FONDO PENSIONE NAZIONALE
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA .
PREV.I.LOG
STATUTO
(bozza soggetta ad aggiustamenti formali)
PREV.I.LOG STATUTO
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e
responsabilità
Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria
Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento
del patrimonio
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del
patrimonio
Art. 38 - Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. E’costituito il “Fondo Pensione complementare per i lavoratori della
logistica”, in forma abbreviata “Fondo Pensione PREV.I.LOG.” di seguito
denominato “Fondo” in attuazione dell’accordo stipulato in data 21.2.2007 di
seguito denominato “fonte istitutiva” tra Anita, Assiterminal, Assologistica,
Assoporti, Confetra, Conftrasporto, Fai, Federagenti, Fedespedi, Fedit, Unitai,
le Federazioni Nazionali dei Trasporti FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e il
Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione
Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui
al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto
all’Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto
del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema
obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla
gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione
delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle
prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della
contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari
1. In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive e in
attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori interessati,
sono destinatari del Fondo i lavoratori dei settori:
- logistica, trasporto merci e spedizione,
- agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi;
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
- porti.
2. Sono altresì destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da datori di
lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali affini ai precedenti,
intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi
alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi,
ecc.)
3. Sono associati al Fondo anche i lavoratori dei contratti sopraindicati che,
ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del TFR.
4. Possono associarsi al Fondo anche i lavoratori dipendenti delle Associazioni
e Organizzazioni Sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del
FASC.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2
comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da
assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa
descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e
rendimento.
2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento
tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento
è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro
comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo
comma.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i
versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione
verso un comparto identificato dal Fondo. L’aderente può successivamente variare
il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento
effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di
gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle
attività.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra
fissa a carico dell’aderente e del datore di lavoro;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente
i. - in cifra fissa
b.2) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del singolo
comparto.
c) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle
seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri
amministrativi:
c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) riscatto della posizione individuale;
c.3) anticipazioni;
c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal
Fondo.
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati
nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le
modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui
vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti
sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel
bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il
conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR
maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di
lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in
cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive
modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa,
l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione
dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando
non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore
né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il
lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di
lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la
contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo
contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR
maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi
momento.
7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il
raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere
almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a
reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative
definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a
risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento
contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di
ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi
derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai
versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è
ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese
direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti.
Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore
della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il
patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le
plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della
posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione
individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni
mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del
primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per
la valorizzazione.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al
momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti
nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di
proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’art. 8 ha
la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle
prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente
per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un
anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle
prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione
pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della
posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile
in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le
quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene
convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore
dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione
in capitale dell’intera posizione maturata.
5. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto
antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma
pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera
prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di
cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico
degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e
intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale
presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni
di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica
quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il
Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle
disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di
assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore
della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di
risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di
capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita
vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può
trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i
requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo
di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia
consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14,
comma 5 del Decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in
assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla
prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi
ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone
fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale
resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto
della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette
facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine
massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di
trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione
utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle
condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano
la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale
maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese
sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai
figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento,
per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la
realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento,
per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in
materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono
eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata
delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il
diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a
forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a
scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi
limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni
a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei
quali 30 in rappresentanza dei lavoratori eletti sulla base del Regolamento
elettorale che costituisce parte integrante della fonte istitutiva, 30 in
rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro costituenti.
2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per
qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo
stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del
presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica
all’atto della sua elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
a) L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
b) L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti il
Collegio dei Sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi
articoli 18 e 24 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne determina i
compensi e i termini di copertura assicurativa per rischi professionali;
b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro
eventuale revoca;
c) determina l’entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui
al precedente art. 7, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
d) approva il bilancio di PREV.I.LOG, predisposto dal Consiglio di
Amministrazione in conformità alle istruzioni della COVIP;
e) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di sottoporre a
eventuale certificazione contabile il bilancio di PREV.I.LOG e sulla scelta
della società di revisione.
c) L’Assemblea in seduta straordinaria su proposta del Consiglio di
Amministrazione, delibera in materia di:
a) modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;
b) scioglimento e procedure di liquidazione di PREV.I.LOG, relative modalità e
nomina dei liquidatori.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e
deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione per
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno
quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza
è ammessa la convocazione a mezzo telescritto contenente in ogni caso l’ordine
del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro
4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta
motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un
decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di
amministrazione.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi
dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre
quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di
scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di tre quarti
dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega
scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di
appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per
assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può
essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato
le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un segretario
nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e
composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da
un massimo di 24 componenti, eletti dall’Assemblea, metà in rappresentanza dei
lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro. Il Consiglio di
Amministrazione potrà delegare proprie funzioni ad uno o più Consigliere e/o ad
un Comitato Esecutivo, composto da un massimo di 6 componenti, di cui 3 in
rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro,
individuati tra le associazioni i cui lavoratori hanno versato maggiore volume
di contribuzione, nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni
dell'Autorità di Vigilanza.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
a) i Delegati dai lavoratori ed i Delegati dai datori di lavoro in seno
all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi
Consiglieri sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti
ministeriali. Nelle liste sarà garantita la presenza di componenti indicati dal
FASC sia di parte datoriale che di parte sindacale in misura paritetica. Tali
liste predisposte disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva, rispettivamente
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
b) l'elezione dei Consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro per la
costituzione o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di
una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni
imprenditoriali firmatarie l’accordo istitutivo del Fondo, che comunque dovrà
garantire la presenza dei componenti del FASC. I candidati sono eletti secondo
l’ordine progressivo di lista.
c) l’elezione dei Consiglieri rappresentanti dei lavoratori per la costituzione
e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di
candidati composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri
effettivi eleggibili, che comunque dovranno garantire la presenza dei componenti
del FASC. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati della lista
che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno due
terzi dei membri di espressione dei lavoratori. A partire dal terzo scrutinio,
si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione
abbiano ottenuto il maggior numero di voti, Costituiscono il Consiglio di
Amministrazione i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti dai membri di espressione dei lavoratori.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di
incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di
tre mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare
dall’incarico per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo consigliere spetta ai
soggetti di cui era espressione il consigliere mancante.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme
con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita
oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in
carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove
elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata
d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere
nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3
riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si
procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente
Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al
conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
4. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, nomina il
Direttore Generale Responsabile del Fondo e ne fissa le rispettive competenze;
c) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio
del Fondo;
d) decide, la politica di investimento;
e) sceglie i soggetti cui affidare la gestione delle risorse e lo svolgimento
delle attività del Fondo e stipula le relative convenzioni con i soggetti
abilitati alla gestione delle risorse tra quelli indicati all'art. 6 del
Decreto;
f) individua la banca depositaria delle risorse affidate in gestione, approva la
convenzione e definisce le modalità di sostituzione della Banca stessa;
g) individua l'eventuale gestore Amministrativo del Fondo e approva la relativa
convenzione;
h) propone all'Assemblea, ove ne abbia ravvisato l’opportunità, la nomina della
società incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio
del Fondo;
i) sottopone all'Assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali
e all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura
di liquidazione del Fondo secondo la normativa vigente;
l) predispone i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed
adotta le scritture contabili e le misure di rendicontazione previste dalla
vigenti disposizioni normative;
k) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per
l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e
finanziario ritenute opportune e, comunque, in conformità ai criteri elaborati
dalla COVIP;
l) decide in ordine a problematiche inerenti all'adesione al Fondo, nonché su
eventuali ricorsi dei soci;
m) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, in
conformità alle vigenti disposizioni di legge;
n) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato versamento
dei contributi;
o) delibera sulle conseguenze di comportamenti anomali da parte dei soci;
p) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di
particolari argomenti;
q) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea secondo quanto
previsto dal regolamento elettorale;
r) ha l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa statutaria del Fondo
in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti
secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse
attribuite dalla legge, nonché di porre in essere gli adempimenti stabiliti
dalle vigenti disposizioni;
s) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere
sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del
Decreto;
t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere
all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori
mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e
responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale
trasmissione dell’ordine del giorno, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o posta elettronica o fax, da inviare ai componenti il Consiglio ed
ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della
riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo
telegramma contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da inviare almeno cinque
giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni qualvolta
il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo
dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza
della metà più uno dei consiglieri d esso decide a maggioranza semplice, ove lo
Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità, al Presidente è
attribuito un doppio voto. Non sono ammesse deleghe.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro,
il relativo verbale.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e
dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo
per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice
Civile.
Art. 22 - Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti
rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in
giudizio. Ferma restando la facoltà del Presidente di delegare determinate
funzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega, come indicato
dall'art.22, comma 2 dello statuto, tutti gli atti relativi all'acquisizione di
servizi da parte di terzi sono gestiti a doppia firma del Presidente e del Vice
Presidente, al fine di assicurare, sulle vicende che comportano l'attribuzione
all'esterno di attività e funzioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività
del Fondo, la piena partecipazione di entrambi i soggetti.
3. Il Presidente del Fondo:
a) ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per essa in giudizio e può
delegare avvocati o procuratori;
b) sovraintende al funzionamento del Fondo, ha l'obbligo di comunicare alla
Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive;
c) convoca e presiede le sedute degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di
Amministrazione);
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
e) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi
esterni e di vigilanza;
f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga
attribuito dal Consiglio.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono
esercitati dal Vice Presidente.
Art. 23 –Responsabile del Fondo
1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche
tra i componenti del Consiglio stesso.
2. Il responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza
dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al
responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e
indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui
risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli
aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del
presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per
ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e
notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista
dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi
operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza
di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti
ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti
eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e
la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le medesime modalità
stabilite per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di
onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità
e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di
incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati
per non più di 2 volte.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il
periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in
cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto
funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile,
salva diversa determinazione dell’Assemblea ordinaria.
3. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado
di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari
per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali
irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta
amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali
delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino
fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la
sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice
Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e
responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno 2 volte l’anno.
2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o posta elettronica o fax o telegramma.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio
dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le
relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio
sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del
Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse
modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee
consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del
Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la
diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità
delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti
di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le
omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non
si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della
loro carica.
8. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art.
2407 del Codice Civile.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente
affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai
sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può
sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del
Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle
procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire
la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità
gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta
dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle
istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle
convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto,
delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle
previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori
sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle
disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 - Banca depositaria
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca
depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa
vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto
delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca
depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue
la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza
ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo
è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in
materia di conflitti di interesse.
Art. 30 – Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in
particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di
controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della
rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in
tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi
amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla
base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi
amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza
dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli
aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento
degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del
rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e
dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della
composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al
Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del
patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni
emanate dalla COVIP.
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone
all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale,
dalla relazione del Collegio dei Sindaci ovvero da quella del revisore o della
società incaricata del controllo contabile.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o
della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in
copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono
l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo
di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei
lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere
preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa
prevista dalla normativa vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di
partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni
fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il
tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del
presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del
Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della
contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro
dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali
di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base
dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione
e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio
delle scelte di sua competenza.
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la
Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di
revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e tutte
le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle
disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito
internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente
all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione
individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono
interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali
modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del
Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le
modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di
disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni,
istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza
dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del
patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo
si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di
sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero
il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo
a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di
segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti
gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del
Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli
adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli
aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in
conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa
riferimento alla normativa vigente.