ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOPOLAVORO FERROVIARIO
Via Bari 20 – 00161 Roma
DELIBERA n. 361 del 22 Luglio 2008
visto l’art. 10 dello Statuto delle Associazioni DLF che demanda all’Associazione Nazionale DLF l’approvazione del Regolamento Elettorale per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi;
valutato che ricorrono i termini per l’approvazione del 3° coma dell’art. 10 dello Statuto delle Associazioni Territoriali DLF in quanto il Consiglio Nazionale ha considerato l’opportunità di ridurre il termine di riferimento da 90 giorni antecedenti le elezioni a 60 giorni per ragioni organizzative e funzionali
PREMESSA
I Consigli Direttivi delle Associazioni DLF durano in carica 4 anni e sono composti da:
a) 7 membri nelle Associazioni DLF fino a 1000 soci;
b) 9 membri nelle Associazioni DLF da 1001 a 3000 soci;
c) 11 membri nelle Associazioni DLF con più di 3000 soci.
L’elezione dei Consiglieri avviene con il sistema proporzionale puro.
Sono elettori ed eleggibili alla carica di Consigliere presso l’Associazione DLF di appartenenza tutti i soci iscritti 60 giorni prima della data delle elezioni.
Il Presidente dell’Associazione DLF interessata alle elezioni, entro il decimo giorno successivo alla data di cui sopra, comunica all’Associazione Nazionale DLF le deleghe dei soci in servizio non ancora inserite a ruolo e l’elenco completo dei soci pensionati ex dipendenti FS.
L’Associazione Nazionale DLF, entro i 10 giorni successivi, restituisce, trattenendone copie, gli elenchi dei soci elettori all’Associazione DLF interessata.
Ai fini della determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere, deve essere preso a riferimento il numero dei soci risultanti iscritti 60 giorni prima della data delle elezioni.
1) INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA NAZIONALE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ELETTORALI
La Commissione di Garanzia nazionale sovrintende alle operazioni elettorali, è composta da un Presidente e da sei membri, nominati dalla Giunta Nazionale almeno 60 giorni prima della data delle elezioni. Essa si insedia in Roma presso la Sede dell’Associazione Nazionale DLF.
La Commissione di Garanzia nazionale nomina, almeno 50 giorni prima della data delle elezioni e per ogni Coordinamento Territoriale, una Commissione di Garanzia Territoriale, composta da un Presidente e da sei membri, la quale si insedia presso la sede del Coordinamento Territoriale di riferimento e nomina, almeno 40 giorni prima delle elezioni, le Commissioni Elettorali delle Associazioni Territoriali DLF di riferimento.
Il Presidente di ciascuna Associazione DLF, 60 giorni prima delle elezioni, espone nella sede sociale, per almeno 10 giorni, apposito avviso con il quale dà comunicazione ai soci che sono aperte le iscrizioni per le candidature a membro della Commissione Elettorale e, 45 giorni prima delle elezioni, provvede a trasmettere alla Commissione di Garanzia Territoriale le domande pervenute.
La Commissione di Garanzia Territoriale, ricevute le domande di cui al comma precedente, istituisce, presso le Associazioni DLF interessate, le Commissioni Elettorali, nominando il Presidente e sorteggiando, tra i soci che hanno prodotto specifica domanda, due membri effettivi e due supplenti.
In caso di dimissioni e/o impedimento di un membro effettivo a svolgere le proprie funzioni, il Presidente della Commissione Elettorale provvede a sostituirlo con il membro supplente più anziano.
In caso di assenza o di numero insufficiente di candidature la Commissione di Garanzia provvederà direttamente alla nomina dei membri.
La Commissione di Garanzia Territoriale nomina le Commissioni Elettorali almeno 40 giorni prima della data delle elezioni.
La Commissione Elettorale dell’Associazione DLF si insedia nella sede dell’Associazione DLF interessata alle elezioni.
2) ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale:
porta a conoscenza dei soci le norme relative alle elezioni;
stabilisce data e ora in cui le liste dei candidati debbono essere presentate. Tale data dovrà essere anteriore di almeno 20 giorni rispetto a quella fissata per le elezioni;
verifica la legalità di ogni lista presentata e determina il numero minimo e massimo di firme necessarie sulla base dei seguenti criteri:
8 % dei soci aventi diritto al voto per le Associazioni DLF che hanno fino a 1.000 soci;
80 soci più il 6 % dei soci aventi diritto al voto oltre i 1000 e fino a 3.000 soci;
200 soci più il 4 % dei soci aventi diritto al voto oltre i 3000 soci;
le firme presentate non possono essere in numero superiore al 20 % di quelle necessarie.
il numero dei soci cui fare riferimento per applicare la suddetta percentuale è quello risultante iscritto 60 giorni prima della data delle elezioni.
le firme vanno raccolte su moduli, predisposti con numero progressivo, timbro e denominazione della lista, forniti dalla Commissione Elettorale almeno 15 giorni prima della data fissata per la presentazione delle liste:
i moduli predisposti dalla Commissione Elettorale e da allegare alla lista dei candidati dovranno contenere l’indicazione del domicilio al quale notificare le comunicazioni della Commissione Elettorale stessa, secondo il fac-simile allegato alla presente delibera (All. 1);
in ogni lista deve essere indicato il cognome, il nome, la località e la data di nascita, il profilo e l’impianto di appartenenza dei candidati in servizio, mentre per i pensionati va indicato il domicilio e la dicitura "pensionato", Per tutti il numero della tessera e la firma di accettazione (allegato 2);
i candidati non possono essere in numero superiore al doppio dei consiglieri da eleggere;
al momento della presentazione della lista il presentatore deve, pena la non accettazione della lista stessa da parte della Commissione Elettorale, sottoscrivere la dichiarazione di veridicità delle firme raccolte.
Non verranno accettate le liste con sottoscrizioni in numero inferiore o superiore a quello stabilito.
Al momento della presentazione della lista viene rilasciato al presentatore della lista attestato indicante il numero delle firme presentate;
L’apposizione di firme in più liste, da parte di un sottoscrittore, comporta la cancellazione di tutte le firme apposte dallo stesso nelle varie liste e se, per tale cancellazione, il numero dei sottoscrittori di una lista viene a risultare inferiore a quello richiesto l’accettazione della lista viene sospesa.
La comunicazione dell’accettazione o della sospensione della lista, da parte della Commissione Elettorale, dovrà essere effettuata, per iscritto al presentatore della lista, entro le 72 ore successive all’ora di scadenza della presentazione della stessa, indicando il numero di firme risultate valide a seguito delle verifiche.
La lista sospesa può reintegrare le firme necessarie per l’accettazione entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione fatta dalla Commissione Elettorale al presentatore della lista.
Le firme già cancellate in più liste non possono essere riproposte a reintegro della lista sospesa. La Commissione Elettorale deve comunicare alla lista sospesa i nominativi dei sottoscrittori le cui firme sono state cancellate perché apposte su più liste. Entro 48 ore dalla presentazione delle firme a reintegro dovrà essere data comunicazione dell’accettazione della lista sospesa o, in caso contrario, dei motivi che ne hanno determinato la non accettazione.
Non vi è incompatibilità tra candidato, presentatore di lista e/o sottoscrittore della stessa;
conferma al Presidente dell’Associazione DLF la data di effettuazione delle elezioni ed il luogo dove queste debbono svolgersi;
predispone la scheda tipo di votazione, sulla quale devono essere esposte, per sorteggio, tutte le liste accettate, liste che possono essere caratterizzate con segni distintivi, esclusi i contrassegni di partiti politici, sindacali ed associativi e sulle quali, per ogni candidato, dovrà essere indicato soltanto il cognome, il nome, il profilo ferroviario o lo status di pensionato e la data di nascita. Tale scheda tipo deve essere trasmessa al Presidente dell’Associazione DLF affinché provveda, a cura e a spese dell’Associazione DLF stessa, alla stampa delle copie necessarie;
cura l’acquisizione degli elenchi degli elettori, comprendendo in essi tutti i soci dell’Associazione DLF risultanti iscritti 60 giorni prima della data delle elezioni.
Gli elenchi dei soci che hanno diritto al voto devono essere compilati come segue
Per i soci con trattenuta a ruolo sulla base di appositi elenchi forniti dall’Associazione Nazionale DLF. Detti elenchi saranno forniti a ciascuna Associazione DLF in due esemplari, dei quali uno suddiviso per impianti e l’altro con i nominativi dei soci dell’Associazione in ordine alfabetico.
Per i ferrovieri nuovi iscritti, comunque in data non successiva a 60 giorni prima della data delle elezioni, non risultanti ancora dagli elenchi della trattenuta a ruolo, l’apposito elenco sarà fornito alla Commissione Elettorale a cura dell’Associazione Nazionale DLF in base agli allegati “A” pervenuti (all. A = modulo di adesione al DLF).
Per i soci pensionati sulla base di appositi elenchi in ordine alfabetico forniti dal Presidente dell’Associazione DLF all’Associazione Nazionale entro il termine indicato in premessa.
Tutti gli elenchi dei soci, vidimati con timbro e firma dall’Associazione Nazionale DLF, verranno da questa forniti alla Commissione Elettorale.
L’elenco dei soci deve essere esposto nella sede dell’Associazione DLF almeno 10 giorni prima della data delle votazioni onde consentire agli elettori di rilevare eventuali inesattezze od omissioni che dovranno essere tempestivamente sanate dalla Commissione Elettorale.
cura che l’Associazione DLF provveda tempestivamente a tutto quanto occorra per lo svolgimento delle elezioni (stampa manifesti e schede, reperimento locali, fornitura tavoli, sedie, urne elettorali, timbri con la dicitura “Elezione Dopolavoro Ferroviario”, cancelleria ecc.).
La Commissione Elettorale funge anche da seggio elettorale ed istituisce eventuali altri seggi laddove necessario secondo il successivo punto 3) del presente regolamento.
3) ADEMPIMENTI DEI SEGGI ELETTORALI
Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente della Commissione Elettorale il quale sceglie, tra i 2 membri effettivi, il segretario.
Ciascun seggio non può provvedere alle operazioni di voto e di scrutinio relative ad un numero superiore a 750 soci; per tale vincolo e per agevolare l’esercizio del voto, possono essere costituiti altri seggi elettorali, sia fissi che volanti, dei quali la Commissione Elettorale nomina sia il Presidente che i due membri.
A ciascun seggio elettorale può essere aggregato, su richiesta scritta del presentatore di ciascuna lista, un rappresentante per ognuna delle liste stesse.
I rappresentanti di lista non hanno, in sede di scrutinio, diritto al voto, ma possono far inserire a verbale le loro osservazioni.
I candidati non possono rientrare nella composizione delle Commissioni Elettorali, né dei seggi elettorali, neppure come rappresentanti di lista.
L’elenco degli elettori che possono esercitare il diritto di voto presso ogni singolo seggio è compilato dalla Commissione Elettorale.
Prima che vengano dichiarate aperte le votazioni il Presidente di ciascun seggio elettorale provvede a consegnare ai membri del seggio le schede in numero pari a quello degli elettori.
I membri su ciascuna scheda apporranno timbro e firma.
4) VOTAZIONI
Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. La mancata iscrizione negli appositi elenchi comporta l’esclusione dal voto.
Il Presidente, lo scrutatore, il segretario ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; essi vengono iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell’avvenuta votazione viene presa nota nel verbale.
Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono consegnare al Presidente del seggio la tessera ferroviaria (Smart Card) o la Carta di Libera Circolazione (CLC), attestante la propria condizione di ferroviere o ex ferroviere. Solo per i neo assunti, qualora fossero sprovvisti del citato documento, occorre un documento personale di riconoscimento accompagnato da un ruolo paga o altra documentazione idonea a certificare l’appartenenza alla Società FS.
Il Presidente del seggio consegna all’elettore la scheda per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, piegata, per l’immissione nell’urna.
Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l’abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere al Presidente una seconda scheda restituendo la prima, che dovrà essere messa in busta chiusa, dopo che lo stesso Presidente vi abbia scritto “scheda deteriorata” e posta la sua firma.
Il Presidente consegnerà quindi la seconda scheda all’elettore prelevandola dal pacco delle schede residue, facendola contrassegnare con firma e timbro.
Nell’elenco degli elettori deve essere annotata la consegna della nuova scheda a fianco del nominativo dell’elettore interessato.
Il voto è espresso contrassegnando la lista prescelta.
L’elettore può esprimere, inoltre, preferenze nell’ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco di ciascun nome dei candidati prescelti.
Il numero delle preferenze può essere espresso:
fino ad un massimo di due per i Consigli Direttivi in cui devono essere eletti sette Consiglieri;
fino ad un massimo di tre per i Consigli Direttivi in cui devono essere eletti nove o undici Consiglieri;
Il Presidente:
constata la regolare piegatura della scheda e, ove questa non sia debitamente ripiegata, invita l’elettore a rientrare in cabina per provvedervi;
verifica, quindi, lo stato della scheda e la inserisce nell’urna;
restituisce la tessera o il documento consegnatogli.
Nel tempo durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede e gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, devono essere opportunamente sigillate e custodite in luogo sicuro.
5) SCRUTINIO
Lo scrutinio avviene applicando il sistema proporzionale puro: si suddivide il totale dei voti validi di tutte le liste per il numero di Consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente voto, determinato il quale si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando così il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i seggi disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti, fino alla completa copertura dei posti, a quelle liste che avranno ottenuto nell’operazione di divisione i maggiori resti, ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum. In caso di parità di resti la scelta verrà effettuata mediante sorteggio.
Sono dichiarati eletti quei candidati che nell’ambito di ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza è dichiarato eletto il più anziano di età; in mancanza di preferenze sono eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista.
Nello scrutinio delle schede, qualora nell’ambito della lista prescelta il numero di preferenze risulti essere superiore a quello consentito, resta valido il voto di lista e si intendono nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma siano stati manifestati i voti di preferenza in un’unica lista, il voto è valido e si intende attribuito alla lista per la quale sono state espresse le preferenze, sia che queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.
La Commissione Elettorale, a scrutinio ultimato, trasmette alla Commissione di Garanzia Territoriale il verbale relativo al risultato elettorale. Il verbale sullo svolgimento e sui risultati delle elezioni, unitamente ai verbali redatti dagli eventuali altri seggi elettorali, alle schede valide, a quelle contestate o nulle ed a quelle non utilizzate, vengono sigillati e consegnati all’Associazione DLF. La Commissione Elettorale porta a conoscenza dei soci e del Presidente uscente dell’Associazione DLF i risultati delle elezioni e la lista dei Consiglieri eletti.
La Commissione di Garanzia Territoriale, alla fine delle operazioni elettorali, invia copia dei verbali alla Commissione di Garanzia Nazionale.
Nell’ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide in prima istanza la Commissione di Garanzia Territoriale ed in via definitiva la Commissione di Garanzia Nazionale.
Il Presidente dell’Associazione DLF uscente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale, convoca i nuovi Consiglieri dell’Associazione DLF ponendo all’ordine del giorno l’esclusivo argomento “Elezioni cariche sociali”.
Il Presidente uscente ha l’esclusivo compito di convocare i Consiglieri neo-eletti.
Il Presidente uscente, alla prima riunione del Consiglio Direttivo da lui convocato, consegna la presidenza del consesso al più anziano d’età e partecipa ai lavori solo se anch’egli appartiene ai neo-eletti, altrimenti abbandona la seduta.
In tale adunanza il più anziano di età tra i nuovi Consiglieri assume la presidenza del consesso, investe il Collegio dei Sindaci uscente della funzione di Commissione elettorale ed invita i Consiglieri a procedere, a scrutinio segreto, all’elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere più anziano che ha assunto la presidenza del consesso, in caso di mancata elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, ha il compito, sentiti i Consiglieri presenti e comunque non oltre 15 giorni, di convocare una nuova riunione degli eletti per le elezioni delle “cariche sociali”;
Per lo svolgimento delle funzioni di Commissione Elettorale nel Consiglio Direttivo, qualora dovesse mancare uno o più membri del Collegio dei Sindaci, il nuovo Consiglio può far ricorso ai membri della Commissione Elettorale dell’Associazione DLF o in mancanza di questi ad altri soci del sodalizio;
Effettuata l’elezione, il Presidente eletto, propone al Consiglio Direttivo l’elezione del Vice Presidente.
Il Presidente provvede a far pervenire al più presto copia del verbale dell’adunanza alla Commissione di Garanzia Territoriale affinché questa provveda, a sua volta, a trasmettere copia di detti verbali alla Commissione di Garanzia Nazionale.
In caso di mancata convocazione, nei termini di cui sopra, da parte del Presidente uscente dell’Associazione DLF, la Commissione di Garanzia Territoriale provvede all’adempimento entro i 15 giorni successivi a quelli indicati al quinto comma del presente punto 6.
Le elezioni alle cariche sociali dovranno aver luogo entro e non oltre 60 giorni dall’insediamento del Consiglio Direttivo. Scaduto tale termine, senza che siano state elette le cariche sociali, i Consiglieri eletti sono automaticamente decaduti e ad essi subentrano i candidati primi non eletti in ciascuna lista.
La Commissione di Garanzia Territoriale provvede alla convocazione del nuovo Consiglio Direttivo e qualora, entro i 30 giorni successivi a tale convocazione, non vengono elette le cariche sociali, i Consiglieri subentrati decadono e la stessa Commissione di Garanzia Territoriale propone alla Giunta Nazionale la nomina di un Commissario che garantirà l’ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni ed all’insediamento degli organi sociali.
Nella stessa riunione in cui vengono elette le cariche sociali, il Consiglio Direttivo provvede a fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei soci con il seguente Ordine del giorno:
presentazione del nuovo Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Sindaci uscenti resta in carica fino alla nomina del nuovo Collegio dei Sindaci regionale e/o ex compartimentale ed agisce secondo i disposti dell’art. 16 dello statuto delle Associazioni DLF.
Il nuovo Collegio dei Sindaci regionale e/o ex compartimentale è nominato dall’Organismo Nazionale di Vigilanza ai sensi dell’art. 23 dello Statuto dell’Associazione Nazionale, avente la composizione dallo stesso prevista.
Il Presidente e gli organismi di direzione uscenti dell’Associazione restano in carica, per gli affari di ordinaria amministrazione, fino a quando il nuovo Consiglio Direttivo non abbia nominato il nuovo Presidente o fino a quando la Giunta Nazionale non abbia proceduto alla nomina del Commissario Straordinario, al quale saranno effettuate le consegne nei modi d’uso.
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale DLF sulla base di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto delle Associazioni DLF. Esso sostituisce a tutti gli effetti le precedenti norme ed i precedenti regolamenti elettorali.
Il
Segretario Il
Presidente
Virgilio Cappelletti Oliviero Brugiati