13 marzo 2008
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(22) D. Sono iscritto in
Filt dal 1999, essendo un dipendente del settore autoferrotranviere di
una azienda privata della provincia romana chiedo, come più volte
richiesto nei vari direttivi, che l'organizzazione sindacale sia più
presente sui vari problemi che ci sono nelle aziende private cercando di
equipararle ad aziende pubbliche, visto che queste piccole realtà stanno
prendendo molti Km alle aziende storiche. Quindi sarebbe ora che si incominci ad indirizzare la strada verso le piccole aziende cercando di tutelare anche i compagni minori. Grazie R. Per quanto riferibile alla piattaforma per il nuovo CCNL, trovi alcune considerazioni utili nella risposta alla domanda n. 14 della sessione odierna. |
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21) D. E' aperto un nuovo angolo di discussione per noi. Problemi,
dubbi. Confrontiamoci e parliamo dei vari problemi della nostra azienda,
o del sindacato o del mondo politico. R. Magari, in questo piccolo spazio, proviamo a "stare al tema". Comunque, grazie. |
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(20) D. Visito sempre il vostro sito. sono un autoferrotranviere di
Foligno. complimenti, stiamo andando bene R. Grazie |
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(19) D. Ho aderito a Eurofer. Cosa mi conviene fare con il tfr vorrei
qualche consiglio. Facile da leggere e molto pratico il sito. R. La decisione di utilizzare o meno il tfr per la previdenza complementare dipende da molti fattori, gran parte dei quali individuali (anzianità contributiva maturata, età anagrafica, aspettative personali sull'investimento da effettuare, ecc.). Non è quindi possibile, né sarebbe serio, dare una risposta in questa occasione. Ti consigliamo di contattare direttamente Eurofer (attraverso i recapiti che trovi in altra parte di questo sito) oppure di rivolgerti per qualche valutazione alla struttura Filt-Cgil del tuo territorio o al nostro rappresentante del tuo luogo di lavoro. |
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(18) D. Però non è un vero e proprio forum..... R. No, ma anche questo fa parte della sperimentazione. Per ora, abbiamo privilegiato una modalità di contatto ad appuntamento prefissato e, per quanto possibile, a dialogo immediato. Poi, dopo questi primi tre appuntamenti sperimentali, valuteremo e comunicheremo come proseguire l'iniziativa e come eventualmente svilupparla. |
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(17) D. Bella iniziativa. Prosegue? R. Grazie. Sì. Oggi fino alle ore 17. Poi, giovedì 20 marzo prossimo, dalle 16 alle 17. Dopodiché, ci riserviamo di valutare le risultanze di questi primi tre appuntamenti sperimentali (il primo si è svolto il 6 marzo) e le modalità per proseguire questo "filo diretto". |
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(16) D. Sono un autoferrotranviere. Nel nostro Contratto Nazionale
qual è il parametro medio? R. Convenzionalmente, nel corso degli ultimi rinnovi contrattuali è stato considerato parametro medio il 175. La crescente presenza nel settore di lavoratori giovani ha però abbassato, a nostro parere, tale riferimento, per cui riteniamo che il parametro medio reale dell’attuale inquadramento del CCNL del TPL si attesti a 158. Ovviamente, si tratta di una cosa che dovrà maturare nel corso del negoziato e che, di certo, troverà in disaccordo le controparti: vedremo, è un obiettivo da conquistare... Perché si consideri, per il primo biennio economico, l’attuale scala parametrale, anziché quella nuova proposta (cap. IV piattaforma), è spiegato nella risposta alla domanda n. 2 della sessione di oggi. |
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(15) D. Sono un dipendente di Trenitalia di Bari. Nella piattaforma
si propone un aumento di 150 euro delle retribuzioni. Poi, però, non ho
capito dove si applicano, quando e come. R. Come, si è già risposto alla domanda n. 1 della sessione dello scorso 6 marzo. Quando, la richiesta è sul primo biennio economico (2008-2009), ma solo nel corso del negoziato sarà possibile verificare le effettive decorrenze. L’aumento medio si riferisce al parametro di inquadramento medio dell’attuale CCNL delle Attività Ferroviarie, convenzionalmente corrispondente, finora, al parametro E. Perché sia stato proposto di applicare gli aumenti del primo biennio sulle due distinte scale parametrali attualmente vigenti, rispettivamente, nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel CCNL del TPL, è spiegato nella risposta alla domanda n. 2 della sessione di oggi. |
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(14) D. Lavoro da due anni a Tevere TPL, azienda romana. Ho letto la
relazione introduttiva all’Assemblea del 21 febbraio e ho trovato
interessante la parte riferita ai giovani. Nella piattaforma, invece, ho
trovato ben poco sull’argomento. Quali sarebbero le proposte per
recuperare le differenze che oggi esistono nel nostro settore tra
lavoratori giovani e lavoratori anziani? R. Nella relazione introduttiva all’Assemblea si denuncia che il problema esiste e che, per non limitarsi alla denuncia, bisogna individuare soluzioni contrattuali che concretamente invertano questa situazione e determinino il suo progressivo assorbimento. Nella relazione, poi, si aggiunge la considerazione che tale situazione si è andata determinando sia per effetto della contrattazione nazionale che per effetto di quella aziendale per cui, si conclude, un’ efficace risposta deve arrivare da entrambi i livelli di contrattazione. In estrema sintesi, per quanto riguarda il CCNL sarà necessario intervenire, come si propone, su modalità e trattamenti applicati nella disciplina contrattuale di accensione dei rapporti di impiego (tema sul quale la piattaforma sviluppa un abbastanza approfondito orientamento nel cap. III). Per quanto riguarda, invece, la contrattazione aziendale (su cui, in generale, la piattaforma pone la necessità di consolidamento, esigibilità ed estensione), si propone, a grandi linee, che il CCNL fornisca indicazioni sufficientemente precise allo scopo di limitare le condizioni di disparità di trattamento sugli elementi normativi e retributivi di competenza. Ovviamente, al ripristino di un’adeguata equità nei trattamenti dovrà anche concorrere il nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale (cap. IV della piattaforma). |
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(13) D. Sono una dipendente di Trenitalia del settore uffici. Ho
notato con piacere che la piattaforma ha qualche timido segnale di
attenzione al lavoro femminile. Molto timido, però R. In fondo hai ragione. Il carattere “omnicomprensivo” del documento per una piattaforma così complessa ha imposto, su questo come su altri argomenti, una certa sintesi. Hai comunque colto i segnali di attenzione che ci auguriamo di poter sviluppare in modo interessante nel corso della trattativa. |
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(12) D. La descrizione del campo di applicazione del nuovo Contratto
non è chiara. Sono utilizzati termini di difficile comprensione. Non era
più semplice dire solo che il nuovo Contratto proposto si applica in
sostituzione dei due attuali (Attività Ferroviarie e Trasporto Locale). R. Sì, perché è così. In piattaforma, però, si è preferito proporre una descrizione articolata che elencasse, seppure a titolo esemplificativo, l’insieme delle diverse attività da ricomprendere nel nuovo CCNL, utilizzando formulazioni coerenti con le possibili evoluzioni dei processi di liberalizzazione e degli assetti delle imprese del settore. Inoltre, le definizioni proposte collegano in maniera esplicita le possibili filiere produttive nell’articolazione tra le attività svolte direttamente da aziende rientranti nel campo di applicazione ed attività che , per conto di esse, vengono svolte da terzi in appalto, subappalto, subaffidamento, ecc. |
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(11) D. Nella piattaforma si
propone la costituzione del RLS di sito. Cos’è? R. La legge 3 agosto 2007, n. 123, che contiene misure per il riassetto e la riforma delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, prevede la possibilità per il RLS territoriale o di comparto di esercitare le proprie attribuzioni in tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza. Nel nostro caso, la proposta contenuta in piattaforma è indirizzata alle situazioni organizzative locali in cui il ciclo produttivo sia particolarmente frammentato dal concorso di più imprese oppure, per una stessa impresa, intervengano più unità produttive (che nell’organizzazione aziendale facciano cioè riferimento, ai sensi della L. 123/2007, a più “datori di lavoro”). Si tratta, in sostanza , di attuare in questo nuovo CCNL una modalità di intervento analoga a quella che in alcune situazioni produttive, tra le quali, nei trasporti, diversi siti portuali, è stata sperimentalmente individuata nel corso dell'ultimo anno. |
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(10) D. Leggendo la relazione introduttiva all’Assemblea del 21
febbraio non ho capito cosa si intenda per parte comune del Contratto e
parti specifiche. Neanche la piattaforma mi sembra chiara. R. Per le parti specifiche, si rimanda alla risposta alla domanda predcedente della sessione di oggi. Per la parte comune, invece, si intende la parte del CCNL contenente la disciplina compiuta ed esclusiva di tutte le materie contrattuali che, per la loro natura, non richiedono particolari norme specifiche. In sostanza, rispetto alla piattaforma, formano la parte comune del nuovo CCNL: le disposizioni di carattere generale, il campo di applicazione, decorrenza e durata (cap. I); la disciplina del sistema delle relazioni industriali (cap. II); la costituzione del rapporto di lavoro e il mercato del lavoro (cap. III, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); la classificazione e l’inquadramento professionale (cap. IV); gli aspetti generali dell’orario di lavoro (cap. V, fatto salvo ciò che viene assegnato alla contrattazione aziendale oppure rinviato alle sezioni contrattuali specifiche); lo svolgimento del rapporto di lavoro (cap. IV, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale); la struttura della retribuzione, gli istituti e le misure della retribuzione fissa e di quella aggiuntiva (cap. VII, fatti salvi gli elementi ulteriori disciplinati dalla contrattazione aziendale oppure dalle sezioni contrattuali specifiche). |
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(9) D. Non mi sono per niente chiari i contenuti delle disposizioni
specifiche settoriali/aziendali proposte nella piattaforma. Fanno parte
del Contratto o sono un’altra cosa? R. Sono parte integrante del nuovo CCNL. Si tratta, cioè, di 4 apposite sezioni contrattuali (trasporto passeggeri nazionale ed internazionale; trasporto passeggeri locale e regionale; trasporto merci ferroviario; servizi complementari e di supporto, a loro volta articolati in 4 aree) nelle quali trovano collocazione i rinvii normativi e retributivi, individuati nella parte contrattuale comune, rispettivamente riferiti ad ognuna delle altrettante attività settoriali caratteristiche individuate. Quanto disciplinato in queste 4 sezioni contrattuali specifiche è, quindi ,a tutti gli effetti, norma contrattuale collettiva nazionale. Per ognuna delle 4 sezioni contrattuali descritte, inoltre, si propone la disciplina dei rinvii alla contrattazione aziendale di secondo livello senza che il CCNL intervenga su norme ed istituti ad essa assegnati per competenza e che, quindi, restano invariati (vedi, per es., la risposta alla domanda n. 3 della sessione dello scorso 6 marzo). |
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(8) D. Che cos’è la clausola sociale? R. Definiamo clausola un vincolo, determinato per via legislativa e/o per via pattizia, per effetto del quale deve essere garantita la continuità occupazionale e dei trattamenti economici e normativi, individuali e collettivi, in occasione di un cambio di azienda che comporti transito di lavoratori tra aziende a seguito del subentro di un’impresa al posto di un’altra nell’erogazione di un servizio o nell’effettuazione di un appalto. Secondo l’impostazione generale sostenuta da tempo dal Sindacato in tutti i settori dei trasporti interessati da processi di liberalizzazione e privatizzazione, le tutele ricomprese nella “clausola sociale” devono essere previste, in primo luogo, nelle norme legislative di regolazione di tali processi e devono riguardare l’intera eventuale filiera dei subaffidamenti e dei subappalti. Nel caso del nuovo “CCNL della Mobilità”, tale impostazione è descritta nella Premessa (dove sono presentate le ragioni che portano il Sindacato a sostenere l’intervento legislativo) e, per quanto riguarda, invece, le norme contrattuali da definire per via pattizia, nella parte relativa ad appalti, subaffidamenti , ecc. contenuta nel cap. II, sulla disciplina delle relazioni industriali. |
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(7) D. Lavoro con una impresa di pulizie e lavoro con un appalto di una
società del Gruppo FS, con il nuovo contratto ci saranno delle clausole
che mi tutelano nel momento del cambio d'appalto? R. Il nuovo CCNL conterrà delle procedure relazionali specifiche finalizzate a garantire le tutele per i lavoratori in caso di appalto, subaffidamento e i cambi di appalto. Tale disciplina fa parte del sistema delle "clausole sociali" che saranno definite dal CCNL e che integreranno le norme legislative che il Sindacato tuttora sta rivendicando nel quadro normativo che regolerà le attività rientranti nel campo di applicazione del nuovo CCNL. Al Cap. II vi è un paragrafo dedicato a:appalti, sub-affidamenti, subentro di azienda, trasferimento di azienda, ecc, che risponde alla tua domanda. |
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(6) D. Sono un socio lavoratore di una cooperativa che opera nel settore
degli appalti di pulizia del Gruppo FS e vorrei sapere se la piattaforma
e il contratto che ne seguirà riguarda anche noi delle
cooperative? R. Si, il Contratto riguarda anche i soci e i dipendenti delle cooperative che operano nell'ambito dei servizi complementari alle imprese di trasporto ferroviario. Al Cap. I della piattaforma, sotto la voce "campo di applicazione" vi è un punto specifico che ricomprende, appunto, le imprese e le cooperative che effettuano i "servizi complementari". Il D.Lgs cosiddetto "milleproroghe" varato dall'ultimo Governo, poi, pone a favore del socio lavoratore una ulteriore tutela. Infatti, l'art. 7 del D.Lgs n. 248/07 dispone che: "...in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 142/01, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. |
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(5) D. Sono un capotreno di Trenitalia ed essendo giovane sono
preoccupato dall'evolversi delle questioni legate a questo nuovo
contratto, che cosa succederà alla mia figura professionale e al livello
nel quale oggi sono inquadrato? R. Ripartiamo dalla fine. Il trattamento retributivo, diretto e differito, in atto al momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema di classificazione ed inquadramento professionale sarà integralmente salvaguardato, come la piattaforma precisa, per es., al Cap. IV e al Cap. VII. Il metodo di approccio al problema sarà quello già ampiamente e positivamente sperimentato nel corso degli ultimi cinque anni ogni qualvolta sono stare realizzate confluenze ed armonizzazioni nel CCNL Attività Ferroviarie di condizioni normative, classificatorie e retributive provenienti da discipline contrattuali notevolmente diverse tra loro. In particolare per quanto riguarda il trattamento di anzianità, il principio adottato è sempre stato quello di salvaguardare, oltre alla relativa retribuzione maturata, anche l'eventuale progressione parametrale residua in corso di maturazione all'atto del transito da un precedente ad un nuovo sistema di classificazione. Per quanto riguarda, infine, il nuovo sistema di classificazione, la piattaforma (Cap. IV) indica gli orientamenti di impostazione generale, da sviluppare ulteriormente in ambito sindacale unitario e, soprattutto, nel negoziato con le parti datoriali. In considerazione della complessità evidenziata e delle possibili temporizzazioni che potrà essere necessario prevedere per alcuni istituti contrattuali, nella piattaforma presentata si è previsto che l'aumento medio di 150 euro riferito al primo biennio contrattuale (2008-2009) dovrà essere erogato sulla base delle scale classificatorie esistenti nei due contratti di provenienza, come spiegato anche nella risposta alla domanda n. 2 precedente. Nel caso della figura professionale di capotreno, è comunque utile ricordare che, insieme ad altre, rappresenta una figura "tipica" del ciclo produttivo ferroviario, individuata, attualmente, sia nel CCNL delle Attività Ferroviarie che nel CCNL del TPL, con contenuti professionali codificati altresì nei regolamenti di esercizio in connessione con funzioni anche inerenti la sicurezza del servizio (in questo senso, cioè, trovi uno specifico riferimento in piattaforma nel Cap. IV). |
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(4) D. Sono un autoferrotranviere con parametro 183. Se ho bene inteso la norma transitoria relativa al nuovo sistema di classificazione, dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2010. Se questa interpretazione fosse corretta significherebbe che dalla suddetta, io dovrei acquisire il nuovo parametro corrispondente a quello del macchinista par. 190 e quindi la conseguente riparametrazione economica. R. Dipende da quando rivesti la figura professionale di macchinista, per la quale l'attuale normativa contrattuale del TPL (art. 4 accordo del 14 dicembre 2004) prevede l'acquisizione del par. 190 al compimento di 21 anni di condotta effettiva e del par. 183 al 16° anno. Con l'occasione, però, è utile chiarire un aspetto della proposta contenuta in piattaforma relativamente al sistema di classificazione e inquadramento del nuovo CCNL. La proposta (Cap. IV, "Norme transitorie") prevede l'entrata in vigore del nuovo sistema dopo l'applicazione degli aumenti economici riparametrati riferiti al primo biennio contrattuale (150 euro medi, Cap. VII), quindi entro il 31 dicembre 2009. La proposta, cioè, non fissa, al momento, la data di entrata in vigore del nuovo sistema inquadramentale, bensì definisce un termine entro cui dovrà avvenire. Le ragioni di questa scelta sono spiegate nella risposta al quesito n. 2 dell'odierna sessione. In ogni caso, comunque, considerando che, qualunque sarà la data di attivazione del nuovo sistema, avremo sempre lavoratrici e lavoratori che, sia nel CCNL del TPL che in quello delle Attività Ferroviarie, stanno maturando anzianità utili a maturare il diritto ad inquadramenti in parametri superiori, la piattaforma (Cap. IV, "classificazione") precisa che, nel collocare le diverse figure professionali, la nuova classificazione dovrà tenere conto delle posizioni parametrali attribuite e delle progressioni previste collegate all'evoluzione di esperienza professionale maturata. |
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(3) D. Da più parti viene avanzato il timore che sia il D.Lgs 234 ed in
seguito il regolamento UE 561/2006, preveda che il tempo trascorso dal personale
a bordo dell'autobus, in attesa di riprendere nuovamente il proprio turno di
guida, non possa essere considerato come lavoro effettivo. R. Le due norme citate rientrano nel campo di applicazione del CCNL, come spiegato nella risposta al quesito n. 1 della sessione odierna. Per quanto riguarda il Regolamento UE 561/2006, in vigore a livello comunitario dall'11 aprile 2007 in sostituzione del precedente Regolamento UE 3820/1985, il CCNL può esclusivamente operare l'assunzione delle nuove norme, per le quali non c'è nulla da negoziare in sede contrattuale in quanto si tratta di limiti previsti in funzione della sicurezza stradale. Si tratta, in sintesi, del limite di 9 ore al giorno dei tempi di guida; del limite di 4h 30' per un periodo di guida continuativa, al termine del quale va in ogni caso osservata un'interruzione di almeno 45', il cui frazionamento passa dalle precedenti 3 a 2 sole volte. Infine, il riposo settimanale non può più essere spostato oltre i 12 giorni consecutivi di lavoro. Per quanto riguarda, invece, il D.Lgs 234/2007, in vigore dall'1 gennaio 2008 in recepimento nella legislazione nazionale italiana della Direttiva 15/2002, è previsto il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione delle modalità di computo del lavoro all'interno dei limiti, mai previsti in precedenza, introdotti dalle nuove norme comunitarie. In sintesi, si tratta del limite di 48 ore della durata media del lavoro settimanale, con possibilità di elevazione fino ad un massimo di 50 ore solo se, comunque, la media di 48 ore sia rispettata su un periodo di 4 mesi. L'introduzione del D.Lgs 234/2007, ovvero della Direttiva UE 15/2002, non modifica quindi gli altri elementi normativi della prestazione lavorativa, nè le nozioni giuridiche di "lavoro continuo" e "lavoro discontinuo", in presenza del secondo dei quali, per es., si potrebbe eventualmente collocare il caso proposto dal quesito. Si ritiene, cioè, che quanto da definire contrattualmente per l'autotrasporto persone rientrante nel campo di applicazione di questo CCNL non modifichi le situazioni in essere. Più in generale, si sottolinea che, in tema di orario, la piattaforma (Cap. V) prevede la conferma degli accordi e delle prassi aziendali in essere, che pertanto rimangono titolari anche di questo aspetto specifico. In pratica, se attualmente nella tua azienda la prestazione descritta nel quesito non comporta interruzione del lavoro (non è, cioè, considerata "discontinua"), non sarà comunque il CCNL, nell'attuare il D.Lgs 234/2007, a modificarne la natura. |
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(2) D. Nel paragrafo “aumenti” della piattaforma si fa riferimento
all’attuale scala parametrale dei due attuali Contratti che confluiranno
nel nuovo. Mi spiegate perché? R. L’aumento richiesto per il primo biennio economico del nuovo CCNL (riferito, quindi, agli anni 2008 e 2009) sarà applicato con la riparametrazione prevista dalle due distinte scale parametrali di inquadramento professionale attualmente vigenti perché il sistema di inquadramento unico previsto dal nuovo CCNL entrerà in vigore dopo la messa a regime degli aumenti economici riferiti al primo biennio. Tale proposta deriva dal fatto che non essendo, al momento, definito il nuovo sistema inquadramentale, la riparametrazione dei 150 euro medi sarebbe risultata di importo incerto. Così, invece, è chiara la riparametrazione degli aumenti richiesti sul primo biennio, mentre il nuovo sistema, posto in vigore dopo, sarà adottato per la riparametrazione di aumenti successivi (a partire dal secondo biennio economico). |
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(1) D. Che c’entra, nel nuovo CCNL, il riferimento alla direttiva
europea 15 sull’orario degli autisti? R. La Direttiva UE 15/2002, che sarebbe dovuta entrare in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea già dal marzo 2005, fissa norme omogenee a livello comunitario per i cosiddetti “lavoratori mobili” addetti alla guida di mezzi pesanti per il trasporto di merci e di viaggiatori. Tali norme, congiuntamente a quelle sui tempi di guida e di riposo (Regolamento UE 3820/1985, modificato recentemente in diverse parti dal Regolamento UE 561/2006), trovano anche applicazione nel TPL per i servizi extraurbani di linea su percorrenze superiori a 50 Km e, più in generale, nei servizi turistici effettuati da aziende del TPL. In particolare, per quanto riguarda la Direttiva UE 15/2002, dall’1 gennaio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 234/2007 che, nel dare finalmente attuazione nella legislazione nazionale italiana alle nuove norme comunitarie, demanda alla contrattazione collettiva le modalità di computo dell’orario. |