altre società di trasporto ferroviario. Ora si vuole fare un'altro salto
nel vuoto con il contratto della Mobilità, cercando di omogeneizzare
categorie diverse tra loro. Non sarebbe più utile fare un passo alla volta
e rinnovare il contratto delle attività ferroviarie facendolo applicare
stavolta a tutte le società ? R. Ciao. Il CCNL delle Attività Ferroviarie non ha fallito nel suo intento. Dal 2003 ad oggi, infatti, sono entrati in questa area contrattuale circa 10.000 lavoratrici e lavoratori degli appalti ferroviari, dell'accompagnamento notte, della ristorazione a bordo treno, della manutenzione rotabili (RSI) e di due imprese ferroviarie (Serfer e Railion DB Logistics). Questi lavoratori, oggi, hanno una condizione di tutela e trattamenti contrattuali notevolmente maggiori di quelli applicati nelle aree contrattuali di provenienza e questo risultato si è realizzato esclusivamente per via pattizia. E' vero, però, che in questi anni il CCNL delle Attività Ferroviarie ha faticato ad affermarsi tra le imprese ferroviarie, segmento industriale del settore dove si gioca la vera partita della competizione nel trasporto ferroviario. Su questo aspetto, però, puoi trovare un 'articolata analisi in altra parte di questo sito (filtcgilmobilitàinforma), oppure considerazioni, seppure estremamente sintetiche, nelle risposte al quesito n. 8 della sessione del 13 marzo e al quesito n. 2 della sessione del 20 marzo scorsi. |
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(12) D. Gentili colleghi,
lavoro in ufficio a Palermo e vorrei evidenziare che per i pernottamenti
in albergo il contratto vigente prevede un rimborso massimo di € 60,00 a
notte. Di questo passo, con l'impennata dei costi dei pernottamenti
alberghieri passata e futura, andremo a dormire negli ostelli! In questo contesto non serve parlare di cifre ma per il Contratto della Mobilità mi sembra più opportuno concordare il pernottamento in strutture a 3 stelle. Che ne pensate? R. L'argomento rientra nella disciplina dei trattamenti di trasferta, per cui è utile un riferimento alla risposta al quesito n. 8 di oggi. Senza escludere, ovviamente, la necessità di un adeguamento degli importi massimi rimborsabili per spese alberghiere, ci pare di poter escludere che il nuovo CCNL si possa limitare a definire semplicemente la categoria massima della struttura utilizzabile (che potrebbe essere, questo sì, eventualmente indicata) e non invece, come praticamente avviene in tutti i CCNL, appunto, un determinato limite di importo economico. |
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(11) D.
Salve. Lavoro a Ferservizi SpA (FS) e vorrei evidenziare come, nella
vigenza del ccnl 2003/06, l'Azienda FS ha effettuato, specie nel settore
uffici, la copertura dei posti vacanti anche dopo quattro anni,
utilizzando personale in mansioni superiori, ovviamente non riconosciute.
Penso che sia adeguato che le procedure per la copertura dei posti vacanti
debbano essere iniziate non oltre tre mesi dal momento della vacanza.E'
possibile attuare qualcosa in merito nel prossimo Contratto della
Mobilità? R. Considerando una certa analogia sostanziale, si rinvia alla risposta al quesito n. 7 odierno. Salve |
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(10) D. Sono un autoferrotranviere di Pisa. Non lo sapevate che le
aziende si sarebbero opposte al Contratto unificato tra noi e i
ferrovieri. Vi saluto e... svegliatevi! R. Stiamo ai fatti. Il 21 novembre 2007, in sede governativa, tutte le associazioni datoriali e tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'attuale CCNL del TPL e dell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie concordarono sulla realizzazione di una nuova area contrattuale unica. La piattaforma delinea le proposte del Sindacato in tal senso, quindi è coerente con quell'intesa. Incoerente è, invece, l'atteggiamento assunto successivamente da alcune delle controparti, non da tutte... Che, poi, il percorso verso il nuovo CCNL unico non fosse semplice era noto e le difficoltà non sono mai state nascoste. In questa prima fase della vertenza contrattuale si tratta, intanto, di ripristinare comportamenti coerenti rispetto agli impegni assunti e questo è il primo obiettivo dello sciopero del prossimo 9 maggio. Ti salutiamo |
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(9) D. Ciao. Io sono un Professional della DTR Lombardia. Ho saputo
dello sciopero del 9 maggio. Perché si è deciso di farlo di sole 4
ore? Non è un pò poco, vista la situazione di FS? R. Ciao. Le norme che attualmente regolamentano l'esercizio dello sciopero prevedono, sia per il TPL che per il trasporto ferroviario e gli appalti ferroviari, una gradualità delle iniziative di lotta, con limitazioni maggiori per la prima. Nel nostro caso, lo sciopero del 9 maggio è la prima iniziativa di lotta della vertenza contrattuale e si è deciso di prevederne la durata in 4 ore, limite massimo previsto per il TPL. D'altra parte, su richiesta sindacale, è stato attivato il 3 aprile un confronto con la Commissione di Garanzia, sui contenuti del quale puoi consultare, per es., la risposta al quesito n. 16 della sessione del 10 aprile. Lo sciopero del 9 maggio, comunque, non ha una relazione diretta con la situazione di FS che pure, come giustamente segnali, non è affatto rosea e sulla quale sono in corso in questi giorni diversi incontri sindacali nazionali con i massimi vertici aziendali. |
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(8) D.
Salve, sono iscritto FIlt
e lavorando in ufficio effettuo spesso trasferte e pertanto chiedo che
l'indennità di trasferta nel Contratto della Mobilità sia adeguata con
aumento pari all'inflazione consolidata rispetto quella del vigente
contratto 2003/06. Vorrei evidenziare inoltre che attualmente, per il servizio in trasferta, il contratto vigente prevede la diaria di € 12,00 che diventa di € 32,00 superando le 12 ore, discutibile "scalino" retributivo. Infatti si tende ad allungare pretestuosamente o in maniera non veritiera la trasferta oltre ogni limite pur di superare le dodici ore e ottenere l'aliquota superiore. Pertanto, se non si vuole tornare alla saggia retribuzione oraria di antica memoria, propongo che nel Contratto della Mobilità sia introdotta una ulteriore aliquota intermedia superando il limite delle 8 ore (servizio compreso tra 8 e 12 ore). R. Nel disciplinare la materia, il nuovo CCNL unico dovrà, in primo luogo, omogeneizzare ed armonizzare le norme previste dai due CCNL attualmente distinti ma, su questo aspetto, abbastanza convergenti. Escludendo la possibilità di adottare aliquote orarie che, ormai, non sono più previste quasi da alcun CCNL, non può essere esclusa, invece, la possibilità di graduare diversamente fasce orarie e corrispettivi economici delle trasferte. Ti salutiamo |
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(7) D.
Ciao a tutti. Lavoro in ufficio in
Ferservizi (FS) e ho potuto rilevare che le cosiddette interpellanze, con
le quali si ricerca personale all'interno del gruppo per ricoprire
specifiche posizioni, vengono spesso utilizzate dalla dirigenza per
trasferire personale senza dare l'opportunità agli altri dipendenti,
magari più anziani, di lagnarsene e a ciò si dovrebbe porre un freno. Ma la cosa cui si deve sicuramente rimediare è che, a fronte di una serie di titoli e capacità richieste e dell'attività che si dovrà svolgere, non viene indicata la categoria di inquadramento, peraltro facilmente individuabile. Ad esempio si ricerca un impiegato esperto e sono ammessi partecipanti di categoria D e C! Insomma la mansione che si dovrà svolgere è di categoria D o C o varia a seconda della categoria posseduta dal personale selezionato? Sarà possibile regolamentare le interpellanze nel futuro Contratto della Mobilità? R. Ci pare difficile che il nuovo CCNL possa prevedere norme maggiormente dettagliate rispetto a quelle attualmente previste, su questo tema, dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 21). In FS, inoltre, il tema è disciplinato nell'Accordo Aziendale di Gruppo (art. 13.18) secondo modalità che, è vero, vengono spesso disattese dalle strutture aziendali responsabili dell'attivazione e della gestione delle procedure. In ogni caso, però, si tratta di una materia di competenza della contrattazione aziendale, non del CCNL. Ciao |
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(6)
D. Lavorando in ufficio in
pausa pranzo ci viene erogato il ticket restaurant (buono pasto) (art. 19
del ccnl aziendale FS) che ha lo stesso importo di € 6,20 dalla sua
introduzione (1990), quindi da ben 18 anni. Oramai ci compriamo il panino
. senza bevanda! Non sarebbe il momento di richiedere un sostanzioso adeguamento per adeguarlo quantomeno all'aumento del costo della vita? R. Anche in questo caso, l'argomento è materia della contrattazione aziendale. E' utile comunque precisare che l'erogazione di ticket per il pasto è sottoposta, per l'importo convenzionale attribuito e per le modalità di assegnazione, alle norme fiscali previste per i cosiddetti "benefit" aziendali. |
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(5) D. Gentili colleghi,
con l'entrata in vigore del CCNL 2003-2006 l'azienda FS ha unilateralmente
soppresso i permessi non retribuiti (4 ore mensili) per il personale di
ufficio previsti, come articolazione dell'orario di lavoro, dal punto 9
dell'art. 47 del ccnl 1996/1999. Contemporaneamente ha consentito ai
quadri di allontanarsi dall'azienda in qualsiasi momento generando una
discriminazione all'interno della categoria. L'ufficio non può essere un carcere e ad ogni dipendente può accadere di doversi allontanare per una necessità più o meno improvvisa! Pertanto, tenuto conto che il permesso deve essere autorizzato e recuperato, e pertanto non costituisce alcun ostacolo o costo per l'azienda, è possibile nel Contratto della Mobilità ripristinare i permessi non retribuiti? R. L'argomento è materia della contrattazione aziendale di "secondo livello", non del CCNL. Ciao |
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(4) D. Nella precedente sessione (9-10/04/2008) alla domanda n. 2 avete
risposto: "nel primo accordo con Agens che proroga dal 31.12.2006 al
31.12.2007 la validità normativa ed economica del CCNL delle attività
ferroviarie". Visto quanto sottoscritto è possibile ritenere che vi sia anche il pagamento del premio di risultato del 2007? Non ritenete discriminatorio il non pagamento dell'una tantum della vacanza contrattuale per coloro che hanno cessato il servizio al 31.12.2007? Grazie e saluti R. Nell'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 68) il PdR è un istituto la cui attuazione viene demandata alla contrattazione aziendale. Sulla base di questo rinvio, conseguentemente, il Contratto Aziendale di Gruppo FS - tuttora vigente in quanto, seppure scaduto, non è mai stato disdettato da uno dei contraenti - disciplina l'istituto (art. 33). Come previsto nella risposta al quesito n. 2 della sessione del 10 aprile scorso, l'erogazione del PdR per gli anni 2005 e 2006, attivata con l'accordo aziendale del 24 gennaio 2008, fa riferimento, appunto, al Contratto Aziendale di Gruppo FS, non all'accordo, firmato lo stesso giorno con Agens, che ha prorogato di un anno la validità normativa ed economica del CCNL delle Attività Ferroviarie. Gli emolumenti posti in liquidazione a titolo di PdR 2005 e PdR 2006 non derivano, cioè, dal CCNL, ma dall'Accordo Aziendale di Gruppo FS, il quale, finché non sarà disdettato, produce effetti per tutti gli aspetti contrattuali in esso disciplinati e, quindi, anche sul PdR annuale. Allo stato, non è intenzione da parte del Sindacato di procedere alla disdetta del Contratto Aziendale di Gruppo FS in assenza di un suo contestuale rinnovo, né, per quanto se ne può sapere, avrebbe in tal senso interesse l'azienda. D'altra parte, la stessa piattaforma per il nuovo CCNL unico afferma che l'istituzione della nuova area contrattuale salvaguarda la validità degli accordi e delle prassi aziendali in essere, in quanto l'eventuale loro novazione non compete al CCNL (cosiddetto "primo livello" di contrattazione), bensì alla contrattazione aziendale (cosiddetto "secondo livello"). Per quanto riguarda, invece, la "una tantum", definita nell'accordo del 24 gennaio con Agens di proroga del CCNL delle Attività Ferroviarie, quanto previsto è ciò che di solito prevedono gli accordi su questo tema nella quasi totalità dei CCNL: si assume una determinata data di riferimento (solitamente coincidente con quella dell'accordo o immediatamente precedente ad essa) e si conferisce titolo all'erogazione dell'emolumento al personale in forza a quella data. |
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(3) D. sono un macchinista Cargo di Livorno. Che dice il sindacato
sull'Agente Solo. R. Abbiamo risposto in una precedente occasione (quesito n. 6 dello scorso 10 aprile). |
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(2) D. Salve. Sono un
Primo Tecnico della manutenzione rotabili. Lavoro a Verona. In piattaforma
non trovo alcun riferimento al lavoro nel mio settore. Perché? R. Puoi trovare risposta nel quesito n. 7 della sessione del 10 aprile scorso, che ci sembra analogo. |
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(1) D.
Ciao. Ho letto che è stato proclamato lo sciopero per il Contratto
il 9 maggio. Come mai? Un saluto a tutti R. Descriviamo diffusamente in altra parte di questo sito le ragioni dello sciopero nazionale di 4 ore di autoferrotranvieri, ferrovieri e lavoratori dell'indotto degli appalti ferroviari indetto per il prossimo 9 maggio. Qui è sufficiente ricordare che lo sciopero è stato proclamato in quanto ,attivata dal 18 marzo scorso la procedura di raffreddamento a causa della mancata convocazione da parte delle associazioni datoriali per l'avvio del negoziato contrattuale, alla data del 10 aprile (quando è partita la dichiarazione di sciopero) la situazione era immutata. Ciao |